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PROSPETTO
BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND
(SOCIETÀ D’INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE)
R.C.S. LUSSEMBURGO B-29.331
Le sottoscrizioni possono essere ricevute solo sulla base del presente prospetto,
accompagnato dall’ultima relazione annuale e dall’ultima relazione semestrale se
successiva a quella annuale. Le sottoscrizioni, tuttavia, possono anche essere ricevute
sulla base del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KIID”).
Queste relazioni costituiscono parte integrante del presente prospetto. Con riferimento
all’offerta di sottoscrizione, non possono essere fornite informazioni diverse o ulteriori
rispetto a quelle contenute in questo prospetto, nelle relazioni finanziarie periodiche e negli
altri documenti che sono espressamente menzionati nel prospetto e che sono disponibili al
pubblico per la consultazione.
Le azioni della BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND non possono essere acquistate,
vendute o detenute, direttamente o indirettamente, da investitori che sono residenti o
cittadini statunitensi o comunque residenti o cittadini nei territori soggetti alla sovranità
USA; analogamente non è consentito il trasferimento delle azioni ai soggetti sopra
menzionati.
Tutte le azioni sono quotate sulla Borsa valori di Lussemburgo.
Dicembre 2016
SOMMARIO
Pagina
SOMMARIO .............................................................................................................................................................. 2
INTRODUZIONE...................................................................................................................................................... 6
LA SICAV .................................................................................................................................................................. 7
IL CAPITALE ............................................................................................................................................................ 8
OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO ...................................................................................................... 9
LIMITI DI INVESTIMENTO................................................................................................................................... 15
TECNICHE E STRUMENTI RELATIVI AI TITOLI TRASFERIBILI E AGLI STRUMENTI DEL MERCATO
MONETARIO .......................................................................................................................................................... 21
POLITICHE DI DISTRIBUZIONE ........................................................................................................................ 22
VALORE PATRIMONIALE NETTO .................................................................................................................... 22
EMISSIONE DI AZIONI ........................................................................................................................................ 26
RIMBORSO DI AZIONI ......................................................................................................................................... 27
CONVERSIONE DI AZIONI ................................................................................................................................. 27
DIVIETO DI LATE TRADING E MARKET TIMING .......................................................................................... 28
REGIME FISCALE ................................................................................................................................................ 28
COMMON REPORTING STANDARD (scambio automatico di informazioni fiscali) ................................... 28
LA SOCIETÀ DI GESTIONE ................................................................................................................................ 32
I CONSULENTI PER GLI INVESTIMENTI ........................................................................................................ 37
IL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI ................................................................................................................ 38
LA BANCA DEPOSITARIA .................................................................................................................................. 40
AMMINISTRAZIONE CENTRALE ...................................................................................................................... 42
AGENTE PER LA REGISTRAZIONE E I TRASFERIMENTI / AGENTE DI PAGAMENTO, AGENTE
DOMICILIATARIO E AGENTE SOCIETARIO................................................................................................... 43
IL DISTRIBUTORE ................................................................................................................................................ 43
ONERI ..................................................................................................................................................................... 44
DISPOSIZIONI CONTRO IL RICICLAGGIO DEL DENARO .......................................................................... 44
COMUNICAZIONI.................................................................................................................................................. 45
DOCUMENTI .......................................................................................................................................................... 45
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SEDE SOCIALE
BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND
35a, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Gran Ducato del Lussemburgo
AMMINISTRATORI
1. Sig. Thierry LESAGE
Partner, Arendt & Medernach S.A.41a, Avenue J.F. Kennedy
L-2082 Lussemburgo
Presidente del Consiglio di Amministrazione
2. Sig. Andrea PAPPINI
Direttore Commerciale di Banca Aletti & C. (Suisse) S.A.:
Consigliere
3. Sig. Nicola IARDELLA
Responsabile di Portafoglio di Banque Havilland Institutional Services
S.A.
35a, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Gran Ducato del Lussemburgo
Consigliere
4. Sig. Laurent ROQUES
Manager di Banque Havilland Institutional Services S.A.
35a, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Gran Ducato del Lussemburgo
Consigliere
SOCIETA’ DI REVISIONE
Ernst & Young S.A.
7, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Gran Ducato del Lussemburgo
SOCIETA DI GESTIONE
DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A.
12, rue Eugène Ruppert
L-2453
Gran Ducato del Lussemburgo
(fino al 20 gennaio 2017)
ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A.
6A, rue Gabriel Lippmann
L – 5365 Munsbach
Gran Ducato del Lussemburgo
(dal 21 gennaio 2017)
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AMMINISTRAZIONE CENTRALE
BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A.
35a, Avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Lussemburgo
Gran Ducato del Lussemburgo
(fino al 20 gennaio 2017)
ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A.
6A, rue Gabriel Lippmann
L – 5365 Munsbach
Gran Ducato del Lussemburgo
(dal 21 gennaio 2017)
CONSULENTI PER GLI INVESTIMENTI
Per il Comparto VIS:
KRAEMER, SCHWAB & CO
AG INVESTMENT MANAGEMENT
Lauriedstrasse 7
CH-6300 Zug
Svizzera
(fino al 20 gennaio 2017)
Per il Comparto European Flexible Dynamic in liquidazione:
PER4M S.A.
6, Via Carlo Maderno
CH-6900 Lugano
Svizzera
(fino al 15 novembre 2016)
Per il Comparto Aletti Multi-Asset Capital Preservation:
BANCA ALETTI & C. S.p.A.
12, Via Roncaglia,
20146 Milano, Italia
GESTORE DEGLI INVESTIMENTI
Per i Comparti Firmitudo Flexible Strategy e Aletti Multi-Asset Capital Preservation:
Banca Aletti et C. (Suisse) S.A. 6, Via Massimiliano Magatti
CH-6900 Lugano
Svizzera
Per il Comparto Havilland Multi Asset Macro Fund:Banque
Havilland S.A. – UK Branch
5, Savile Row
W1S 3PB
Londra, UK
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BANCA DEPOSITARIA
BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A.
35a, Avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Lussemburgo
Gran Ducato del Lussemburgo
AGENTE PER LA REGISTRAZIONE E I TRASFERIMENTI / AGENTE DI PAGAMENTO
BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A.
35a, Avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Lussemburgo
Gran Ducato del Lussemburgo
DISTRIBUTORE GLOBALE
BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A.
35a, Avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Lussemburgo
Gran Ducato del Lussemburgo
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INTRODUZIONE
BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND (di seguito la “SICAV”), descritta in questo prospetto è una
società di investimento a capitale variabile costituita in Lussemburgo con struttura “ad ombrello”,
comprendente un numero di distinti compartimenti (i “Comparti”), ciascuno con un proprio portafoglio
di investimenti. Alla data del presente prospetto sono stati attivati tre Comparti denominati
rispettivamente
• BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND – VIS (di seguito indicato come “VIS”),
• BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND – European Flexible Dynamic (di seguito indicato
come “European Flexible Dynamic”) in liquidazione
• BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND – Firmitudo Flexible Strategy (di seguito indicato
come “Firmitudo Flexible Strategy”).
Alla data del presente prospetto sono stati introdotti i seguenti due nuovi Comparti:
• BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND – Aletti Multi-Asset Capital Preservation (di seguito
indicato come “Aletti Multi-Asset ”),
• BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND – Havilland Multi Asset Macro Fund (di seguito
indicato come “Havilland Multi-Asset ”),
Il presente Prospetto sarà aggiornato al momento dell’eventuale attivazione di un nuovo o nuovi
Comparti.
Scopo principale della SICAV e dei Comparti è fornire agli investitori l’opportunità di partecipare ad
un portafoglio titoli gestito professionalmente al fine di ottenere un incremento del capitale nel lungo
periodo, rivolgendo particolare attenzione alla capitalizzazione regolare degli utili, alla stabilità del
valore delle attività del patrimonio ed al loro alto grado di liquidabilità.
Le attività di VIS saranno investite principalmente in altri OICVM e/o altri OIC selezionati che
investono a loro volta in titoli azionari europei e anche in obbligazioni, denominate essenzialmente in
Euro e nelle principali valute dell’OCSE, emesse da emittenti con elevata solvibilità o garantite da
garanti con elevata solvibilità.
Le attività di European Flexible Dynamic saranno investite principalmente in società con sede in
Europa (compresa la Svizzera e il Regno Unito, ma esclusa la Russia e la Turchia) ed anche in
depositi vincolati e in obbligazioni con vita finanziaria residuale inferiore a due anni.
Le attività di Firmitudo Flexible Strategy saranno investite principalmente sia in obbligazioni
internazionali (convertibili e non convertibili) e sia in titoli azionari internazionali, in certificati del
tesoro, a condizione che siano strumenti finanziari trasferibili emessi sui mercati internazionali, e in
qualsiasi altro titolo trasferibile quotato e negoziato ufficialmente in un mercato azionario, in
strumenti del mercato monetario e in opzioni. Inoltre, il Comparto può investire fino al 40% del suo
patrimonio netto in OICVM e/o OIC di tipo aperto e diversificati, attenendosi ai criteri di
diversificazione del rischio applicabili agli OICVM lussemburghesi di cui alla parte I della Legge
2010.
L’obiettivo di investimento di Aletti Multi – Asset si propone di ottenere la rivalutazione del capitale nel
medio termine utilizzando varie strategie di investimento all’interno di un ampio ventaglio di classi di
attivi, in linea con il rischio programmato. L’allocazione avverrà di volta in volta seguendo un criterio
opportunistico, e per questo motivo il fuoco dell’investimento potrà variare nel breve termine.
L’obiettivo di investimento di Havilland Multi Asset si propone di ottenere la rivalutazione del capitale a
lungo termine ed offrire agli investitori una esposizione equilibrata tra investimenti in azioni e
investimenti a reddito fisso. Il Comparto associa un approccio di selezione globale, basato su indicatori
macroeconomici volti a riconoscere le opportunità di investimento, ad una strategia di allocazione multiasset svincolata dalle pressioni del benchmark.
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Inoltre la SICAV, per conto dei Comparti, può far ricorso a tecniche e strumenti relativi a titoli
trasferibili e strumenti del mercato monetario anche per scopi diversi dalla copertura come descritto
nel presente Prospetto.
L’investimento in un fondo da parte della SICAV viene eseguito principalmente con la finalità di
diversificare il rischio di investimento ed anche per offrire ai sottoscrittori il vantaggio di una gestione
professionale e attiva del loro portafoglio.
LA SICAV
La SICAV è una società costituita nel Gran Ducato del Lussemburgo il 7 Dicembre 1988. E’
strutturata nella forma di una società a capitale variabile (société d’investissement à capital variable
“SICAV”), ai sensi della legge 10 agosto 1915 relativa alle società commerciali, e successive
modificazioni, e della parte I della Legge 2010. La società è stata costituita con durata indeterminata.
La sede legale della SICAV è al 35a, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo. L’atto costitutivo e
lo statuto sociale (collettivamente lo “Statuto”) della SICAV è stato pubblicato nel “Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations” del 27 gennaio 1989. Lo Statuto è stato depositato presso il Registro
delle Società del Lussemburgo (“Registre de Commerce et des Sociétés”) ove è disponibile per la
consultazione e per il rilascio di copie. Le modifiche allo Statuto sono state apportate il 29 aprile
1991, il 26 agosto 1996, il 9 aprile 1999, il 12 aprile 2005, il 9 maggio 2006 e il 29 giugno 2012 e
sono state rispettivamente pubblicate nel “Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations” del 20
giugno 1991, del 7 ottobre 1996, del 28 giugno 1999, del 27 aprile 2005, 6 giugno 2006 , 27 luglio
2012, 4 settembre 2013, 10 marzo 2014, 11 aprile 2014 e 26 ottobre 2015.
L’esercizio sociale della SICAV inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L’assemblea degli azionisti deve essere tenuta annualmente in Lussemburgo presso la sede sociale
della SICAV o in qualunque altro luogo indicato nell’Avviso di Convocazione. L’Assemblea Generale
annuale si tiene il secondo martedì di aprile di ogni anno, alle 14:30 ora locale. Qualora tale data
cada in un giorno festivo in Lussemburgo, l’Assemblea Generale annuale si terrà il giorno lavorativo
immediatamente successivo. Altre assemblee degli azionisti si svolgeranno nella data e nel luogo
specificati nei rispettivi avvisi di convocazione. Gli avvisi di convocazione, se richiesto dalla legge,
sono pubblicati nel “Memorial, Recueil des Sociétés et Associations”, nonché su un quotidiano
lussemburghese e su un altro giornale di grande tiratura, secondo quanto stabilito di volta in volta dal
Consiglio di Amministrazione. Le assemblee degli azionisti possono anche essere convocate
esclusivamente per posta raccomandata, a meno che la legge non disponga diversamente.
Il Consiglio di Amministrazione può convocare assemblee speciali degli azionisti di un dato
Comparto o di più Comparti per deliberare su argomenti che interessino quello o quei Comparti e/o
la modifica dei loro diritti.
La SICAV richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un qualsiasi investitore potrà esercitare
completamente e direttamente i propri diritti verso la SICAV, e in particolare il diritto di partecipare
alle assemblee generali degli azionisti, soltanto se detto investitore si è registrato con il proprio nome
nel libro soci della SICAV. Qualora l’investitore investa nella SICAV tramite un intermediario, che a
sua volta investe nella SICAV in nome proprio ma per conto dell’investitore, non sarà sempre
possibile per l’investitore esercitare direttamente taluni suoi diritti nei confronti della SICAV. Si
invitano gli investitori a munirsi di un parere circa i loro diritti.
Le Azioni dei singoli Comparti possono essere divise in diverse Classi le quali possono differire in
relazione ad aspetti particolari quali valute specifiche, specifiche strutture delle commissioni,
politiche di copertura, categorie di investitori o qualsiasi altra caratteristica applicabile separatamente
ad ogni Classe, decisi in qualunque momento dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di
Amministrazione può altresì decidere di emettere, nell’ambito dello stesso Comparto o Classe, due
categorie di azioni, dove una prima categoria è data da Azioni di Capitalizzazione che non danno
diritto al pagamento di dividendi e una seconda categoria è data da Azioni di Distribuzione che
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danno diritto al pagamento dei dividendi. Alla data del presente Prospetto il Comparto European
Flexible Dynamic mette a disposizione due Classi di Azioni, ossia Azioni di Classe A e Azioni di
Classe B e dette classi offrono soltanto una categoria di Azioni: Azioni di Capitalizzazione. Le Azioni
di Classe B del Comparto European Flexible Dynamic sono riservate ad investitori autorizzati dal
Consiglio. Il Comparto Firmitudo Flexible Strategy mette a disposizione due Classi di Azioni, ossia
Azioni di Classe A e Azioni di Classe B e dette classi offrono soltanto una categoria di Azioni: Azioni
di Capitalizzazione. Le Azioni di Classe A del Comparto European Flexible Dynamic sono riservate
agli investitoti privati e le Azioni di classe B sono riservate agli investitori istituzionali e ad altri
approvati dal Consiglio di Amministrazione. Il Comparto Havilland Multi-Asset Macro mette a
disposizione due Classi di Azioni, ossia Azioni di Classe A e Azioni di Classe B e dette classi offrono
soltanto una categoria di Azioni: Azioni di Capitalizzazione. La valuta di riferimento delle Azioni di
Classe A del Comparto Havilland Multi-Asset Macro è l’EUR e la valuta di riferimento delle Azioni di
Classe B del Comparto Havilland Multi-Asset Macro è l’USD e sarà coperta in base alla Classe A. I
Comparti VIS e Aletti Multi-Asset Capital Preservation non offrono alcuna Classe di Azioni in
particolare, ma soltanto una Categoria di Azioni: le Azioni di Capitalizzazione.
Qualora il capitale risulti rappresentato da diverse Classi e Categorie di Azioni, i diritti collegati a
ciascuna Classe o Categoria (salva diversa indicazione delle condizioni di emissione di quella
Classe o Categoria), indipendentemente dalla circostanza che la SICAV sia sciolta, possono essere
modificati mediante una risoluzione di un’assemblea speciale separata degli azionisti che detengono
le azioni di quella Classe o Categoria, adottata con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi in
detta assemblea speciale. Ad ogni assemblea speciale separata, si applicano, mutatis mutandis, le
disposizioni dello Statuto che riguardano le assemblee generali, tenendo però conto che il quorum
minimo necessario in ciascuna assemblea speciale separata deve essere la metà delle azioni
emesse in quella Classe o Categoria. Nessun quorum è necessario in caso di seconda
convocazione, resasi necessaria perché alla prima convocazione dell’assemblea della Classe o della
categoria il quorum non era stato raggiunto.
IL CAPITALE
Il capitale della SICAV in ogni momento dovrà essere sempre uguale al Valore Patrimoniale Netto
complessivo dei singoli Comparti. Il capitale minimo è di EUR 1.250.000 (euro un milione
duecentocinquantamila).
Alla data di costituzione della SICAV il capitale inizialmente sottoscritto ammontava a USD
1.500.000 (USA dollari un milione e cinquecentomila) ripartito in 3.000 (tremila) azioni prive di valore
nominale, interamente liberate.
Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad emettere, senza limiti e in qualunque momento,
nuove azioni al Valore Patrimoniale Netto per azione, determinato secondo quanto previsto dallo
Statuto della SICAV. Nessun diritto d’opzione sulle azioni di nuova emissione è riservato agli
azionisti esistenti.
Tutte le azioni emesse devono essere interamente liberate e prive di valore nominale. Ogni azione
da diritto ad un voto.
La SICAV emette soltanto azioni nominative non certificate.
Se il capitale della SICAV si riduce a meno di due terzi del minimo legale, gli amministratori devono
convocare l’assemblea per deliberare in merito alla liquidazione della SICAV. In questo caso non è
previsto un quorum costitutivo e le deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa. Se il capitale
si riduce a meno di un quarto del minimo legale, la liquidazione della SICAV può essere deliberata
da un quarto delle azioni rappresentate. Nei suddetti casi l’assemblea deve essere convocata entro
40 (quaranta) giorni dalla data in cui si manifesta, a seconda del caso, la riduzione del capitale a
meno di due terzi o di un quarto del minimo legale.
Se per qualunque motivo il Valore Patrimoniale Netto complessivo di un Comparto scende sotto
EUR 2.000.000,- (euro due milioni/00) o al valore equivalente nella valuta di denominazione del
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Comparto interessato, o se il Consiglio lo ritenga opportuno a causa di modifiche della situazione
economica e politica che incidano negativamente sul Comparto oppure perché è necessario
salvaguardare il migliore interesse degli azionisti, la SICAV può rimborsare la totalità (ma non una
parte) delle azioni di un Comparto ad un prezzo che tenga conto dei previsti costi di vendita e
liquidazione conseguenti alla chiusura del Comparto, senza però applicare commissioni di rimborso.
In qualunque altro caso che non sia previsto al paragrafo precedente, la chiusura di un Comparto
per rimborso coattivo delle relative azioni è consentita solo previa approvazione degli azionisti del
Comparto da chiudere, da darsi in un’assemblea speciale del Comparto, regolarmente convocata,
per la quale non è prescritto alcun quorum costitutivo e che delibera a maggioranza relativa delle
Azioni presenti o rappresentate.
Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di trasferire, nel rispetto della Legge 2010, le attività di un
Comparto ad un altro Comparto della SICAV oppure alle attività di un altro OICVM (costituito sia in
Lussemburgo ovvero in un altro Stato Membro e sia che detto OICVM abbia natura di società o di
fondo di tipo contrattuale) oppure alle attività di un comparto di un altro OICVM (il “nuovo comparto”)
e riqualificare l’Azione o le Azioni del Comparto rilevante in azioni di uno o più nuovi Comparti (a
seguito di un frazionamento o un consolidamento, se necessario, e del pagamento agli Azionisti del
pieno importo delle azioni frazionarie). La SICAV dovrà inviare un avviso agli Azionisti dei Comparti
rilevanti a norma del Regolamento 10-5 della CSSF. Ciascun Azionista dei Comparti rilevanti deve
avere la possibilità di richiedere il rimborso o la conversione senza spese delle azioni in suo
possesso (salvo il costo del disinvestimento) con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima
della data efficace della fusione, fermo restando che la data efficace della fusione ha luogo 5
(cinque) giorni lavorativi dopo la scadenza del suddetto periodo di preavviso.
OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO
I.
VIS
Politica di investimento
L’obiettivo di investimento del Comparto VIS è di offrire agli azionisti un rendimento assoluto che sia
il più alto e stabile possibile, utilizzando come benchmark l’Euribor 3M.
Per raggiungere questo obiettivo il Comparto VIS metterà in atto una strategia di gestione basata
sull’analisi ciclica tesa a sfruttare le possibilità delle opportunità settoriali offerte dai mercati finanziari
sia nella fase di espansione che in quella di contrazione economica.
Il Comparto VIS investirà principalmente le proprie attività in altri OICVM e/o OIC target che
investono, a loro volta, in titoli azionari europei, in titoli trasferibili, in obbligazioni e/o in strumenti del
mercato monetario, in depositi in contanti e/o in strumenti finanziari derivati.
Gli investimenti saranno realizzati soprattutto attraverso OICVM e OIC di tipo aperto e diversificati,
osservando i requisiti della diversificazione del rischio previsti per gli OICVM lussemburghesi ai sensi
della parte I della Legge 2010. Marginalmente, entro i limiti di legge, il Comparto investirà in titoli
trasferibili, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, strumenti derivati e depositi.
La scelta degli OICVM e degli OIC seguirà la necessaria ripartizione del rischio e offrirà un
rendimento ottimale attraverso una asset allocation dinamica adattata alla situazione politica,
economica e finanziaria.
E’ importante osservare che il fondo che investe in altri fondi può comportare l’eccesso di varie
commissioni. In aggiunta alle commissioni sostenute dal Comparto per la sua gestione quotidiana, le
commissioni di gestione saranno addebitate indirettamente alle attività del Comparto attraverso i
fondi prescelti detenuti in portafoglio. Il cumulo delle commissioni di gestione non sarà superiore al
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5% (cinque percento) del patrimonio netto del Comparto; le commissioni di performance e le
commissioni di consulenza sono incluse nell’espressione “commissioni di gestione”.
In caso di investimenti in OICVM e OIC che generino commissioni “trailer” esse saranno dovute per
intero al Comparto VIS.
Il Comparto, pur avendo un obiettivo di investimento principale a medio e lungo termine, può trarre
profitto dalle opportunità di arbitraggio ed è autorizzato a detenere temporaneamente liquidità.
Ai sensi dell’articolo 41(2) della Legge 2010 il Comparto è autorizzato ad investire
complessivamente fino al 10% del patrimonio netto in hedge funds chiusi non quotati che soddisfano
i criteri di cui all’articolo 2 del regolamento del Gran Ducato datato 8 febbraio 2008 e in hedge funds
aperti che siano sottoposti ad una vigilanza che la CSSF considera equivalente a quella stabilita dal
diritto comunitario.
Il valore patrimoniale netto è espresso in Euro.
L’esposizione complessiva al rischio del Comparto viene calcolata utilizzando il c.d. commitment
approach.
Frequenza di calcolo del NAV: Settimanale
Profilo di Rischio
Il presente Comparto è soggetto alla normale dinamica del mercato e, pertanto, bisogna tenere
presente che anche il prezzo delle attività può fluttuare. Il rischio sarà contenuto operando sulla
diversificazione dei fondi e la asset allocation. Non si rilascia alcuna garanzia in ordine alla
performance o al rendimento del capitale.
Profilo dell’investitore ideale
Il presente Comparto è idoneo agli investitori che vogliono trarre beneficio dalle variazioni dei
mercati azionari. Il Comparto è stato pensato sia per gli investitori privati che per gli investitori
istituzionali.
II
European Flexible Dynamic
Politica di investimento
L’obiettivo di rendimento del Comparto European Flexible Dynamic è di offrire agli azionisti un
rendimento assoluto che sia il più alto e stabile possibile, utilizzando come benchmark l’Euribor 3
mesi + 100 punti base.
Il Comparto European Flexible Dynamic investirà le proprie attività principalmente in azioni di società
con sede in Europa (compresa la Svizzera e il Regno Unito, ma esclusa la Russia e la Turchia) e
potrà usare anche futures ed opzioni quotate “lunghe” e “corte” a fini di copertura e/o di investimento.
La residua parte di liquidità potrà essere investita in depositi vincolati e in obbligazioni con vita
finanziaria residuale inferiore a due anni.
Il valore patrimoniale netto è espresso in Euro.
L’esposizione complessiva al rischio del Comparto viene calcolata utilizzando il c.d. commitment
approach
Frequenza di calcolo del NAV: Giornaliera
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Profilo di Rischio
Il presente Comparto è soggetto alla normale dinamica del mercato e, pertanto, bisogna mettere in
evidenza che anche il prezzo delle attività può fluttuare. Bisogna anche rilevare che l’utilizzo di
strumenti derivati comporta rischi superiori a quelli conseguenti alle normali fluttuazioni del mercato.
Non si rilascia alcuna garanzia in ordine alla performance o al rendimento del capitale.
Profilo dell’investitore ideale
Il presente Comparto è adatto agli investitori che vogliono trarre beneficio dalle variazioni dei mercati
azionari. Il Comparto è stato pensato per gli investitori privati.
III.
Firmitudo Flexible Strategy
Politica di investimento
L’obiettivo di investimento del Comparto Firmitudo Flexible Strategy è di offrire agli azionisti un
rendimento assoluto che sia il più alto e stabile possibile, utilizzando come benchmark l’Euribor 3
mesi + 100 punti base.
Il Comparto realizzerà la sua politica di investimento adeguandosi alle tendenze e/o alla volatilità dei
mercati.
Il presente Comparto investirà principalmente sia in obbligazioni internazionali (convertibili e non
convertibili) e sia in titoli azionari internazionali, in certificati del tesoro, a condizione che siano
strumenti finanziari trasferibili emessi sui mercati internazionali, e in qualsiasi altro titolo trasferibile
quotato e negoziato ufficialmente in un mercato azionario, in strumenti del mercato monetario e in
opzioni.
Inoltre, il Comparto può investire fino al 40% (quaranta percento) del suo patrimonio netto in OICVM
e/o OIC di tipo aperto e diversificati, attenendosi ai criteri di diversificazione del rischio applicabili
agli OICVM lussemburghesi di cui alla parte I della Legge 2010.
La scelta degli OICVM e degli OIC si adeguerà rigidamente ai criteri di ripartizione del rischio e
offrirà un rendimento ottimale attraverso l’asset allocation dinamica adattata alla situazione politica,
economica e finanziaria.
E’ importante osservare che il fondo che investe in altri fondi può comportare l’eccesso di varie
commissioni. In aggiunta alle commissioni sostenute dal Comparto per la sua gestione quotidiana, le
commissioni di gestione saranno addebitate indirettamente alle attività del Comparto attraverso i
fondi prescelti detenuti in portafoglio. Il cumulo delle commissioni di gestione non sarà superiore al
5% (cinque percento) del patrimonio netto del Comparto; le commissioni di performance e le
commissioni di consulenza sono incluse nell’espressione “commissioni di gestione”.
In caso di investimenti in OICVM e OIC che generino commissioni “trailer” esse saranno dovute per
intero al Comparto.
Il Comparto, pur avendo come obiettivo principale l’investimento a medio-lungo termine, può trarre
profitto dalle opportunità di arbitraggio ed è autorizzato a mantenere, temporaneamente, liquidità.
Il valore patrimoniale netto è espresso in Euro.
L’esposizione complessiva al rischio del Comparto viene calcolata utilizzando il c.d. commitment
approach.
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Il Comparto si adeguerà inoltre alle restrizioni di investimento descritte nel Prospetto.
Frequenza di calcolo del NAV: Settimanale
Profilo di Rischio
Il presente Comparto è soggetto alla normale dinamica del mercato e, pertanto, bisogna mettere in
evidenza che il prezzo delle attività può fluttuare. Non si rilascia alcuna garanzia in ordine alla
performance o al rendimento del capitale.
Profilo dell’investitore ideale
Il presente Comparto è idoneo agli investitori desiderosi di investire in un portafoglio azionario e
obbligazionario ben diversificato a scala mondiale, disposti a sopportare le variazioni del valore di
mercato e dunque dotati di avversione al rischio da bassa a media, e il cui orizzonte di investimento
è da breve a medio termine. Il Comparto è stato predisposto sia per gli investitori privati che per gli
investitori istituzionali.
IV.
Aletti Multi - Asset
Politica di investimento
L’obiettivo di investimento si propone di ottenere la rivalutazione del capitale nel medio termine
utilizzando varie strategie di investimento applicate ad un’ampia gamma di classi di azioni, nell’ambito
del rischio preventivato. L’allocazione avverrà di volta in volta in modo opportunistico; per tale ragione
l’obiettivo dell’investimento potrebbe cambiare nel breve termine.
Il Comparto può investire con un approccio globale nelle seguenti tipologie di attivi, direttamente e/o
indirettamente attraverso OIC/OICVM compresi gli ETF:
i.
Azioni e obbligazioni quotate (ivi compresi, ma non solo, obbligazioni convertibili,
obbligazioni ad alto rischio, titoli a tasso fisso o variabile, obbligazioni zero coupon e titoli di
stato), strumenti del mercato monetario, depositi e contratti con patto di riacquisto.
ii.
Inoltre, l’esposizione massima alle obbligazioni di tipo non investment grade è pari al 50%
del patrimonio netto totale e per quanto riguarda le obbligazioni prive di rating, è al
massimo il 15% del patrimonio netto totale del Comparto.
iii.
La conseguente vita (duration) del Comparto non dovrà essere superiore a 8 anni. Il valore
sarà calcolato come la vita media delle obbligazioni direttamente incluse nel portafoglio.
iv.
I titoli di capitale e le obbligazioni convertibili direttamente e/o indirettamente attraverso
OIC/OICVM e OIC/OICVM bilanciati sono consentiti nella misura complessiva fino al 30%
del patrimonio netto totale del Comparto.
v.
Il Comparto investirà oltre il 10% del patrimonio netto totale in altri OICVM.
vi.
Qualora gli investimenti avvengano in OICVM, il Comparto investirà esclusivamente in
classi istituzionali che non generano incentivi (inducements).
vii.
Gli strumenti finanziari saranno principalmente denominati in EUR o in divise dei paesi
OCSE. Non oltre il 30% del valore del Comparto potrà essere investito in strumenti
finanziari denominati in divise di paesi non OCSE.
12
viii.
Gli ETC sono permessi fino al 15% del patrimonio netto del Comparto.
ix.
A fini di investimento e copertura il Comparto può utilizzare prodotti costituiti da strumenti
finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati. In particolare, il Comparto potrà
sempre esporsi con strumenti derivati su qualunque sottostante permesso, quali indici
azionari od obbligazionari, titoli trasferibili, tassi di interesse e valute, rispettando sempre le
Normative del Gran Ducato.
Inoltre, gli strumenti derivati negoziati over the counter (OTC) possono essere utilizzati
unicamente a scopo di copertura (per esempio, la valuta a termine può essere utilizzata per
coprire l’esposizione verso eventuali valute estere in cui potrebbe essere denominato il
sottostante del Comparto). Detti strumenti possono essere utilizzati a condizione che siano
stipulati con istituti finanziari di accertata solvibilità specializzati in questo tipo di transazioni.
Il livello massimo di esposizione a strumenti derivati dovrà sempre limitarsi al 100% del
patrimonio netto totale del Comparto.
x.
Il Comparto potrebbe anche detenere, fino al 100% del suo patrimonio netto, liquidità come,
ma non solo, depositi in contanti e/o contratti di riacquisto qualora, a parere del Gestore
degli Investimenti, ciò sposasse il migliore interesse degli investitori, e in particolare a
scopo difensivo.
xi.
In via accessoria Il Comparto potrà anche:
a) utilizzare gli SFT (Security Finance Transaction) soltanto per via indiretta.
b) investire indirettamente in:
-
Titoli pignorati e/o inadempienti ;
-
Contingent Convertible (Coco) Bond (obbligazioni convertibili in azioni al verificarsi
di un dato evento)
-
ABS e/o MBS
Conformemente alla suddetta politica di Investimento, il Comparto utilizza il commitment approach
come metodologia di determinazione dell’esposizione globale.
Frequenza di calcolo del NAV: settimanale
Le Azioni di Aletti Multi – Asset saranno emesse il 20 gennaio 2017 al prezzo di offerta iniziale pari a
EUR 1.000 (mille euro) per azione.
Il prezzo di sottoscrizione iniziale sarà valido dal 9 gennaio 2017 al 19 gennaio 2017.
Il versamento del prezzo di offerta iniziale deve essere eseguito alla SICAV con valuta entro e non oltre
il 20 gennaio 2017.
Se alla fine del periodo di sottoscrizione iniziale non saranno pervenute sottoscrizioni, la data di lancio
sarà prorogata automaticamente alla data del NAV settimanale rilevante successiva a quella del
ricevimento dell’ordine di sottoscrizione.
Profilo di Rischio
Il presente Comparto è soggetto alle normali fluttuazioni del mercato e, dunque, occorre sottolineare
che anche il prezzo degli attivi può fluttuare. Il rischio sarà contenuto tramite la diversificazione
dell’asset allocation, della tipologia di attivi e degli strumenti. Le decisioni di investimento dovrebbero
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mantenere il VaR (Value at Risk) del portafoglio sotto il livello del 5%, essendo il VaR calcolato
utilizzando il modello di simulazione storica, su un periodo di riferimento pari a un mese e ad un
intervallo di confidenza del 99%, usando le serie temporali con portata pari a 500 dati giornalieri.
Si fa presente che l’impiego di strumenti derivati comporta rischi maggiori che non quelli della normale
fluttuazione del mercato. Non si rilascia alcuna garanzia per quanto riguarda la performance o il
rendimento del capitale.
Profilo dell’investitore ideale
La suddetta strategia di investimento si addice agli investitori con un profilo di rischio medio. Il
Comparto non da garanzia sul capitale e si assume un rischio moderato quando investe nei titoli;
pertanto le potenziali plusvalenze o minusvalenze potrebbero essere notevoli. La categoria di rischio
non rappresenta un obiettivo né costituisce una garanzia e può variare nel corso del tempo.
Questo Comparto si rivolge ad investitori che intendono trarre vantaggio dalle tendenze dei mercati
finanziari globali con un livello medio di volatilità.
V.
Havilland Multi - Asset
Politica di investimento
L’obiettivo di investimento consiste nell’ottenere la rivalutazione del capitale nel lungo termine e offrire
agli investitori un’esposizione bilanciata tra gli investimenti azionari e quelli a reddito fisso. Il Comparto
associa l’approccio di selezione globale, basato su indicatori macroeconomici volti a individuare le
opportunità di investimento, ad una strategia di asset allocation non vincolata alle pressioni del
benchmark.
Il Comparto investe con approccio globale in un portafoglio diversificato composto da tipologie multiple
di attivi. Il Comparto può investire direttamente in titolo quotati e in titoli a reddito fisso investment grade,
come i titoli di stato (dando preferenza agli emittenti di paesi membri dell’OCSE), obbligazioni societarie
(compresi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, titoli a tasso fisso o variabile e obbligazioni zerocoupon), strumenti del mercato monetario e depositi. L’esposizione complessiva con investimenti in
obbligazioni ad alto rischio (high-yield), convertibili e/o prive di rating sarà limitata ad un massimo del
10% del patrimonio netto totale del Comparto.
Il Comparto può anche centrare il suo obiettivo di investimento per via indiretta, investendo in quote e/o
azioni di altri OIC, OICVM e ETF permessi (di seguito “Fondi Obiettivo” o “Target Fund”) investiti a loro
volta, con approccio globale, in titoli azionari e a reddito fisso. Al fine di diversificare le fonti di
rendimento, il Comparto può, a titolo accessorio, avere esposizione nei mercati delle materie prime
(commodities) tramite l’investimento in Fondi Obiettivo permessi.
L’investimento in altri Fondi Obiettivo può dare origine a un esubero nelle varie commissioni. Il massimo
livello delle commissioni di gestione che può essere addebitato sia al Comparto che agli OICVM e/o
OIC in cui investe sarà il 5%, fermo restando che questa percentuale dovrà essere dichiarata nella
relazione annuale della SICAV e nel suo Prospetto, a norma dell’articolo 46.3 della Legge del 2010.
A fini di investimento e copertura il Comparto può fare uso di prodotti costituiti da strumenti finanziari
derivati negoziati su mercati regolamentati. In particolare, il Comparto potrà sempre esporsi con
strumenti derivati su qualunque sottostante permesso, quali indici azionari od obbligazionari, titoli
trasferibili, tassi di interesse e valute, rispettando sempre le Normative del Gran Ducato. Inoltre, gli
strumenti derivati negoziati over the counter (OTC) come la valuta a termine possono essere utilizzati
per coprire l’esposizione verso eventuali investimenti denominati in valute estere. Detti strumenti
possono essere utilizzati a condizione che siano stipulati con istituti finanziari di accertata solvibilità
specializzati in questo tipo di transazioni. Il livello massimo di esposizione a strumenti derivati dovrà
sempre limitarsi al 100% del patrimonio netto totale del Comparto.
A titolo accessorio, il Comparto può anche:
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a) investire indirettamente nei seguenti attivi:
- Obbligazioni high-yield e/o prive di rating
- Titoli pignorati e/o inadempienti ;
- Contingent Convertible (Coco) Bond (obbligazioni convertibili in azioni al verificarsi di
un dato evento)
- ABS e/o MBS
- Prodotti strutturati
b) Esporsi indirettamente verso le commodities e i Mercati Emergenti e avere anche la capacità di
coprire la valuta.
Il Comparto potrebbe anche detenere, fino al 100% del suo patrimonio netto, liquidità come, ma non
solo, depositi in contanti e/o fondi del mercato monetario qualora, a parere del Gestore degli
Investimenti, ciò sposasse il migliore interesse degli investitori, e in particolare a scopo difensivo
Conformemente alla suddetta politica di Investimento, il Comparto utilizza il commitment approach
quale metodologia di determinazione dell’esposizione globale.
Frequenza di calcolo del NAV: Giornaliera
Le Azioni di Havilland Multi-Asset saranno emesse il 20 gennaio 2017 al prezzo di offerta iniziale pari a
Euro 100 per azione.
Il prezzo di sottoscrizione iniziale sarà valido dal 9 gennaio 2017 al 19 gennaio 2017.
Il versamento del prezzo di offerta iniziale deve essere eseguito alla SICAV con valuta entro e non oltre
il 20 gennaio 2017.
Se alla fine del periodo di sottoscrizione iniziale non saranno pervenute sottoscrizioni, la data di lancio
sarà prorogata automaticamente alla data del NAV settimanale rilevante successiva al ricevimento
dell’ordine di sottoscrizione.
Profilo di Rischio
Il presente Comparto è soggetto alle normali fluttuazioni del mercato e, dunque, occorre sottolineare
che anche il prezzo degli attivi può fluttuare. Il rischio sarà contenuto operando sulla diversificazione
della tipologia degli attivi e degli strumenti. Si fa presente che l’impiego di strumenti derivati comporta
rischi maggiori che non quelli della normale fluttuazione del mercato. Non si rilascia alcuna garanzia per
quanto riguarda la performance o il rendimento del capitale.
Profilo dell’investitore ideale
La suddetta strategia di investimento si addice agli investitori con un profilo di rischio medio. Il
Comparto non da garanzia sul capitale e si assume un rischio moderato quando investe nei titoli;
pertanto le potenziali plusvalenze o minusvalenze potrebbero essere notevoli. La categoria di rischio
non rappresenta un obiettivo né costituisce una garanzia e può variare nel corso del tempo.
Questo Comparto si rivolge ad investitori retail, con patrimonio estremamente elevato (ultra-high-networth individuals) e istituzionali che intendono trarre vantaggio dalle tendenze dei mercati finanziari
globali con un livello medio di volatilità.
LIMITI DI INVESTIMENTO
Il Consiglio di Amministrazione ha il potere, sulla base del principio della ripartizione del rischio, di
fissare le politiche di investimento, la linea di condotta del management e gli affari societari della
SICAV. Sebbene lo Statuto conceda alla SICAV ampi poteri per quanto riguarda i tipi di investimento
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che potrà realizzare e i possibili metodi di investimento da seguire, il Consiglio di Amministrazione ha
fissatole limitazioni agli investimenti che si espongono più sotto. Il Consiglio di Amministrazione,
inoltre, ha approvato l’impiego da parte della SICAV delle tecniche e degli strumenti di seguito
indicati.
I.
Attività Permesse
Gli investimenti di ogni Comparto della SICAV devono consistere esclusivamente di:
Titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario
(a) titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa
valori di uno Stato Ammesso; e/o
(b) titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario negoziati in un altro mercato che sia
regolamentato, operi normalmente, sia riconosciuto e aperto al pubblico (un “Mercato
Regolamentato”) in uno Stato Ammesso; e/o
c) titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario di recente emissione, a condizione che i termini
di emissione includano l’obbligo di presentare domanda di ammissione al listino ufficiale di una borsa
valori o Mercato Regolamentato in uno Stato Ammesso, e che tale ammissione sia ottenuta entro un
anno dall’emissione.
A questo fine, “Stato Ammesso” (Eligible State) significa qualunque stato dell’Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (“OCSE”) e qualunque altro paese di Europa, America del
Nord o America del Sud, Asia, Australia, Nuova Zelanda o Africa.
(d) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati in un Mercato Regolamentato qualora
l’emissione o l’emittente di tali strumenti sia egli stesso regolamentato al fine di tutelare gli investitori
e i risparmi, e alla condizione che detti strumenti siano:
- emessi o garantiti da una autorità centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato
Membro dell’Unione Europea (uno “Stato Membro”), dalla Banca Centrale Europea, dall’Unione
Europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da uno Stato non Membro oppure, in caso di
uno stato federale, da uno dei membri componenti la federazione, o da un organismo pubblico
internazionale al quale appartengono uno o più Stati Membri, oppure
- emessi da un organismo i cui valori mobiliari siano scambiati in Mercati Regolamentati, oppure
- emessi o garantiti da una istituzione soggetta a vigilanza prudenziale, secondo i criteri definiti dal
diritto comunitario o da una istituzione che sia soggetta e si adegui a norme prudenziali ritenute
dalla CSSF essere restrittive almeno quanto quelle presenti nel diritto comunitario, oppure
- emessi da altri organismi che appartengono a categorie approvate dalla CSSF, ammesso che gli
investimenti in detti strumenti siano soggetti ad una tutela degli investitori equivalente a quella
esposta nel primo, secondo o terzo punto di cui sopra e ammesso che l’emittente sia una società il
cui capitale e riserve ammontino almeno a EUR 10.000.000 (euro dieci milioni) e che presenti e
pubblichi i bilanci annuali ai sensi della quarta Direttiva 78/660/CEE, sia una entità che, nell’ambito di
un gruppo di società che comprende una o più società quotate in borsa, sia dedicata al
finanziamento del gruppo oppure sia una entità dedicata al finanziamento di veicoli di
cartolarizzazione che beneficino di una linea di liquidità delle banche.
Tutti i valori mobiliari di cui in (a), (b), (c) e (d) sono sin da ora definiti “Titoli Trasferibili e Strumenti
del Mercato Monetario Ammessi”.
16
Resta inteso che la SICAV potrà anche investire in titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario
diversi da quelli che precedono, a condizione che il totale di detti investimenti non superi il 10%
(dieci percento) delle attività nette del relativo Comparto.
Quote di organismi di investimento collettivo.
(e) quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari trasferibili (“OICVM”) autorizzati ai
sensi della Direttiva 2009/65/CE e successive modificazioni e integrazioni e/o quote di altri
organismi di investimento collettivo (”OIC”) di tipo aperto nel caso siano situati in uno Stato membro
dell’Unione europea o meno, fermo restando che:
- detti OIC siano autorizzati ai sensi di leggi che li assoggettino ad una vigilanza che la CSSF
ritiene equivalente a quella del diritto comunitario, e che sia sufficientemente garantita la
collaborazione tra le autorità (in particolare gli Stati Membri, la Svizzera, gli Stati Uniti d’America, il
Canada, il Giappone e Hong Kong);
- il livello di tutela fornito dagli OIC sia equivalente a quello fornito ai detentori di quote di OICVM e in
particolare che le norme relative a separazione delle attività, indebitamento, concessioni di prestiti e
vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai
requisiti della Direttiva 2009/65/CE e successive modificazioni e integrazioni;
- gli affari degli altri OIC siano dichiarati nelle relazioni di bilancio annuali e semestrali onde
permettere la valutazione dell’attivo e del passivo, delle entrate e delle operazioni per il periodo in
esame;
- non più del 10% (dieci percento) delle attività nette dell’OICVM o altro OIC, dei quali si intende
effettuare l’acquisto, può essere investita, in virtù dei loro documenti costitutivi, complessivamente in
quote di altri OICVM o altri OIC.
Depositi presso istituti di credito
(f) depositi presso istituti di credito che siano rimborsabili a richiesta oppure che contemplino la
possibilità di effettuare prelevamenti, e la cui scadenza non sia superiore a dodici mesi, sempre che
l’istituto di credito abbia la sede legale in uno Stato Membro oppure, qualora la sede legale
dell’istituto di credito fosse situata in uno Stato non Membro, a condizione che sia assoggettato a
regole prudenziali ritenute dalla CSSF equivalenti almeno a quelle previste dal diritto comunitario.
Strumenti finanziari derivati
(g) strumenti finanziari derivati, ivi compresi gli strumenti equivalenti a quelli regolati in contanti (cash
settled), negoziati in un Mercato Regolamentato e/o strumenti finanziari derivati trattati nel mercato
over- the-counter (“Derivati OTC”), entro i limiti fissati dall’articolo 42(3) della Legge 2010, sempre
che:
- il sottostante sia composto da strumenti che rientrano nell’articolo 41(1) della Legge 2010, indici
finanziari, tassi di interesse, tassi su cambi o valute nei quali la SICAV può investire nel rispetto degli
obiettivi e politiche applicabili al relativo Comparto;
- le controparti dei derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e facciano parte delle
categorie approvate dalla CSSF; e
- i derivati OTC siano soggetti a valutazione quotidiana affidabile e verificabile e si possano vendere,
liquidare o chiudere con una operazione di segno contrario in qualunque momento al loro giusto
valore di mercato su iniziativa della SICAV.
Ogni Comparto può detenere liquidità a titolo ausiliario.
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II.
Limiti agli investimenti
Il Comparto non dovrà:
(a) investire più del 10% del suo patrimonio netto in valori mobiliari o strumenti del mercato
monetario emessi da uno stesso emittente. Inoltre, il controvalore totale dei titoli trasferibili e degli
strumenti del mercato monetario detenuti dal Comparto in organismi emittenti in ognuno dei quali
investe oltre il 5% delle sue attività nette non deve superare il 40% del suo patrimonio netto; questa
limitazione non si applica ai depositi e alle operazioni con derivati OTC realizzate con istituti
finanziari soggetti a vigilanza prudenziale.
(b) il limite del 10% fissato al precedente comma (a) può essere portato ad un massimo del 35% in
caso di titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro,
dai suoi organismi locali, da un altro Stato Ammesso o da organismi pubblici internazionali di cui uno
o più Stati Membri fanno parte, e detti titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario non saranno
presi in considerazione nell’applicazione del limite del 40% fissato al precedente comma (a).
(c) il limite del 10% di cui al precedente comma (a) può essere innalzato fino ad un massimo del
25% per talune obbligazioni laddove emesse da un istituto di credito la cui sede legale si trova in uno
Stato Membro della UE e sia soggetto per legge a vigilanza pubblica speciale destinata a tutelare i
detentori di obbligazioni. In particolare, i proventi che derivano dall’emissione di dette obbligazioni
devono essere investiti, a norma di legge, in attività le quali, per tutto il periodo di validità delle
obbligazioni, siano in grado di coprire le richieste di rimborso delle obbligazioni e che, in caso di
insolvenza dell’emittente, verrebbero utilizzati in via prioritaria per il rimborso del capitale e il
pagamento degli interessi maturati. Se un Fondo investe più del 5% del suo patrimonio netto nelle
obbligazioni discusse in questo paragrafo ed emesse da un singolo emittente, il valore totale di
questi investimenti non deve superare l’80% del valore del patrimonio netto del Fondo in questione.
I limiti di cui ai precedenti commi (a), (b) e (c) non possono essere cumulati e, dunque, gli
investimenti in titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso emittente, così
come i depositi o gli strumenti derivati effettuati presso detti organismi ai sensi dei commi (a), (b) e
(c), non possono, in alcun caso, eccedere il totale del 35% delle attività nette del Comparto.
Fermi restando i limiti di cui all’articolo 48 della Legge 2010, il limite del 10% stabilito nel precedente
comma (a) è innalzato al 20% massimo nel caso di investimenti azionari e/o titoli di debito emessi
dallo stesso organismo qualora lo scopo della politica di investimento del Fondo sia replicare la
composizione di un dato indice azionario o obbligazionario riconosciuto dalla CSSF, alle seguenti
condizioni:
-
la composizione dell’indice è sufficientemente diversificata,
l’indice rappresenta un benchmark adeguato in relazione al mercato cui fa riferimento;
è pubblicato in modo opportuno;
è replicabile;
è trasparente, con pubblicazione integrale del metodo di calcolo e della performance
dell’indice;
è soggetto a valutazione indipendente.
Questo limite viene innalzato al 35% laddove sia dimostrato e giustificato dalle eccezionali condizioni
di mercato in particolare se si tratta di mercati regolamentati in cui taluni titoli trasferibili o strumenti
del mercato monetario sono nettamente prevalenti. L’investimento fino a questo limite è consentito
esclusivamente nei riguardi di un singolo emittente.
In deroga a quanto precede, il Comparto è autorizzato ad investire nel rispetto del criterio
della ripartizione del rischio fino al 100% del proprio patrimonio netto in titoli trasferibili e
strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro, dai suoi organismi
locali, da un altro Stato Membro dell’OCSE o da organismi pubblici internazionali di cui uno o
più Stati Membri fanno parte, sempre che il Comparto detenga titoli trasferibili e strumenti del
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mercato monetario di almeno sei diverse emissioni e che i titoli trasferibili e gli strumenti del
mercato monetario di una emissione non siano superiori al 30% del suo patrimonio netto.
(c) investire oltre il 20% delle attività nette in depositi effettuati presso lo stesso organismo.
(d) l’esposizione del Comparto al rischio della controparte in una operazione con derivati OTC
oppure in una operazione che utilizza tecniche di gestione efficace del portafoglio non deve
eccedere il 10% del suo patrimonio netto nel caso in cui la controparte sia un istituto di credito come
previsto al comma (f) della precedente sottosezione “Attività Permesse” oppure il 5% delle sue
attività nette negli altri casi.
Fermi restando i limiti individuali fissati ai precedenti commi (a), (c) e (d), il Comparto non può
cumulare:
- investimenti in titoli trasferibili o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso emittente,
- depositi effettuati presso detto emittente, e/o
- esposizioni conseguenti ad operazioni su derivati OTC ovvero operazioni aventi ad oggetto
l’efficace gestione del portafoglio effettuate con detto organismo,
in misura superiore al 20% del patrimonio netto.
Le società che sono incluse nello stesso gruppo ai fini del bilancio consolidato, secondo la
definizione data nella Direttiva 83/349/CEE oppure in conformità con le regole contabili internazionali
sono considerate come un organismo unico agli effetti del calcolo dei limiti di investimento qui
contenuti.
Il Comparto può investire complessivamente fino al 20% del patrimonio netto in titoli trasferibili e
strumenti del mercato monetario nell’ambito dello stesso gruppo.
La SICAV non dovrà (i) possedere più del 10% dei valori mobiliari in circolazione di una qualunque
classe di un qualunque emittente (salvo quanto disposto al seguente comma (g)), oppure (ii)
acquisire azioni con diritto di voto tali da permettere alla SICAV di assumere il controllo legittimo o
della gestione oppure di esercitare influenza notevole sulla direzione dell’organismo emittente.
Questa disposizione non si applica alle azioni che la SICAV detiene nel capitale di società controllate
che svolgono gestione o consulenza esclusivamente per conto della SICAV stessa.
(e) effettuare investimenti in, o concludere operazioni che abbiano ad oggetto metalli preziosi,
materie prime o certificati che li rappresentano.
(f) acquistare o vendere proprietà immobiliari o opzioni, diritti o interessenze in esse, fermo restando
che la SICAV potrà investire in titoli garantiti da proprietà immobiliari o relative interessenze, e,
inoltre, alla condizione che la SICAV possa acquistare e detenere beni mobili e immobili che siano
essenziali per la diretta realizzazione dei suoi affari.
(g) investire oltre il 20% del patrimonio netto in un solo OICVM o OIC. Ogni comparto di OICVM o
OIC a compartimenti multipli saranno considerati emittenti separati, ammesso che sia garantito
verso terzi il principio della separazione delle responsabilità tra i vari comparti.
Gli investimenti in OIC diversi dagli OICVM non possono eccedere complessivamente il 30% del
patrimonio netto della SICAV.
Se un Comparto ha effettuato investimenti in OICVM e/o OIC, le attività dei rispettivi OICVM e/o OIC
non devono essere combinate agli effetti dei limiti imposti nei precedenti commi da (a) a (d).
Non sarà possibile addebitare al Comparto commissioni di sottoscrizione o di rimborso qualora il
Comparto investa in quote di OICVM e altri OIC che siano gestiti, direttamente o per delega dallo
stessa Società di Gestione o da altra società alla quale la Società di Gestione è legata dalla comune
gestione o controllo, oppure direttamente o indirettamente da partecipazione significativa.
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La SICAV non potrà acquisire più del 25% di quote dello stesso OICVM e o altro OIC.
Se un Fondo investe (il “Fondo investitore”) in azioni di un altro Fondo della SICAV (il “Fondo
obiettivo o Target Fund”):
-
Il Fondo obiettivo non può investire nel Fondo investitore;
-
Il Fondo obiettivo non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in quote di un altro
Fondo della SICAV;
-
Gli eventuali diritti di voto connessi alle azioni del Fondo obiettivo saranno sospesi per
quanto riguarda il Fondo investitore per tutta la durata dell’investimento;
-
Le eventuali commissioni di gestione o sottoscrizione ovvero oneri di rimborso da pagare al
Fondo investitore non devono essere addebitate al Fondo investitore, e
-
Il valore patrimoniale netto delle azioni del Fondo obiettivo non deve essere preso in
considerazione allo scopo di fare sì che il capitale della SICAV superi il requisito del minimo
legale come specificato nella Legge 2010, attualmente EUR 1.250.000 (euro un milione
duecentocinquantamila/00).
Un Fondo può anche essere creato come feeder fund o fondo affluente (il “Feeder Fund”) nel qual
caso investirà almeno l’85% delle sue attività in un altro fondo OICVM oppure in un Comparto di
quest’ultimo (il c.d. “Master Fund” o fondo principale).
(h) acquistare valori mobiliari a margine (salvo che la SICAV possa ottenere il credito a breve
termine necessario per la liquidazione degli acquisti e delle vendite dei titoli) oppure effettuare
vendite fisiche a breve di titoli o mantenere posizioni fisiche a breve. I depositi o gli altri conti correlati
ad opzioni, contratti a termine o relativi a future finanziari permessi entro i limiti di seguito descritti,
non sono considerati margini a questo effetto.
(i) concedere prestiti a o prestarsi come garante per conto di terzi, fermo restando che - ai fini di
questa limitazione (i) l’acquisizione di Titoli Trasferibili e Strumenti del Mercato Monetario Ammessi
in forma parzialmente liberata e (ii) l’acquisto di valuta nel quadro di prestiti back to back e/o il
prestito di titoli in portafoglio non superiore alla metà del loro valore e per un periodo non superiore a
30 giorni, a meno che il contratto di prestito non si possa rescindere in qualunque momento - non si
riterranno costituire prestiti effettuati, e a condizione che il prestito dei titoli sia realizzato nel rispetto
delle procedure standardizzate di sistemi di compensazione riconosciuti o di istituti finanziari di
elevata solvibilità specializzati in questo tipo di operazioni e in conformità con tutte le leggi ed i
regolamenti applicabili.
(j) contrarre prestiti per importi superiori al 10% del proprio patrimonio netto totale, valutato al valore
di mercato del momento del prestito, ammesso che l’assunzione di prestito sia soltanto temporanea.
(k) ipotecare, impegnare, vincolare a garanzia o in qualche modo gravare a titolo di garanzia per
l’indebitamento i titoli posseduti o detenuti dalla SICAV, salvo nella misura necessaria agli
indebitamenti permessi dal precedente comma (h), a condizione che il valore totale di mercato dei
titoli così ipotecati, impegnati, vincolati a garanzia o ceduti non superi la quota di attività nette della
SICAV necessaria a garantire detti debiti; il deposito di titoli o altre attività su un conto corrente a
parte con riferimento all’opzione o operazioni su future finanziari non saranno considerate ipoteche,
pegno, vincoli o gravami a questo fine.
(l) effettuare investimenti che comportino l’assunzione di responsabilità illimitata.
(m) sottoscrivere titoli di altri emittenti.
Qualora le limitazioni di cui ai precedenti commi (a), (b), (c) e (d) siano superate per ragioni al di fuori
del controllo della SICAV o in conseguenza dell’esercizio di diritti di sottoscrizione, la SICAV dovrà
20
imporsi, come priorità nelle sue transazioni di vendita, la correzione di tali situazioni, tenuto conto gli
interessi degli azionisti.
La SICAV dovrà assumersi i rischi che riterrà ragionevoli al perseguimento dei propri obiettivi
prefissati; tuttavia, non potrà garantire il raggiungimento dei propri obiettivi a causa delle fluttuazioni
in borsa e di altri rischi insiti negli investimenti in titoli trasferibili.
TECNICHE E STRUMENTI RELATIVI AI TITOLI TRASFERIBILI E AGLI
STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO
La SICAV deve seguire una procedura di gestione del rischio tale da consentirle di monitorare e
misurare costantemente il rischio delle posizioni e il loro contributo al profilo di rischio complessivo
del portafoglio; inoltre deve mettere in atto una procedura per la valutazione indipendente e precisa
del valore degli strumenti derivati OTC. La SICAV deve comunicare alla CSSF, con regolarità e
secondo le norme dettagliate definite dalla CSSF, i tipi di strumenti derivati, i rischi sottostanti, i limiti
quantitativi e i metodi prescelti per stimare i rischi associati alle transazioni con strumenti derivati.
La SICAV, nella gestione delle proprie attività e passività e nel rispetto di quanto descritto qui di
seguito, ha anche la facoltà di utilizzare tecniche e strumenti tali da consentire una gestione
efficiente del portafoglio e finalizzate a coprire i rischi di cambio.
Quando queste operazioni implicano il ricorso a strumenti derivati, le condizioni e i limiti devono
uniformarsi alle norme previste dalla Legge 2010
In nessun caso le suddette operazioni devono permettere che la SICAV si discosti dai suoi obiettivi
di investimento.
La SICAV garantirà che l’esposizione complessiva in strumenti derivati non ecceda il valore totale
netto di un Comparto.
In aggiunta agli investimenti in strumenti derivati la SICAV ha la facoltà di concludere per conto dei
Comparti operazioni di prestito titoli purché avvengano nel rispetto della Circolare 08/356 della CSSF
come emendata dalla Circolare CSSF 11/512, della Circolare CSSF 14/592 e degli orientamenti
ESMA riguardanti gli ETF e altre questioni degli OICVM 2014/937 (gli “orientamenti ESMA”).
Qualora la SICAV stipuli contratti di prestito titoli, dovrà garantire di poter rientrare in possesso in
qualunque momento dei titoli che erano stati dati in prestito per conto del Comparto oppure di
rescindere i contratti di prestito titoli che aveva stipulato.
Di tanto in tanto, la SICAV può concludere per conto dei Comparti transazioni di riacquisto “réméré”
consistenti nell’acquisto e nella vendita di titoli con una clausola che riserva al venditore il diritto di
riacquistare dall’acquirente gli stessi titoli venduti ad un prezzo e alle condizioni specificate dalle due
parti nell’ambito di un accordo contrattuale, a condizione che ciò soddisfi le disposizioni della
Circolare 08/356 della CSSF come emendata dalla Circolare CSSF 11/512, della Circolare 14/592 e
degli orientamenti ESMA.
Nel corso della durata di un contratto di vendita con patto di riacquisto la SICAV non dovrà vendere i
titoli oggetto dell’accordo (i) prima che la controparte abbia finalizzato il riacquisto dei titoli oppure (ii)
prima della scadenza del periodo di riacquisto.
La SICAV deve conservare tutti i titoli acquistati e assoggettati all’obbligo di riacquisto in condizione
tale da potere essere sempre in grado di soddisfare i suoi obblighi di riscatto delle proprie Azioni.
Se la SICAV stipula contratti di vendita con patto di riacquisto dovrà garantire di poter rientrare in
possesso in qualunque momento dei titoli che costituivano l’oggetto dei contratti di riacquisto oppure
di rescindere i contratti di prestito con patto di riacquisto che aveva stipulato per conto del Comparto.
I contratti con patto di riacquisto di durata fissa non superiore a sette giorni sono considerati alla
21
stregua dei contratti le cui condizioni permettono alla SICAV di rientrare in possesso degli attivi in
qualsiasi momento.
La SICAV ha l’obbligo di divulgare l’importo totale delle transazioni con patto di riacquisto che
risultano ancora aperte alla data di chiusura dei suoi bilanci annuali o semestrali.
In ossequio agli orientamenti ESMA, tutti gli introiti frutto di tecniche EPM, al netto dei costi operativi
diretti e indiretti, devono essere versati al Comparto rilevante.
Gli investitori devono essere consapevoli che l’utilizzo di tecniche EPM non è esente da rischi.
I Comparti che si impegnano con operazioni di prestito titoli sono esposti al rischio di credito verso le
controparti che hanno sottoscritto il contratto di prestito titoli. Gli investimenti del Comparto possono
essere prestati alle controparti per un certo periodo di tempo. L’inadempienza della controparte,
unitamente al calo del valore del collaterale rispetto a quello dei titoli dati in prestito, potrebbe
causare la riduzione del valore del Comparto rilevante.
Con un contratto di riacquisto il Comparto vende un titolo alla controparte e contestualmente si
impegna a riacquistare dalla controparte lo stesso titolo ad un prezzo e alla data concordati. La
differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di riacquisto rappresenta il costo della transazione.
Generalmente il prezzo di rivendita supera il prezzo di acquisto di un ammontare che riflette il tasso
di interesse di mercato pattuito per la durata del contratto.
Gestione del collaterale
Il collaterale ottenuto tramite operazioni con strumenti derivati finanziari OTC e con transazioni con
tecniche EPM deve soddisfare i principi fissati dagli orientamenti ESMA.
La SICAV riceve esclusivamente collaterale in denaro e non reinveste la liquidità ricevuta a titolo di
collaterale.
La SICAV ha adottato la prassi di haircut (ndt scarto di garanzia) per la liquidità ricevuta a titolo di
collaterale. Nessun haircut è applicato nel caso in cui l’esposizione sia nella medesima valuta dello
strumento derivato. Un haircut del 10% è applicato negli altri casi.
POLITICHE DI DISTRIBUZIONE
Non sono previste distribuzioni di utili. Tutti gli utili sono automaticamente reinvestiti.
VALORE PATRIMONIALE NETTO
Il Valore Patrimoniale Netto delle azioni di ogni Classe dei Comparti è espresso in Euro o nella
diversa valuta di denominazione del relativo Comparto; ad ogni azione è attribuito un valore unitario;
tale valore è determinato con cadenza settimanale ogni martedì – salvo il Comparto European
Flexible Dynamic il cui Valore Patrimoniale Netto sarà determinato ogni giorno lavorativo di banca
completo in Lussemburgo - (“Giorno di Valutazione”), in Lussemburgo, da ADEPA ASSET
MANAGEMENT S.A.. Il calcolo viene fatto dividendo il Valore Patrimoniale Netto di ciascuna Classe
di ciascun Comparto per il numero delle azioni in circolazione di ciascuna Classe di ciascun
Comparto alla data in cui viene effettuata la valutazione. Quando il Giorno di Valutazione cade in un
giorno festivo per la Borsa valori che costituisce il mercato principale per una porzione significativa
degli investimenti effettuati dal Comparto o che rappresenta il mercato per una porzione significativa
degli investimenti effettuati da tale Comparto, oppure cade in un giorno che altrove è festivo e ciò
impedisce il calcolo del corretto valore di mercato delle attività investite dal Comparto, il Giorno di
Valutazione è rinviato al giorno lavorativo in Lussemburgo immediatamente successivo che non sia
22
comunque festivo secondo i criteri sopra ricordati. Il patrimonio netto di ciascun Comparto è
costituito dalla differenza di valore tra le sue attività e passività.
La valuta di consolidamento della SICAV è l’Euro.
Il calcolo del Valore Patrimoniale Netto, l’emissione e il rimborso delle azioni di ciascun Comparto,
nonché il diritto di conversione di qualsiasi Classe di qualunque Comparto in azioni della stessa o di
un’altra Classe di altro Comparto possono essere sospesi dalla SICAV nelle seguenti circostanze,
oltre che in ogni altro caso previsto dalla legge (la sospensione che riguarda un qualsiasi Comparto
non influisce sul calcolo del Valore Patrimoniale Netto, l’emissione, il rimborso e la conversione delle
azioni di qualunque altro Comparto):
-
nei periodi di chiusura (diversi dalle festività ordinarie e dalla chiusura del fine settimana) di
qualunque mercato o borsa valori che rappresenti il mercato in cui è negoziata o quotata una
parte significativa degli investimenti effettuati dal Comparto, ovvero nei periodi in cui l’attività di
negoziazione nei mercati di cui sopra è ridotta o sospesa;
-
nei periodi in cui a causa di un evento eccezionale il Comparto non può alienare attività
investite che costituiscono una parte notevole delle attività globalmente detenute da quel
Comparto; ovvero nei periodi in cui è impossibile trasferire somme per l’acquisto o la vendita
di investimenti ai normali tassi di cambio o è impossibile determinare correttamente il valore di
qualunque attività del Comparto;
-
in caso di guasto nei mezzi di comunicazione normalmente impiegati per determinare il prezzo
di qualunque investimento del Comparto o le quotazioni correnti in qualunque borsa valori;
-
quando, per qualunque motivo, il prezzo di qualsiasi attività detenuta dal Comparto non può
essere ragionevolmente, prontamente o accuratamente accertato;
-
nei periodi in cui la rimessa di somme, che saranno o potranno essere impiegate nell’acquisto
o nella vendita di alcuni investimenti del Comparto, non può eseguita ai normali tassi di
cambio, secondo l’opinione del Consiglio di Amministrazione; oppure
-
a seguito della decisione giustificata di fondere un Comparto oppure la SICAV, in previsione
della tutela degli interessi degli Azionisti, oppure
-
qualora un Comparto sia il Feeder di un altro OICVM (o di un suo comparto), se viene
sospeso il calcolo del valore patrimoniale netto dell’OICVM Master (o di un suo comparto).
Gli Azionisti che hanno richiesto il rimborso o la conversione delle loro azioni saranno avvisati di
detta sospensione entro 7 (sette) giorni dalla loro richiesta e verranno nuovamente e
tempestivamente informati al venir meno di tale sospensione.
Il valore delle attività di ogni Comparto, Classe e Categoria di azioni è determinato secondo i criteri
seguenti:
(1)
le attività della SICAV comprendono:
(i)
tutte le disponibilità liquide o da ricevere o presenti nei conti di deposito, compresi gli
interessi maturati;
(ii)
tutti gli effetti pagabili a vista e le somme esigibili (compresi i ricavi della vendita dei titoli il
cui prezzo risulti ancora da incassare);
(iii)
tutti i valori mobiliari, azioni, obbligazioni, titoli di debito, diritti d’opzione e di sottoscrizione
o altri investimenti e valori mobiliari appartenenti alla SICAV;
(iv)
tutti i dividendi e le distribuzioni di cui la SICAV è creditrice in denaro o in natura nella
misura in cui essa ne sia a conoscenza, fermo restando che la SICAV potrà rettificare la
valutazione per tenere conto delle fluttuazioni del valore di mercato dei valori mobiliari in
conseguenza di prassi negoziali, come ad esempio la negoziazione ex-dividendo o exdiritto;
23
(v)
tutti i ratei di interesse sui titoli fruttiferi in mano alla SICAV, salvo che detti interessi siano
inclusi nel capitale;
(vi)
le spese di costituzione della SICAV non ancora ammortizzate; e
(vii) tutti gli altri attivi di qualsiasi natura, inclusi gli anticipi sulle spese.
(2)
le passività della SICAV comprendono:
(i)
tutti i prestiti, gli effetti maturati e le somme esigibili;
(ii)
tutte le spese amministrative maturate o dovute, ivi comprese quelle di registrazione e di
mantenimento presso le autorità di vigilanza, nonché le commissioni e spese legali, dei
revisori, di gestione, custodia, agente di pagamento, societarie, di amministrazione
centrale, degli agenti, i costi per le pubblicazioni legali, per i prospetti, i rapporti finanziari e
gli altri documenti a disposizione degli azionisti, i costi di traduzione e generalmente, ogni
costo per l’amministrazione della SICAV;
(iii)
tutte le passività note, maturate e non maturate, comprese tutte le obbligazioni contrattuali
in scadenza con pagamento in contanti o in natura, compreso il totale dei dividendi
deliberati dalla SICAV ma per i quali non sia stata ancora presentata la cedola per la
riscossione e quindi non siano ancora pagati, fino al giorno in cui tali dividendi siano
attribuibili alla SICAV per prescrizione del diritto;
(iv)
una riserva adeguata per coprire le imposte dovute fino al Giorno di Valutazione e altri
accantonamenti o altre riserve approvate o autorizzate dal Consiglio di Amministrazione; e
(v)
tutte le altre passività di qualsiasi natura della SICAV nei confronti dei terzi.
(3)
Il Consiglio di Amministrazione, per ciascun Comparto, dovrà stabilire un portafoglio di attività
tenendo conto dei seguenti criteri:
(i)
qualora due o più Classi si riferiscono ad un Comparto, le attività attribuibili a dette Classi
dovranno essere solitamente investite in conformità con la politica di investimento specifica
del Comparto in questione. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di decidere in
qualunque momento di istituire nell’ambito di un Comparto, Classi che corrispondono, di
volta in volta, a caratteristiche particolari.
(ii)
nell’ambito di una Classe, il Consiglio di Amministrazione potrà di volta in volta istituire
categorie di azioni a seconda della specifica politica di distribuzione: la categoria di Azioni
di Capitalizzazione che non darà diritto al pagamento di dividendi e la categoria di Azioni di
Distribuzione che darà diritto al pagamento di dividendi.
(iii)
i proventi dovuti dall’assegnazione ed emissione di azioni di un Comparto saranno iscritti
nei libri della SICAV con attribuzione al Comparto rappresentato dalla Classe di azioni
emesse, e le attività e passività, i ricavi e i costi riferibili a quel Comparto saranno attribuiti
in base alle disposizioni dello Statuto;
(iv)
nel caso in cui un’attività derivi da un’altra attività, quella derivata sarà iscritta nei libri della
SICAV con attribuzione allo stesso Comparto da cui è derivata e in caso di ogni nuova
valutazione di un’attività, il relativo aumento o decremento di valore saranno attribuiti al
Comparto interessato;
(v)
se la SICAV subisce una passività relativamente ad un attivo di un particolare Comparto o
ad un’azione effettuata in connessione con un’attività di un determinato Comparto, tale
passività sarà assegnata al Comparto in questione; le passività sono separate in base al
Comparto, e i terzi creditori potranno vantare crediti solo verso le attività del Comparto
interessato;
(vi)
nel caso in cui un’attività o passività della SICAV non siano attribuibili ad un particolare
Comparto, tale attività o passività saranno assegnate dal Consiglio di Amministrazione,
previa consultazione con i revisori, nel modo ritenuto equo e ragionevole, prendendo in
considerazione tutte le circostanze rilevanti;
24
(vii)
(4)
alla data di registrazione dei dividendi dichiarati per un qualsiasi Comparto, il Valore
Patrimoniale Netto di quel Comparto sarà ridotto dell’ammontare del dividendo, ma in ogni
caso tenendo conto delle norme relative al calcolo del Prezzo di Negoziazione delle azioni
di Distribuzione e delle azioni di Capitalizzazione di ciascun Comparto, secondo le
disposizioni dello Statuto.
Ai fini della valutazione:
(i)
le azioni del Comparto per il quale il Consiglio di Amministrazione abbia emesso un avviso
di riscatto o per le quali sia stata ricevuta una richiesta di rimborso, saranno considerate
esistenti e da prendere in considerazione nel Giorno di Valutazione rilevante e, da quel
momento fino al pagamento, il prezzo di rimborso sarà considerato una passività della
SICAV;
(ii)
tutti gli investimenti, i saldi liquidi o le altre attività di un qualsiasi Comparto che siano
espressi in una valuta diversa da quella assunta per la determinazione del Valore
Patrimoniale Netto del Comparto, dovranno essere valutati dopo avere preso in
considerazione i tassi di mercato e di cambio in vigore alla data e nel momento della
determinazione del Valore Patrimoniale Netto delle azioni;
(iii)
in ogni Giorno di Valutazione, per quanto possibile, si terrà conto di ogni acquisto o vendita
di valori mobiliari eseguito dalla SICAV in quel Giorno di Valutazione; e
(iv)
se il Consiglio di Amministrazione è dell’avviso che la conversione o il rimborso da
eseguire possano comportare la necessità di vendere una parte significativa delle attività
onde generare la necessaria liquidità, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, la
valutazione potrà essere effettuata agli effettivi prezzi di vendita (bid prices) delle attività
sottostanti invece che all’ultimo prezzo disponibile. Analogamente, qualora gli acquisti o le
conversioni di azioni rendessero necessario l’acquisto di una parte significativa di attività
della SICAV, la valutazione potrà avvenire in base agli effettivi prezzi di acquisto (offer
prices) delle relative attività invece che all’ultimo prezzo disponibile delle relative attività
sottostanti.
Il valore delle attività del Comparto è determinato come segue:
1)
i valori mobiliari ammessi alla quotazione su un mercato ufficiale ovvero negoziati in altro
mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico in
Europa, Nord e Sud America, Asia, Australia, Nuova Zelanda o Africa sono valutati sulla base
degli ultimi prezzi di vendita noti. Se il medesimo valore mobiliare è quotato su diversi mercati,
si farà riferimento al prezzo di quotazione sul mercato principale per quantità trattate. Se non
vi è alcuna quotazione rilevante o se i relativi valori non sono rappresentativi del valore
corretto, la valutazione sarà effettuata in buona fede dal Consiglio di Amministrazione o dal
suo delegato, con l’obiettivo di determinare il presumibile valore di realizzo di tali titoli;
2)
i valori mobiliari non quotati sono valutati sulla base del loro presumibile valore di realizzo
determinato in buona fede dal Consiglio di Amministrazione e dal suo delegato;
3)
le attività liquide sono valutate al valore nominale, più gli interessi maturati.
4)
le quote o le azioni in altri OICVM o OIC sono valutate in base al rispettivo ultimo valore
patrimoniale netto disponibile;
5)
Il valore di liquidazione di contratti future, a pronti, a termine o di opzione non negoziati su
borse valori o altri Mercati Regolamentati sarà il loro valore netto di liquidazione determinato,
secondo le norme fissate dal Consiglio di Amministrazione, su una base applicata
uniformemente a ciascun tipo diverso di contratto. Il valore di liquidazione di contratti future, a
pronti, a termine o di opzione non negoziati su borse valori o altri Mercati Regolamentati sarà
basato sull’ultimo prezzo settlement disponibile dei suddetti contratti nelle borse valori o
Mercati Regolamentati nei quali i particolari contratti future, a pronti, a termine o di opzione
sono negoziati dal Comparto; fermo restando che se un contratto future, a pronti, a termine o
di opzione non può essere liquidato nel giorno rispetto al quale si sta determinando il valore
patrimoniale netto, la base di determinazione del valore di liquidazione di detto contratto sarà il
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valore ritenuto equo e ragionevole dal Consiglio di Amministrazione. Gli swap saranno valutati
al prezzo di mercato.
Per le attività non denominate in Euro, la conversione è effettuata sulla base del tasso medio di
cambio vigente in Lussemburgo, alla data del Giorno di Valutazione.
Inoltre devono essere effettuati appropriati accantonamenti che tengano conto delle spese sostenute
e degli oneri addebitati al Comparto nonché degli utili maturati per competenza sugli investimenti.
Nel caso in cui la valutazione effettuata in base ai predetti criteri, risulti impossibile o errata in
conseguenza di circostanze particolari, quali un rischio di credito non noto, il Consiglio di
Amministrazione o l’agente amministratore Banque Havilland Institutional Services S.A. è autorizzato
ad impiegare altri criteri di valutazione generalmente riconosciuti, che possono essere anche vagliati
da un revisore, al fine di ottenere la appropriata valutazione delle attività globalmente detenute dal
Comparto.
EMISSIONE DI AZIONI
Le richieste di sottoscrizione devono pervenire alla SICAV entro le 16,30 (ora di Lussemburgo) del
giorno lavorativo che precede il Giorno di Valutazione, affinché possano essere trattate al Valore
Patrimoniale Netto determinato in quel Giorno di Valutazione. Le richieste pervenute dopo le 16,30
(ora di Lussemburgo) del giorno lavorativo che precede il Giorno di Valutazione sono trattate nel
Giorno di Valutazione successivo.
Una commissione di emissione fino ad un massimo del 2% (due percento) del Valore Patrimoniale
Netto sarà addebitata all’investitore all’atto della sottoscrizione di azioni di qualunque Classe di
qualsiasi Comparto.
La commissione di emissione sarà pagata al Distributore Globale o agli incaricati della vendita delle
azioni della SICAV.
Detta commissione può tuttavia non essere applicata a discrezione del Consiglio di Amministrazione.
Tutti i pagamenti dovuti in base alle disposizioni precedenti devono essere effettuati
immediatamente dopo l’atto della sottoscrizione e devono essere incassati dalla SICAV non oltre 5
(cinque) giorni lavorativi successivi al Giorno di Valutazione pertinente (fatta eccezione per il
Comparto Firmitudo Flexible Strategy i cui pagamenti devono pervenire alla SICAV entro e non oltre
2 (due) giorni lavorativi successivi al Giorno di Valutazione rilevante). In caso contrario le
sottoscrizioni possono essere cancellate, senza che ciò pregiudichi il diritto della SICAV di
recuperare qualunque spesa sostenuta o altra perdita subita. I certificati azionari saranno inviati
entro 5 (cinque) giorni lavorativi a partire dalla data di emissione.
La sottoscrizione minima per un investitore nel Comparto European Flexible Dynamic Azioni di
Classe A, nel Comparto VIS e nel Comparto Firmitudo Flexible Strategy Azioni di Classe A e Classe
B deve essere per 1 (una) azione. L’importo minimo iniziale di sottoscrizione di azioni di Classe B del
Comparto European Flexible Dynamic è di EUR 1.000.000 (euro un milione). L’importo minimo per
ulteriori sottoscrizioni di azioni di Classe B è di EUR 10.000 (euro diecimila).
L’investimento minimo iniziale nelle Azioni di Aletti Multi-Asset è pari a EUR 750.000 (euro
settecentocinquantamila). La sottoscrizione minima aggiuntiva deve essere di almeno 1 (una)
azione.
L’investimento minimo iniziale nella Classe A deve essere almeno EUR 10.000 (euro diecimila) e
nella Classe B (USD) Hedged deve essere almeno EUR 10.000 (euro diecimila). La sottoscrizione
minima aggiuntiva deve essere di almeno 1 (una) azione per ciascuna classe di azioni.
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In ogni caso il limite minimo previsto per l’investimento iniziale e per quelli successivi può variare a
seconda dei paesi in cui la SICAV viene collocata. In tal caso verrà predisposto e reso disponibile ai
sottoscrittori un documento contenente tutte le informazioni necessarie.
RIMBORSO DI AZIONI
L’azionista ha diritto in qualunque momento di chiedere alla SICAV il rimborso delle sue azioni.
Le richieste di rimborso devono pervenire alla SICAV entro le 16,30 (ora del Lussemburgo) del
giorno lavorativo che precede il Giorno di Valutazione, affinché possano essere trattate al Valore
Patrimoniale Netto determinato in quel Giorno di Valutazione. Le richieste pervenute dopo le 16,30
(ora del Lussemburgo) del giorno lavorativo che precede il Giorno di Valutazione sono trattate nel
Giorno di Valutazione successivo.
E’ prevista una commissione di rimborso, per qualsiasi Classe di Azioni, fino ad un massimo dall’1%
(uno percento) del Valore Patrimoniale Netto, da corrispondere al Distributore Globale o agli agenti
di vendita.
Gli azionisti che desiderano farsi rimborsare in tutto o in parte le azioni, devono fare recapitare alla
sede legale della SICAV o alla sede della Banca Depositaria, la richiesta scritta e irrevocabile di
rimborso redatta sull’apposito modulo. Tutte le richieste saranno prese in considerazione
esattamente nell’ordine in cui sono pervenute ed ogni rimborso sarà effettuato in base al Valore
Patrimoniale Netto per azione determinato il Giorno di Valutazione successivo alla data di
ricevimento della richiesta oppure, se la richiesta è pervenuta proprio nel Giorno di Valutazione, in
base al Valore Patrimoniale Netto calcolato il Giorno di Valutazione immediatamente successivo. In
tutti i casi la decisione del Consiglio di Amministrazione sarà quella definitiva.
Le somme da rimborsare, al netto delle spese, saranno pagate normalmente nella valuta di
denominazione del Comparto in questione. Le somme saranno rimesse entro 5 (cinque) giorni dal
Giorno di Valutazione rilevante e dopo aver ricevuto la documentazione appropriata.
Gli investitori dovrebbero tener presente che il rimborso delle azioni da parte della SICAV ha luogo
ad un prezzo che può essere superiore o inferiore al costo di acquisto originale, a seconda del
valore delle attività di ciascuna Classe di ciascun Comparto al momento del rimborso. Il rimborso di
azioni è sospeso in tutti i casi in cui il calcolo del Valore Patrimoniale Netto è sospeso.
CONVERSIONE DI AZIONI
Gli azionisti di una Classe di Azioni di un Comparto possono convertire le loro Azioni in Azioni di
un’altra Classe dello stesso Comparto o in Azioni della stessa o di altra Classe di un altro Comparto,
restando inteso che gli Azionisti che desiderano convertire le loro Azioni della Classe A in azioni
della Classe B devono rispettare l’importo minimo iniziale di sottoscrizione come descritto più sopra.
La conversione in Azioni di Classe B del Comparto European Flexible Dynamic e Firmitudo Flexible
Strategy è subordinata all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Non sono applicate commissioni di conversione tra le Azioni della Classe A e le Azioni della Classe
B appartenenti allo stesso o ad altri Comparti.
Le richieste di conversione devono pervenire alla SICAV prima delle ore 16,30 (ora di Lussemburgo)
del giorno lavorativo che precede il Giorno di Valutazione per essere trattate al Valore Patrimoniale
Netto determinato in quel Giorno di Valutazione. Le richieste pervenute dopo le 16,30 (ora di
Lussemburgo) del giorno lavorativo che precede il Giorno di Valutazione saranno trattate il primo
Giorno di Valutazione successivo. La conversione delle azioni sarà sospesa ogniqualvolta sarà
sospeso il calcolo del Valore Patrimoniale Netto.
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DIVIETO DI LATE TRADING E MARKET TIMING
Per late trading deve intendersi l’accettazione di richieste di sottoscrizione (o rimborso o
conversione) in un momento successivo all’orario limite previsto per la ricezione delle richieste in un
giorno lavorativo (cd. cut-off time) e l’esecuzione di tale ordine ad un prezzo basato sul Valore
Patrimoniale Netto determinato in quel medesimo giorno. Il late trading è rigorosamente vietato.
Per market timing deve intendersi una procedura di arbitraggio con la quale un investitore
sistematicamente sottoscrive o rimborsa o converte azioni della SICAV in un breve intervallo di
tempo, traendo vantaggio delle differenze di orario e/o delle imperfezioni o carenze nei metodi di
determinazione del Valore Patrimoniale Netto di un determinato Comparto. Il market timing può
essere di turbativa alla gestione degli investimenti e danneggiare i rendimenti della SICAV.
Per evitare le predette pratiche, le Azioni sono emesse ad un prezzo sconosciuto e la SICAV non
accetterà disposizioni ricevute dopo l’orario limite previsto per la ricezione delle richieste (cut-off
time). La SICAV si riserva il diritto di rifiutare ordini di acquisto o conversione su un Comparto da
persone che siano sospettate di svolgere attività di market timing.
REGIME FISCALE
In base alla legislazione fiscale vigente in Lussemburgo, la SICAV è esente da imposte sul reddito,
sulle plusvalenze e da ritenute alla fonte pagabili in Lussemburgo. La SICAV è tuttavia soggetta alla
tassa di sottoscrizione annuale dello 0,05% (zero virgola zero cinque per cento), da determinarsi e
liquidarsi trimestralmente, sul Valore Patrimoniale Netto complessivo delle azioni di ogni Classe della
SICAV in circolazione al termine di ogni trimestre.
COMMON REPORTING STANDARD (scambio automatico di informazioni
fiscali)
Principi generali
Il 3 giugno 2003, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la Direttiva del Consiglio 2003/48/CE sulla
tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi (la “Direttiva”). La Direttiva
impone obblighi di ritenuta o di rendicontazione all’ “agente di pagamento” (come definito nella Direttiva)
residente nell’Unione Europea (oppure in uno degli stati o territori non appartenenti all’Unione Europea
che hanno accettato di applicare misure simili) quando l’agente di pagamento effettua il pagamento di
interessi (comprese le distribuzioni e i rimborsi) transfrontalieri ad un soggetto o taluni soggetti residenti
in un altro Stato Membro della UE (oppure in un territorio che ha optato in favore della reciprocità, ossia
ha accettato di adottare le stesse misure). Se il pagamento è assoggettato a ritenuta fiscale, il
beneficiario può evitare la ritenuta fiscale esibendo un certificato di esenzione oppure l’autorizzazione
allo scambio di informazioni, a seconda delle opzioni proposte dall’agente di pagamento e dal paese di
residenza.
Per quanto attiene agli interessi distribuiti dai fondi di investimento, la Direttiva prevede che il
“pagamento di interessi” includa il reddito derivante da pagamenti di interessi effettuati direttamente o
tramite un’entità residuale, distribuiti da (i) un OICVM; (ii) soggetti che hanno scelto di essere trattati alla
stregua di OICVM; e (iii) organismi di investimento collettivi con sede al di fuori del territorio dell’Unione
Europea, oppure i proventi realizzati con la vendita, rimborso o riscatto delle azioni di detti organismi o
entità.
In conformità a quanto disposto dalla Direttiva, il pagamento di dividendi effettuato da un Comparto
ricade nell’ambito della Direttiva se più del 15% del patrimonio netto del Comparto viene investito in titoli
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di credito come definiti dalla Direttiva. I pagamenti effettuati da un Comparto in caso di rimborso di
azioni (o di qualsiasi transazione considerata come rimborso) ricadono nell’ambito della Direttiva se
oltre il 25% del patrimonio netto del Comparto è investito in detti titoli di credito. La ritenuta fiscale in
vigore è pari al 35%.
In Lussemburgo, la Direttiva è stata recepita nell’ordinamento lussemburghese con la legge datata 21
giugno 2005 (la Legge del 21 giugno 2005”).
In data 20 marzo 2016 nel corso del Consiglio Europeo avente lo scopo di emendare la Direttiva, il
Lussemburgo ha confermato di essere a favore dell’emendamento della Direttiva e di fornire le
necessarie informazioni sul pagamento degli interessi alle autorità tributarie degli altri Stati Membri della
UE previsti dallo scambio automatico di informazioni al 1 gennaio 2016, che abolisce il Sistema della
ritenuta fiscale. Pertanto, in data 1 gennaio 2016 lo scambio automatico di informazioni è applicato in
Lussemburgo. In questo senso, la Legge datata 12 marzo 2014 ha introdotto nella legislazione
nazionale l’articolo 8 della Direttiva 2011/16/UE che organizza lo scambio obbligatorio e automatico di
informazioni.
Inoltre, sempre con efficacia 1 luglio 2005, un certo numero di paesi non – UE (Svizzera, Andorra,
Liechtenstein, Monaco e San Marino), e taluni territori dipendenti o associati di taluni Stati Membri,
hanno accettato di adottare misure simili (fornitura di informazioni oppure ritenute fiscali transitorie) sui
pagamenti effettuati da un agente di pagamento nell’ambito della propria giurisdizione a beneficio di un
soggetto o entità residuale in uno Stato Membro. Inoltre, il Lussemburgo ha stipulato accordi di
trasmissione reciproca di informazioni o di ritenuta transitoria con alcuni dei suddetti territori dipendenti
o associati (Jersey, Guernsey, Isola di Man, Montserrat, Isole Vergini Britanniche, Antille Olandesi e
Aruba) circa i pagamenti effettuati da un agente di pagamento in Lussemburgo oppure raccolti da detto
agente di pagamento a beneficio di una persona fisica o entità residuale residente in uno di detti
territori.
Norme applicabili ai Comparti
Nell’ambito dei fondi lussemburghesi, la Legge qualifica come interessi (i) il reddito distribuito dai
Comparti oppure (ii) il reddito derivante dal rimborso, dalla vendita o dal rimborso di azioni.
L’impatto della Direttiva UE sul Risparmio sui proventi derivanti da distribuzione e riscatto, vendita o
rimborso di azioni dipende da due principi fondamentali: (i) l’ asset test e (ii) il principio look-through.
L’asset test prevede che: (i) se un Comparto investe il 15% o meno dei suoi attivi in titoli di credito,
distribuzioni e profitti al momento del riscatto, vendita o rimborso di azioni, ciò non rientra nell’ambito
della ritenuta di imposta (regola del de minimis), (ii) se un Comparto investe più del 15% e fino al 40%
del suo attivo in titoli di credito, la distribuzione ricade nell’ambito della ritenuta di imposta (ma non il
riscatto, la vendita o il rimborso di azioni) e (iii) se un Comparto investe più del 40% del suo attivo in
titoli di credito, i proventi realizzati al momento della distribuzione e con il riscatto, la vendita o il
rimborso rientrano nell’ambito della ritenuta fiscale. Secondo la Legge, l’asset test può essere
determinato in riferimento alla politica di investimento di un dato Comparto e, in sua mancanza, in
riferimento all’effettiva composizione dei suoi attivi.
In base al principio del look-through, se un dato Comparto ricade nell’ambito della Direttiva UE sul
Risparmio in virtù dell’asset test (vedi più sopra), la ritenuta di imposta dovrebbe essere applicata sulla
parte di distribuzione o di proventi dal riscatto, dalla vendita o dal rimborso derivanti dagli interessi
cumulati percepiti da detto Comparto. Se l’agente di pagamento non dispone di informazioni riguardanti
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la quota di introiti che deriva dal pagamento di interessi, l’ammontare totale del reddito deve essere
considerato alla stregua di pagamento di interessi.
FATCA
1. Definizioni
FATCA è l’acronimo di Foreign Tax Compliance Act.
FATCA è una componente dell’ U.S. Hiring Incentives to Restore Employment (“HIRE”) Act,
promulgato dal Congresso degli Stati Uniti, convertito in legge dal Presidente Obama il 18 marzo
2010 e inserito come Chapter 4 del Subtitle A nell’U.S. Internal Revenue Code.
Scopo del FATCA è impedire ai contribuenti degli Stati Uniti di evadere le tasse.
In termini generali, il FATCA richiede alle c.d. Foreign Financial Institutions (“FFI”) o Istituti Finanziari
Esteri (ossia non statunitensi) di fornire informazioni sui conti detenuti direttamente o indirettamente
da soggetti statunitensi (U.S. Persons). Gli FFI che non ottemperano alle norme subiranno la ritenuta
di imposta del 30% prevista dal FATCA su taluni pagamenti di fonte statunitense (per esempio
interessi statunitensi e dividendi statunitensi).
A titolo di alternativa per gli FFI che stipulano accordi individuali con le Autorità Fiscali statunitensi
(“Internal Revenue Service” o “IRS”), il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha messo a
disposizione altri mezzi per adempiere al FATCA destinati agli FFI che sono costituiti in un paese
che ha sottoscritto un accordo intergovernativo (“Inter Governmental Agreement o “IGA”) con gli
Stati Uniti.
Generalmente tale paese (un “Partner FATCA”) emanerà una legge locale che obbliga gli FFI a
raccogliere le informazioni richieste dal FATCA e a trasmetterle, direttamente o indirettamente, negli
Stati Uniti.
1
Il 28 marzo 2014 il Lussemburgo ha sottoscritto il Modello 1 IGA. L’IGA prevede lo scambio
automatico di informazioni tra le autorità lussemburghesi e l’IRS su taluni conti finanziari (ossia conti
bancari, taluni contratti assicurativi, partecipazioni e interessi di debito in organismi di investimento)
detenuti da cittadini o da residenti statunitensi, ossia su i c.d. U.S. Reportable Account. 2 L’IGA del
Lussemburgo si applica a tutte le Istituzioni Finanziarie Lussemburghesi (“FIs”).
A norma dell’IGA, le FIs lussemburghesi che non sono esentate dall’obbligo di registrazione e
informativa, vale a dire le Reporting Financial Institutions (“Reporting FI”), hanno l’obbligo di prestare
una certa assistenza amministrativa alle Autorità Fiscali lussemburghesi (Luxemboutg Tax
Authorities o “LTA”). In pratica, le Luxembourg Reporting FIs trasmetteranno alla IRS, utilizzando il
canale informativo delle LTA e a cadenza annuale, il nominativo e talune altre informazioni relative a
ciascun U.S. Reportable Account identificato.
Ai sensi dell’IGA lussemburghese, i pagamenti di origine statunitense ad una FI lussemburghese
non saranno soggetti alla ritenuta fiscale del 30% prevista dal FATCA a patto che la FI
1
Accordo tra il Governo degli Stati Uniti di America e il Governo del Gran Ducato di Lussemburgo volto a
migliorare gli adempimenti fiscali internazionali e relativo alle disposizioni statunitensi in materia di informativa
fiscale comunemente note come Foreign Account Tax Compliance sottoscritto il 28 marzo 2014.
2
IGA del Lussemburgo – Articolo 1 paragrafo 1 (j)…. L’espressione U.S. Reportable Account indica un Conto
Finanziario mantenuto presso una Reporting Luxembourg financial institution e detenuto da una o più Specified
U.S. Person oppure da una Non-U.S. Entity con una o più Controlling Persons che sia una Specified U.S. Person.
In deroga a quanto precede, un conto non dovrà essere considerato come un U.S. Reportable Account se detto
conto non è identificato come U.S. Reportable Account dopo avere eseguito la procedura di due diligence di cui
all’Allegato I.
30
lussemburghese sia conforme al FATCA lussemburghese (il Lussemburgo ha recepito l’accordo IGA
nell’ordinamento nazionale il 24 luglio 2015).
2. Status della SICAV alla luce del FATCA
Il Consiglio di Amministrazione della SICAV ha deliberato che la SICAV è una FI lussemburghese ed
ha i requisiti di Organismo di Investimento Collettivo (“OIC”) nel significato di cui al comma D della
Sezione IV dell’Allegato II dell’IGA lussemburghese e che pertanto sarà una Non Reporting
Luxembourg FI.
Di conseguenza, tutti i Titolari di conti nel Registro della SICAV (“i Titolari”) devono rispettare lo
status di OIC della SICAV (il “Titolare Idoneo”). Per avere i requisiti previsti dal FATCA un Titolare
Idoneo deve essere:
-
un Titolare Beneficiario Esente (Exempt Beneficial owner), oppure
-
un Active NFFE descritto al comma B(4) della Sezione VI dell’Allegato I dell’IGA, oppure
-
una U.S. Person che è una Non Specified U.S. Person, oppure
-
un Istituto Finanziario che non è una Nonparticipating Financial Institution.
La SICAV non emetterà Azioni ad un Titolare che non sia considerato un Titolare Idoneo. La SICAV,
a sua discrezione, può ritardare l’accettazione delle sottoscrizioni di Azioni fino a quando non avrà
ricevuto prove sufficienti che il Titolare in questione sia in possesso dei requisiti di Titolare Idoneo.
Ogni potenziale richiedente di Azioni deve rappresentare e dichiarare alla SICAV di essere, tra
l’altro, un Titolare Idoneo. Le Azioni non devono essere trasferite ad un soggetto che non sia un
Titolare Idoneo.
La capacità della SICAV di soddisfare le sue obbligazioni nei confronti del FATCA e della
legislazione lussemburghese che recepisce l’IGA tra Stati uniti e Lussemburgo è subordinata al fatto
che ciascun Titolare rispetti l’obbligo di trasmettere le informazioni/documentazione necessarie a
soddisfare le obbligazioni della SICAV previste dal FATCA.
Ciascun Titolare si deve impegnare a soddisfare interamente i requisiti previsti dal FATCA e, in
particolare, garantire che il suo status nei confronti del FATCA rispetta lo status FATCA della SICAV;
inoltre deve fornire alla SICAV tutte le informazioni e la documentazione che la SICAV potrà
richiedere di fornire a tale riguardo (ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il U.S. IRS
Form). Qualora dette informazioni non siano presentate, la SICAV ha la facoltà di esercitare, in
qualunque momento, il diritto di rimborso coattivo di tutte le Azioni del Titolare che omette di fornire
le informazioni/documentazione richieste dalla SICAV ai fini di conformità alle obbligazioni verso il
FATCA. La SICAV ha il diritto di far valere le sue ragioni per conoscere le procedure e/o le norme di
presunzione per applicare lo status FATCA per inadempienza.
Ciascun Titolare si impegna ad informare la SICAV di qualsiasi variazione del suo status FATCA
entro 30 (trenta) giorni dal cambio della situazione e a fornire la necessaria documentazione
correlata che sarà richiesta. La SICAV non sarà ritenuta responsabile delle conseguenze (ivi
comprese quelle imputabili alla potenziale ritenuta fiscale o alla informativa su taluni
dati/informazioni) qualora un titolare omettesse di comunicare debitamente alla SICAV la variazione
del suo status FATCA. Se un titolare omette di comunicare debitamente alla SICAV la variazione del
suo status FATCA, manleverà la SICAV da tutte le conseguenze risultanti dall’applicazione delle
norme sulla tassazione federale degli Stati Uniti e prenderà atto che le Azioni in suo possesso
potranno essere rimborsate ad esclusiva discrezione della SICAV.
I Titolari prendono atto che nel caso informazioni inesatte o incomplete saranno inviate e/o nessuna
informazione riguardante il cambio di circostanze sarà fornita alla SICAV, essi dovranno manlevare
la SICAV da tutte le conseguenze risultanti dall’applicazione delle norme sulla tassazione federale
degli Stati Uniti.
31
Si raccomanda ai Titolari di consultare i tributaristi di fiducia in merito ad eventuali implicazioni del
FATCA sui loro investimenti nella SICAV.
I potenziali investitori sono tenuti ad assumere informazioni per quanto riguarda le tasse applicabili
all’acquisizione, possesso e alienazione di azioni della SICAV e alle relative distribuzioni ai sensi
delle leggi del rispettivo paese di cittadinanza, residenza o domicilio.
LA SOCIETÀ DI GESTIONE
DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A (fino al 20 gennaio 2017)
ADEPA ASSET MANAGEMENT, S.A. (dal 21 gennaio 2017)
Informazioni generali: DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A (fino al 20 gennaio 2017)
La SICAV è amministrata dal Consiglio di Amministrazione che ha la completa responsabilità della
gestione e amministrazione della SICAV e dei relativi Comparti, dell’autorizzazione alla creazione dei
Comparti e della scelta e monitoraggio delle relative politiche e limitazioni di investimento.
Agli effetti dell’implementazione della politica di investimento di ogni Comparto nonché della gestione
delle relative attività, dell’amministrazione e commercializzazione della SICAV, il Consiglio di
Amministrazione ha designato come Società di Gestione, costituita a norma del Capitolo 15 della
Legge 2010, DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A (la “Società di Gestione”). A tale
effetto, la SICAV e la Società di Gestione hanno stipulato il Collective Portfolio Management
Agreement datato 30 ottobre 2007 ed emendato per l’ultima volta con efficacia 8 aprile 2014.
La Società di Gestione è una società di diritto lussemburghese costituita come società per azioni
(“société anonyme”) il 20 dicembre 2004. Il capitale sociale ammonta a EUR 2.000.000 (euro due
milioni) e la sua sede legale è in 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo. Scopo principale
della Società di Gestione è la gestione di OICVM e di altri OIC, ivi compresa la gestione degli
investimenti, l’amministrazione e la commercializzazione di OICVM e altri OIC. Inoltre può prestare
servizi di investimento, a titolo discrezionale, nei riguardi di altri portafogli di investimento di clienti
istituzionali.
Al fine di svolgere più efficacemente le proprie mansioni, la Società di Gestione può delegare a terzi,
per suo conto e sotto la sua responsabilità, la facoltà di svolgere una o più delle sue funzioni. La
Società di Gestione ha delegato l’amministrazione e il marketing della SICAV alla BANQUE
HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A., il cui Consiglio di Amministrazione è composto dalle
seguenti persone:
-
Sig. John Pauly: Presidente
Sig.ra Sandra Reiser, Amministratrice Delegata
Sig. Vincent Planche: Amministratore,
Sig. Patrick Wagenaar: Amministratore,
Sig. Hugo Lasat: Amministratore,
Sig. Benoit Daenen: Amministratore,
Sig. Jean-Michel Gelhay: Amministratore
A titolo di corrispettivo per i servizi resi al Comparto VIS, la Società di Gestione avrà diritto di
ricevere dalla SICAV la seguente remunerazione:
- una commissione fissa trimestrale al tasso annuo dello 0,85% (+ IVA se applicabile) sul Valore
Patrimoniale Netto del Comparto (fermo restando un minimo di EUR 15.000 (euro quindicimila)
annuo per il Comparto), cui viene sottratto il compenso che la Società di Gestione deve versare al
32
Distributore alla fine di ogni trimestre, calcolata sulla media del Valore Patrimoniale Netto
settimanale delle attività totali nette del Comparto per ogni trimestre;
- una commissione di performance trimestrale pari al 15% (+ IVA se applicabile)
dell’outperformance del Comparto rispetto al benchmark Euribor 3M. Si ha outperformance del
Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto rispetto al benchmark qualora il rendimento del
Comparto sia di segno positivo e superiore al rendimento trimestrale del benchmark. Il Comparto
pagherà il 15% della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e la cifra più alta tra lo 0% e il
rendimento trimestrale del benchmark. Il rendimento del NAV per Azione è calcolato in riferimento
all’ ”high water mark”. L’ “high water mark” è uguale al valore massimo tra (i) il più recente NAV
massimo per Azione per il quale è stata corrisposta la commissione di performance e (ii) il primo
“high water mark”. La commissione di performance relativa a ciascun trimestre sarà da pagare
soltanto se l’ultimo NAV di detto trimestre è superiore all’ “high water mark”. L’ammontare della
commissione di performance maturerà a ciascun calcolo del Valore Patrimoniale Netto in base
all’ammontare delle azioni del Comparto in circolazione al momento del calcolo di detto Valore
Patrimoniale Netto.
A titolo di corrispettivo per i servizi resi al Comparto European Flexible Dynamic, la Società di
Gestione avrà diritto di ricevere dalla SICAV la seguente remunerazione:
In riferimento alle Azioni di Classe A:
- una commissione fissa trimestrale al tasso annuo di 1,50% (+ IVA se applicabile) sul Valore
Patrimoniale Netto del Comparto (fermo restando un minimo di EUR 15.000 (euro quindicimila)
annuo per il Comparto), cui viene sottratto il compenso chela Società di Gestione deve versare al
Distributore alla fine di ogni trimestre, calcolata sulla media del Valore Patrimoniale Netto
settimanale delle attività totali nette del Comparto per ogni trimestre;
- una commissione di performance annuale pari al 10% (+ IVA se applicabile) dell’outperformance
del Comparto rispetto al benchmark Euribor 3 mesi + 100 punti base. Si ha outperformance del
Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto rispetto al benchmark qualora il rendimento del
Comparto sia di segno positivo e superiore al rendimento trimestrale del benchmark. Il Comparto
pagherà il 10% della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e la cifra più alta tra lo 0% e il
rendimento trimestrale del benchmark. Il rendimento del NAV per Azione è calcolato in riferimento
all’ ”high water mark”. L’ “high water mark” è uguale al valore massimo tra (i) il più recente NAV
massimo per Azione per il quale è stata corrisposta la commissione di performance e (ii) il primo
“high water mark”. La commissione di performance relativa a ciascun trimestre sarà da pagare
soltanto se l’ultimo NAV di detto trimestre è superiore all’ “high water mark”. L’ammontare della
commissione di performance maturerà a ciascun calcolo del Valore Patrimoniale Netto in base
all’ammontare delle azioni del Comparto in circolazione al momento del calcolo di detto Valore
Patrimoniale Netto.
In riferimento alle Azioni di Classe B:
- una commissione fissa trimestrale al tasso annuo di 0,40% (+ IVA se applicabile) sul Valore
Patrimoniale Netto del Comparto (fermo restando un minimo di EUR 15.000 (euro quindicimila)
annuo per il Comparto), cui viene sottratto il compenso che la Società di Gestione deve versare al
Distributore alla fine di ogni trimestre, calcolata sulla media del Valore Patrimoniale Netto
settimanale delle attività totali nette del Comparto per ogni trimestre;
- una commissione di performance annuale pari al 7,50% (+ IVA se applicabile)
dell’outperformance del Comparto rispetto al benchmark Euribor 3 mesi + 100 punti base. Si ha
outperformance del Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto rispetto al benchmark qualora il
rendimento del Comparto sia di segno positivo e superiore al rendimento trimestrale del benchmark.
Il Comparto pagherà il 7,50% della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e la cifra più
alta tra lo 0% e il rendimento trimestrale del benchmark. Il rendimento del NAV per Azione è
calcolato in riferimento all’ ”high water mark”. L’ “high water mark” è uguale al valore massimo tra (i)
il più recente NAV massimo per Azione per il quale è stata corrisposta la commissione di
performance e (ii) il primo “high water mark”. La commissione di performance relativa a ciascun
33
trimestre sarà da pagare soltanto se l’ultimo NAV di detto trimestre è superiore all’ “high water mark”.
L’ammontare della commissione di performance maturerà a ciascun calcolo del Valore Patrimoniale
Netto in base all’ammontare delle azioni del Comparto in circolazione al momento del calcolo di
detto Valore Patrimoniale Netto.
A titolo di corrispettivo per i servizi resi al Comparto Firmitudo Flexible Strategy, la Società di
Gestione avrà diritto di ricevere dalla SICAV la seguente remunerazione:
- una commissione fissa trimestrale al tasso annuo di 1,00% (+ IVA se applicabile) sul Valore
Patrimoniale Netto del Comparto (fermo restando un minimo di EUR 15.000 (euro quindicimila)
annuo per il Comparto), cui viene sottratto il compenso che la Società di Gestione deve versare al
Distributore alla fine di ogni trimestre, calcolata sulla media del Valore Patrimoniale Netto
settimanale delle attività totali nette del Comparto per ogni trimestre;
- una commissione di performance annuale pari al 15% (+ IVA se applicabile) dell’outperformance
del Comparto rispetto al benchmark Euribor 3 mesi + 100 punti base. Si ha outperformance del
Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto rispetto al benchmark qualora il rendimento del
Comparto sia di segno positivo e superiore al rendimento trimestrale del benchmark. Il Comparto
pagherà il 10% della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e la cifra più alta tra lo 0% e il
rendimento trimestrale del benchmark. Il rendimento del NAV per Azione è calcolato in riferimento
all’ ”high water mark”. L’ “high water mark” è uguale al valore massimo tra (i) il più recente NAV
massimo per Azione per il quale è stata corrisposta la commissione di performance e (ii) il primo
“high water mark”. La commissione di performance relativa a ciascun trimestre sarà da pagare
soltanto se l’ultimo NAV di detto trimestre è superiore all’ “high water mark”. L’ammontare della
commissione di performance maturerà a ciascun calcolo del Valore Patrimoniale Netto in base
all’ammontare delle azioni del Comparto in circolazione al momento del calcolo di detto Valore
Patrimoniale Netto.
Informazioni generali: ADEPA ASSET MANAGEMENT, S.A. (dal 21 gennaio 2017)
La SICAV è gestita dal Consiglio di Amministrazione cui compete la responsabilità totale della
gestione ed amministrazione della SICAV e dei relativi Comparti, di autorizzare la creazione dei
Comparti e di fissare e monitorare le relative politiche e restrizioni di investimento. Il Consiglio di
Amministrazione ha designato ADEPA Asset Management S.A. quale Società di Gestione della
SICAV. La Società di Gestione è costituita come società per azioni a responsabilità limitata ("société
anonyme") in base alle leggi del Gran Ducato di Lussemburgo. E’ stata costituita il 9 marzo 2006 per
un periodo di tempo illimitato. L’atto costitutivo della Società di Gestione è stato pubblicato nel
Mèmorial del 23 marzo 2006 e depositato presso il Registro del Commercio e delle Società,
Lussemburgo in data 15 marzo 2006, dove può essere consultato e dove è possibile ottenerne
copia.
La sede legale della Società di Gestione si trova a Munsbach.
Ai sensi e per gli effetti delle norme di cui al Capitolo 15 della Legge del 2010 e della Circolare CSSF
12/546, l’effettiva conduzione degli affari della Società di Gestione è stata conferita a delegati del
consiglio di amministrazione della Società di Gestione, come indicato nel Prospetto.
In ottemperanza alle nuove disposizioni della Direttiva OICVM V, e delle Circolari CSSF 10/437,
12/546 e della Circolare CSSF 14/587 modificata dalla Circolare CSSF 15/608, la Società di
Gestione fissa, attua e mantiene una politica di remunerazione compatibile con l’efficace gestione
dei rischi, politica che favorisce tale gestione e non favorisce l’assunzione di rischi eccessivi.
La politica di remunerazione è allineata con la strategia della Società di Gestione, con i suoi obiettivi,
valori e interessi di lungo termine, quali le prospettive di crescita sostenibile, e rispetta i principi che
disciplinano il cliente e la protezione dell’investitore nel momento in cui vengono forniti i servizi.
34
La Società di Gestione aggiorna periodicamente la struttura della politica al fine di garantirne
l’adeguatezza alla luce degli sviluppi della Società di Gestione e ottemperare all’obbligo di
supervisione. Detta politica di remunerazione è allineata alla strategia aziendale, ai valori e interessi
obiettivi della Società di Gestione e degli OICVM che gestisce e a quelli dei detentori di quote di tale
OICVM, e include misure volte ad eliminare i conflitti di interesse.
Laddove la remunerazione prevede un elemento variabile o un bonus assegnato in base a criteri di
performance, la politica di remunerazione è strutturata in modo da raggiungere un giusto equilibrio
tra gli elementi fissi e variabili. L’equilibrio dei vari elementi della remunerazione possono variare in
base al dipendente interessato, alle condizioni di mercato e allo specifico ambiente in cui la Società
di Gestione si trova ad operare. La Società di Gestione ha fissato un tetto massimo all’elemento
variabile.
L’elemento fisso della remunerazione rappresenta una quota sufficientemente ampia della
remunerazione totale e consente alla Società di Gestione di attuare una politica di bonus
completamente flessibile. In particolare, la Società di Gestione ha la facoltà di trattenere la totalità o
una parte del bonus qualora i criteri di performance non siano stati completamente soddisfatti dal
dipendente. La Società di Gestione può trattenere i bonus se la situazione economica si deteriora,
specialmente se ciò potrebbe ripercuotersi sulla longevity (durata in carica) della Società di
Gestione.
Le componenti fisse e variabili della remunerazione totale sono opportunamente bilanciate.
Qualora sia assegnato un bonus di grande rilievo (oltre duecentocinquantamila euro), il pagamento
della porzione principale del bonus è ritardato per una minima frazione di tempo. L’ammontare del
pagamento che viene dilazionato si basa sull’ammontare totale del bonus rispetto alla
remunerazione totale. La porzione di bonus che è dilazionata tiene conto dei rischi associati alla
ricompensa per la performance. La misura della performance futura compensata con la parte di
bonus che è ritardata, viene aggiustata per il rischio.
Quando la remunerazione varia con i livelli di performance, la remunerazione totale è calcolata
combinando le valutazioni della performance del relativo dipendente, del relativo dipartimento
operativo, ivi compresi i rischi e i risultati della Società di Gestione nel suo insieme.
La valutazione della performance è fissata nell’ambito di un quadro pluriennale.
Il fine della politica di remunerazione è di allineare gli obiettivi personali del dipendente agli obiettivi
di lungo termine della Società di Gestione. Nel valutare le componenti della remunerazione legata
alla performance, la Società di Gestione prende in considerazione la performance di lungo termine e
tiene conto anche dei rischi connessi a detta performance.
La misurazione della performance, quando viene utilizzata come base di calcolo del bonus, viene
rettificata alla luce dei rischi attuali e futuri associati alla performance del sottostante, e tiene conto
del costo del capitale impiegato e della liquidità che è necessaria.
Nella valutazione della performance individuale, la Società di Gestione tiene conto di altri criteri,
quali il rispetto delle norme e procedure interne, la conformità con i sistemi e meccanismi di controllo
della Società di Gestione, nonché l’adempimento agli standard che disciplinano il rapporto tra cliente
e investitore.
Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione ha la responsabilità dell’implementazione
della politica di remunerazione e della definizione delle procedure da sottoporre all’approvazione del
Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. Il Consiglio di Amministrazione fissa i principi
generali che regolano la politica di remunerazione della Società di Gestione e vigila sulla sua
attuazione.
L’attuazione della politica di remunerazione è soggetta all’analisi interna, centralizzata e
indipendente operata dalla funzione controllo (in primo luogo dal Compliance Officer (responsabile
della conformità)), dalla gestione del rischio, dai controlli interni nonché dal dipartimento delle
35
Risorse Umane) a cadenza almeno annuale, allo scopo di verificare il rispetto delle altre politiche e
procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione. I risultati di questa analisi sono portati
all’attenzione del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione di ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. stabilisce i livelli di
remunerazione di tutti i membri della Società di Gestione. Nel fissare questi criteri, il Consiglio di
Amministrazione prende in considerazione tutti gli elementi tipici della strategia della Società di
Gestione, la strategia di assunzione del rischio e natura, portata e complessità delle attività della
società.
A seguito dell’introduzione della Direttiva OICVM V paragrafo 13, l’articolo 1 che modifica l’articolo
69 paragrafo 1 della Direttiva OICVM IV e la Legge del 2016, articolo 33, sono disponibili su un sito
web (http://www.adepa.com/remuneration-policy/) e la copia cartacea sarà messa a disposizione
gratuitamente e su richiesta in qualsiasi momento presso la sede legale di Adepa Asset
Management S.A.,
Funzioni
A norma del Capitolo 15 della legge del 2010, la Società di Gestione fornisce i seguenti servizi:
•
•
•
•
attuazione della politica di investimento di ciascun Comparto,
Gestione degli investimenti (compresa la consulenza sugli investimenti; conclusione di
accordi; acquisto, vendita, scambio o consegna di tutte le tipologie di titoli trasferibili e/o altri
tipi di attivi accettabili, esercizio di tutti i diritti di voto relativi ai valori mobiliari degli OICVM e
OIC in gestione);
Servizi amministrativi quali servizi legali, gestione del fondo e servizi contabili, indagini sui
clienti, valutazione del portafoglio e pricing delle quote (comprese le dichiarazioni fiscali),
monitoraggio degli adempimenti normativi, tenuta del registro dei possessori di quote,
distribuzione di proventi, emissione e rimborso di quote, liquidazione di contratti (compresa
la spedizione di certificati), tenuta dei registri delle transazioni; e
Commercializzazione e distribuzione in Lussemburgo e/o all’estero di quote o azioni di
OICVM e/o OIC.
La Società di Gestione può delegare a terzi, ai fini di rendere più efficiente la conduzione dei loro
affari, la facoltà di svolgere per suo conto una o più delle sue funzioni nel rispetto del
Regolamento di Gestione e delle norme di cui al Capitolo 15 della Legge del 2010.
A titolo di corrispettivo per i servizi resi in relazione ai Comparti VIS, European Flexible Dynamic,
Firmitudo Flexible Strategy, Aletti Multi-Asset e Havilland Multi-Asset, la Società di Gestione avrà
diritto di percepire dalla SICAV la seguente remunerazione:
A) Commissione di gestione basata sul patrimonio netto della SICAV per quanto riguarda i
seguenti comparti:
• BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND – VIS (da qui in avanti “VIS”);
• BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND – European Flexible Dynamic (da qui in avanti
“European Flexible Dynamic”);
• BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND – Firmitudo Flexible Strategy (da qui in avanti
“Firmitudo Flexible Strategy”);
•
La Commissione di Gestione relativa ai suddetti Comparti è la seguente:
ManCo Fee out AuMYear per l’ammontare fino a: 0,05%
(Pagabile mensilmente, IVA non applicabile)
•
La Commissione Amministrativa per la Gestione del Rischio (RM) relativa ai predetti
Comparti è la seguente:
36
Delega piena della Funzione Gestione del Rischio per l’ammontare di 375 EUR /
mese / Comparto
(Pagabile mensilmente, IVA non applicabile)
•
Elaborazione del Key Investor Information Document (KIID) e commissioni di
mantenimento sono le seguenti:
Rielaborazione del KIID: EUR 200/ Classe di Azioni attiva (una tantum)
Monitoraggio corrente: EUR 150/anno/ Classe di Azioni attiva
•
Le Statutory and Regulatory Fees (Commissioni di Rendicontazione previsto da Leggi e
Normative) sono le seguenti:
Statutory and Regulatory Fees: EUR 1.500/Anno/Comparto
(Pagabile annualmente, IVA non applicabile)
B)
Commissione di gestione basata sull’attivo netto della SICAV per i seguenti Comparti:
•
•
BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND - Aletti Multi-Asset Capital Preservation (da qui
in avanti “Aletti Multi - Asset”)
BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND - Havilland Multi Asset Macro Fund (da qui in
avanti “Havilland Multi - Asset”)
La Commissione di gestione relativa ai predetti Comparti è la seguente:
ManCo Fee out AuMYear per l’ammontare fino a: 0,06%
(commissione minima fissa pari a 20.000 EUR/Anno/Comparto)
(Pagabile mensilmente, IVA non applicabile)
La Società di Gestione ha delegato le funzioni di Agente di Registrazione e Agente per i
Trasferimenti/Agente di Pagamento, agente per la Distribuzione e il Marketing della SICAV a
Banque Havilland Institutional Services S.A.
I CONSULENTI PER GLI INVESTIMENTI
Fermo restando il controllo generale e la responsabilità finale della Società di Gestionela Società di
Gestione oppure il Gestore degli Investimenti, previo consenso della Società di Gestione, può
designare un consulente per gli investimenti con il compito di fornire pareri quotidiani in merito alle
transazioni dei Comparti.
Se del caso, il consulente per gli investimenti percepirà una percentuale annuale dell’attivo netto del
Comparto prelevata dalla Commissione per la Gestione degli Investimenti (“Commissione per la
Consulenza sugli Investimenti”)
E’ stato stipulato un Investment Advisory Agreement, suscettibile di essere modificato di volta in
volta, per un periodo di tempo indeterminato, tra la Società di Gestione e KRAEMER, SCHWAB &
CO AG INVESTMENT MANAGEMENT. (fino al 20 gennaio 2017)
Ciascuna parte può recedere dal suddetto Agreement con un preavviso scritto di tre (3) mesi.
La sede legale è in 7, Lauriedstrasse, CH-6300 Zug, Svizzera.
37
Lo scopo principale del Consulente per gli Investimenti è la prestazione di servizi di consulenza
finanziaria e di consulenza per gli investimenti.
Secondo quanto stabilito nel suddetto Agreement, il Consulente per gli Investimenti fornirà alla
Società di Gestione informazioni economiche e finanziarie e raccomandazioni riguardanti gli
investimenti della SICAV. La Società di Gestione sarà sempre libera di seguire o meno le
raccomandazioni o i pareri dati dal Consulente per gli Investimenti.
Quale corrispettivo dei servizi resi con riferimento al Comparto VIS, il Consulente di Investimento
avrà diritto di ricevere dalla Società di Gestione la seguente remunerazione:
Una commissione fissa trimestrale al tasso massimo annuale dello 0,85% (+ IVA se
applicabile) sul Valore Patrimoniale Netto del Comparto, avendo dedotto la remunerazione spettante
alla Società di Gestione e la remunerazione che la Società di Gestione deve riconoscere al
Distributore alla fine di ogni trimestre, calcolata in base alla media del Valore Patrimoniale Netto
settimanale delle attività totali nette del Comparto per ciascun trimestre;
Una commissione di performance trimestrale pari al 15% (+ IVA se applicabile)
dell’outperformance del Comparto rispetto al benchmark costituito dall’ Euribor 3M. Si ha
outperformance del Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto rispetto al benchmark qualora
il rendimento del Comparto sia di segno positivo e superiore al rendimento trimestrale del
benchmark. Il Comparto pagherà il 15% della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e la
cifra più alta tra lo 0% e il rendimento trimestrale del benchmark. Il rendimento del NAV per Azione è
calcolato in riferimento all’ ”high water mark”. L’ “high water mark” è uguale al valore massimo tra (i)
il più recente NAV massimo per Azione per il quale è stata corrisposta la commissione di
performance e (ii) il primo “high water mark”. La commissione di performance relativa a ciascun
trimestre sarà da pagare soltanto se l’ultimo NAV di detto trimestre è superiore all’ “high water
mark”. L’ammontare della commissione di performance maturerà a ciascun calcolo del Valore
Patrimoniale Netto basato sull’ammontare delle azioni in circolazione del Comparto al momento del
calcolo del Valore Patrimoniale Netto.
E’ stato stipulato un Investment Advisory Agreement, suscettibile di essere modificato di volta in
volta, per un periodo di tempo indeterminato, tra la Società di Gestione e PER4M S.A.
Il suddetto Agreement è stato rescisso il 15 novembre 2016 in seguito alla liquidazione forzata.
La sede legale di PER4M S.A. è al 6, Via Carlo Maderno CH-6900 Lugano, Svizzera.
Lo scopo principale del Consulente per gli Investimenti è la prestazione di servizi di consulenza
finanziaria e di consulenza per gli investimenti.
Secondo quanto stabilito nel suddetto Agreement, il Consulente per gli Investimenti fornirà alla
Società di Gestione informazioni economiche e finanziarie e raccomandazioni riguardanti gli
investimenti della SICAV. La Società di Gestione sarà sempre libera di seguire o meno le
raccomandazioni o i pareri dati dal Consulente per gli Investimenti.
IL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI
La Società di Gestione ha nominato i seguenti gestori degli investimenti per i rispettivi comparti:
• Banca Aletti et C. (Suisse) S.A. nominata Gestore degli Investimenti in riferimento ai Comparti
Firmitudo Flexible Strategy e Aletti Multi – Asset
• Banque Havilland S.A. – UK Branch. nominata Gestore degli Investimenti in riferimento al
Comparto Havilland Multi - Asset
38
con il compito di agire come gestore degli investimenti ed eseguire, sotto il controllo generale e la
responsabilità finale della Società di Gestione, investimenti discrezionali in caso di investimento e
reinvestimento degli attivi di ciascun Comparto.
I Gestori degli investimenti assumono le decisioni di investimento per ciascun Comparto ed
emettono ordini di acquisto e di vendita per le operazioni del Comparto. Nei limiti consentiti dalle
vigenti leggi, detti ordini possono essere impartiti a intermediari, comprese le società consociate del
Gestore degli Investimenti. Il Gestore degli Investimenti si avvale della ricerca e della competenza
delle sue società per la gestione patrimoniale consociate per quanto concerne le decisioni e la
gestione di portafoglio relative a taluni valori mobiliari della SICAV.
Fermo restando la sua completa responsabilità, controllo e supervisione, il Gestore degli
Investimenti, può delegare a un Sub-gestore degli investimenti, a proprie spese e previo consenso
della Società di Gestione, la gestione di altre strategie di investimento relative alla SICAV o ad un
qualsiasi Comparto.
Ciascuna parte può recedere dal suddetto Agreement con un preavviso scritto di 3 (tre) mesi.
Lo scopo principale dei Gestori degli Investimenti è la prestazione di servizi di gestione degli
investimenti.
Secondo quanto stabilito negli Agreements, i Gestori degli Investimenti dovranno gestire, sotto la
vigilanza della Società di Gestione, le attività dei Comparti Firmitudo Flexible Strategy, Aletti MultiAsset e Havilland Multi- Asset in conformità alle rispettive politiche di investimento e limiti di
investimento.
A titolo di corrispettivo per i servizi resi al Comparto Firmitudo Flexible Strategy e Aletti Multi- Asset,
il Gestore degli Investimenti (Banca Aletti et C. (Suisse) S.A.) avrà diritto di ricevere dalla Società di
Gestione la seguente remunerazione:
Comparto Firmitudo Flexible Strategy:
In riferimento alle Azioni di Classe A:
Una commissione fissa trimestrale al tasso massimo annuale di 1,00% (+ IVA se applicabile)
sul Valore Patrimoniale Netto del Comparto, avendo dedotto la remunerazione della Società di
Gestione e la remunerazione che la Società di Gestione deve riconoscere al Distributore alla fine di
ogni trimestre, calcolata in base alla media del Valore Patrimoniale Netto settimanale delle attività
totali nette del Comparto per ciascun trimestre;
Una commissione di performance annuale pari al 15% (+ IVA se applicabile)
dell’outperformance del Comparto rispetto al benchmark: Euribor 3 mesi + 100 punti base. Si ha
outperformance del Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto rispetto al benchmark qualora il
rendimento del Comparto sia di segno positivo e superiore al rendimento trimestrale del benchmark.
Il Comparto pagherà il 10% della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e la cifra più alta
tra lo 0% e il rendimento trimestrale del benchmark. Il rendimento del NAV per Azione è calcolato in
riferimento all’ ”high water mark”. L’ “high water mark” è uguale al valore massimo tra (i) il più
recente NAV massimo per Azione per il quale è stata corrisposta la commissione di performance e
(ii) il primo “high water mark”. La commissione di performance relativa a ciascun trimestre sarà da
pagare soltanto se l’ultimo NAV di detto trimestre è superiore all’ “high water mark”. L’ammontare
della commissione di performance maturerà a ciascun calcolo del Valore Patrimoniale Netto in base
all’ammontare delle azioni del Comparto in circolazione al momento del calcolo di detto Valore
Patrimoniale Netto.
In riferimento alle Azioni di Classe B:
Una commissione fissa trimestrale al tasso massimo annuale di 0,50% (+ IVA se applicabile)
sul Valore Patrimoniale Netto del Comparto, avendo dedotto la remunerazione della Società di
Gestione e la remunerazione che la Società di Gestione deve riconoscere al Distributore alla fine di
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ogni trimestre, calcolata in base alla media del Valore Patrimoniale Netto settimanale delle attività
totali nette del Comparto per ciascun trimestre;
Una commissione di performance annuale pari al 7,5% (+ IVA se applicabile)
dell’outperformance del Comparto rispetto al benchmark: Euribor 3 mesi + 100 punti base. Si ha
outperformance del Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto rispetto al benchmark qualora il
rendimento del Comparto sia di segno positivo e superiore al rendimento trimestrale del benchmark.
Il Comparto pagherà il 10% della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e la cifra più alta
tra lo 0% e il rendimento trimestrale del benchmark. Il rendimento del NAV per Azione è calcolato in
riferimento all’ ”high water mark”. L’ “high water mark” è uguale al valore massimo tra (i) il più
recente NAV massimo per Azione per il quale è stata corrisposta la commissione di performance e
(ii) il primo “high water mark”. La commissione di performance relativa a ciascun trimestre sarà da
pagare soltanto se l’ultimo NAV di detto trimestre è superiore all’ “high water mark”. L’ammontare
della commissione di performance maturerà a ciascun calcolo del Valore Patrimoniale Netto in base
all’ammontare delle azioni del Comparto in circolazione al momento del calcolo di detto Valore
Patrimoniale Netto.
Comparto Aletti Multi-Asset
Una commissione fissa trimestrale al tasso massimo annuale di 0,50% (+ IVA se applicabile)
sul Valore Patrimoniale Netto del Comparto, avendo dedotto la remunerazione della Società di
Gestione e la remunerazione che la Società di Gestione deve riconoscere al Distributore prima della
fine di ciascun mese successivo, calcolata in base alla media del Valore Patrimoniale Netto
settimanale delle attività totali nette del Comparto per ciascun trimestre;
- Una commissione di overperformance annuale del Comparto pari al 20% basata sulla differenza
tra il NAV corrente e l’high water mark (HWM). Si ha overperformance del Valore Patrimoniale Netto
(“NAV”) del Comparto rispetto all’ high water mark se il rendimento del Comparto è di segno positivo.
Il rendimento del Valore Patrimoniale Netto per Azione è calcolato in riferimento all’ “High Water
Mark”. L’high water mark è uguale al NAV per Azione iniziale capitalizzato all’ hurdle rate (i) oppure
all’ultimo NAV per Azione più elevato in base al quale è stata pagata la commissione di performance
capitalizzata all’hurdle rate (ii). L’ “hurdle rate” è il valore massimo tra zero e la variazione
percentuale dell’indice FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index nel periodo di riferimento + 100 punti
base. La Commissione di Performance per ciascun anno si dovrà pagare soltanto se l’ultimo NAV di
detto anno supera l’High Water Mark. L’ammontare della commissione di performance maturerà a
ciascun calcolo del Valore Patrimoniale Netto in base all’ammontare delle azioni del Comparto in
circolazione al momento del calcolo di detto Valore Patrimoniale Netto.
A titolo di corrispettivo per i servizi resi al Comparto Havilland Multi-Asset, il Gestore degli
Investimenti (Banque Havilland – UK Branch) avrà diritto di ricevere dalla Società di Gestione la
seguente remunerazione:
Una commissione fissa trimestrale al tasso massimo annuale di 0,715% (+ IVA se
applicabile) sul Valore Patrimoniale Netto del Comparto, avendo dedotto la remunerazione che la
Società di Gestione deve riconoscere al Distributore e da pagare prima della fine di ciascun mese
successivo, calcolata in base alla media del Valore Patrimoniale Netto settimanale delle attività totali
nette del Comparto per ciascun mese.
LA BANCA DEPOSITARIA
Banque Havilland Institutional Services S.A., già Banco Popolare Luxembourg S.A., in quanto Banca
Depositaria (la "Banca Depositaria") è stata nominata depositaria con il compito di fornire alla SICAV
servizi di deposito, custodia, regolamento e taluni altri servizi associati.
La Banca Depositaria è stata costituita in Lussemburgo nel maggio 1994 con il numero B 47.796 in
forma di società per azioni (société anonyme) ed ha la sede legale al 35a, Avenue J.F. Kennedy, L –
40
1855 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo. Fin dalla sua costituzione ha sempre svolto attività
di banca.
Ai sensi della Direttiva OICVM, la Banca Depositaria garantirà inoltre che:
a) l’emissione, il rimborso e l’annullamento delle Azioni effettuato dalla SICAV o per suo conto, si
realizzino nel rispetto della Legge del 2010, dello Statuto e del Prospetto;
b) il valore per Azione della SICAV sia calcolato nel rispetto della Legge del 2010, dello Statuto e
del Prospetto;
c) eseguirà, oppure ove applicabile, farà in modo che una banca subdepositaria o altra banca
depositaria eseguiranno le istruzioni della SICAV o della Società di Gestione, a meno che non
confliggano con la Legge del 2010, lo Statuto e il Prospetto;
d) nelle transazioni che coinvolgono gli attivi della SICAV, il corrispettivo sia le sia rimesso entro i
normali limiti di tempo; e
e) i proventi della SICAV siano destinati nel modo previsto dalla Legge del 2010, dallo Statuto e
dal Prospetto.
La Banca Depositaria può affidare la totalità o una parte degli attivi della SICAV che ha in custodia alle
banche subdepositarie come stabilito di volta in volta dalla Banca Depositaria. Salvo per quanto
previsto dalla Direttiva OICVM, la responsabilità della Banca Depositaria non sarà sminuita per il fatto di
avere affidato a terzi la totalità o una parte degli attivi in sua custodia.
La Banca Depositaria si farà carico delle sue funzioni e responsabilità in conformità alla Direttiva
OICVM come meglio specificato nel depositary agreement separato stipulato con la SICAV ( per
maggiori informazioni si rimanda alla sezione che illustra in dettaglio il suddetto agreement).
Il Depositary Agreement
La SICAV ha assegnato alla Banca Depositaria le funzioni di depositaria ai sensi del contratto di banca
depositaria datato 16 giugno 2016 (e detto accordo, di volta in volta modificato è il “Depositary
Agreement”).
La Banca Depositaria dovrà disimpegnare tutti i doveri e le obbligazioni di depositario previste dalla
Direttiva OICVM, come illustrate nel Depositary Agreement.
Il Depositary Agreement può essere rescisso per iscritto con un preavviso di 90 giorni da ciascuna delle
parti.
Prima che scada il periodo di preavviso la SICAV proporrà un nuovo depositario che soddisfi i requisiti
della Direttiva OICVM e al quale dovranno essere trasferiti gli attivi della SICAV e che subentrerà alla
Banca Depositaria nelle mansioni di depositario della SICAV. La SICAV farà tutto il possibile per trovare
un depositario sostitutivo idoneo, e fino a quando detto sostituto non sarà designato, la Banca
Depositaria continuerà a disimpegnare i servizi previsti dal Depositary Agreement.
La Banca Depositaria sarà responsabile della custodia in sicurezza e della verifica della titolarità degli
attivi della SICAV, del monitoraggio dei flussi di cassa e della vigilanza prevista dalla Direttiva. Nello
svolgimento del ruolo di depositaria, la Banca Depositaria opererà in forma svincolata dalla SICAV ed
esclusivamente nell’interesse della SICAV e dei relativi investitori.
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La Banca Depositaria è responsabile verso la SICAV o i suoi investitori per la perdita di strumenti
finanziari mantenuti in custodia dalla Banca Depositaria stessa o dai suoi delegati. Tuttavia, la Banca
Depositaria non sarà responsabile qualora sia in grado di dimostrare che la perdita è avvenuta a
seguito di un evento esterno al di fuori del suo diligente controllo, le cui conseguenze sarebbero state
inevitabili nonostante la messa in opera di tutti i ragionevoli tentativi volti a contrastare detta perdita. La
Banca Depositaria è altresì responsabile verso la SICAV o i suoi investitori di tutte le altre perdite subite
da costoro in conseguenza del suo comportamento negligente o doloso nel corretto adempimento dei
suoi doveri previsti dalla Direttiva OICVM.
Conflitto di Interessi
Nel quadro del normale svolgimento dell’attività di custodia globale, la Banca Depositaria potrebbe di
volta in volta avere concluso accordi con altri clienti, fondi o altri soggetti terzi concernenti la
prestazione di servizi di custodia di sicurezza e servizi correlati. All’interno di un gruppo bancario
multiservizio, potrebbero insorgere di tanto in tanto conflitti tra la Banca Depositaria e i suoi delegati alla
custodia di sicurezza; per esempio, quando il delegato nominato è una società di un gruppo collegato e
fornisce un prodotto o servizio ad un fondo e possiede un interesse finanziario o aziendale in tale
prodotto o servizio oppure quando il delegato nominato è una società di un gruppo collegato che
percepisce un compenso per altri prodotti o servizi di custodia forniti ai fondi, per esempio servizi di
cambio di valute, prestito titoli, pricing o valutazione. In caso di potenziali conflitti di interesse
eventualmente insorti nel corso della normale attività, la Banca Depositaria dovrà tenere sempre
presente le sue obbligazioni previste dalle vigenti leggi, ivi compreso quelle di cui all’Articolo 25 della
Direttiva OICVM.
A titolo di corrispettivo per i suddetti servizi la Banca Depositaria avrà diritto di ricevere dalla SICAV
la seguente remunerazione:
Una commissione fissa mensile al tasso massimo annuale di 0,06% (+ IVA se applicabile)
sul Valore Patrimoniale Netto del Comparto (fermo restando una somma minima di EUR 20.000 per
anno), da versare prima della fine di ciascun mese seguente, calcolata in base alla media del Valore
Patrimoniale Netto settimanale delle attività totali nette del Comparto per ciascun mese;
-
Commissione di Prenotazione (booking fee) fino a EUR 20 per operazione
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES
Amministratore della SICAV fino al 20 gennaio 2017.
S.A.,
continuerà
ad
essere
l’Agente
ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. (con decorrenza 21 gennaio 2017) è stata designata Agente
Amministratore della SICAV ai sensi del Management Company Agreement suscettibile di essere
modificato di volta in volta, stipulato con la Società di Gestione per una durata indeterminata.
Ogni parte può rescindere detto Agreement con un preavviso di 90 giorni.
In base al suddetto Agreement ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A., presterà alla SICAV servizi di
amministrazione tra cui, a titolo di esempio, la tenuta dei libri contabili, la tenuta del libro soci, e il
calcolo del Valore Patrimoniale Netto.
A titolo di corrispettivo per i suddetti servizi ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. percepirà la
seguente commissione:
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Commissione di amministrazione: fino a 0,06% del patrimonio netto della SICAV
(commissione fissa minima pari a EUR 20.000 annui sul NAV giornaliero)
(Pagabile mensilmente, IVA non applicabile)
AGENTE PER LA REGISTRAZIONE E I TRASFERIMENTI / AGENTE DI
PAGAMENTO, AGENTE DOMICILIATARIO E AGENTE SOCIETARIO
BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A. è stata designata agente per la
registrazione e i trasferimenti/agente di pagamento, agente domiciliatario e agente societario della
SICAV ai sensi dei relativi agreements, suscettibili di essere modificati di volta in volta, stipulati con
la Società di Gestione per una durata indeterminata.
Ogni parte può rescindere i predetto Agreement con un preavviso di 90 giorni.
In base ai suddetti Agreements BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A. deve
fornire alla SICAV:
a) Servizi di agente per la registrazione e i trasferimenti/agente di pagamento, servizi di tenuta
del libro soci, esecuzione delle sottoscrizioni e di rimborso delle azioni.
A titolo di corrispettivo per i suddetti servizi BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL
SERVICES S.A. percepirà dalla SICAV una commissione annuale fissa fino a EUR 1.000
per Comparto.
b) Servizi Domiciliatari e Societari
A titolo di corrispettivo per i suddetti servizi BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL
SERVICES S.A. percepirà dalla SICAV una commissione annuale fissa fino a EUR 4.500
per Comparto.
IL DISTRIBUTORE
La Società di Gestione può designare qualsiasi soggetto come Distributore Globale (il “Distributore
Globale”) per la distribuzione delle Quote in tutti i paesi in cui è permessa l’offerta e la vendita di
dette Quote, fermo restando il diritto della Società di Gestione di controllare la distribuzione generale
in taluni paesi.
Il Distributore Globale ha la facoltà volta per volta di nominare subdistributori (ognuno un
“Subdistributore”). I compiti del Distributore Globale e degli eventuali Subdistributori si limiteranno al
trasferimento delle richieste che riguardano gli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione
all’Agente per la Registrazione della SICAV e all’agente di trasferimento in Lussemburgo. Il
Distributore Globale e gli eventuali Subdistributori non possono cancellare gli ordini pervenuti oppure
svolgere funzioni correlate al trattamento individuale degli ordini di sottoscrizione, rimborso e
conversione.
Gli investitori devono essere consapevoli che le sottoscrizioni di azioni e le richieste di rimborso o
conversione possono essere eseguite tramite il Distributore Globale oppure direttamente tramite la
SICAV.
BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A. ha accettato il mandato di Distributore
Globale. A tal fine è stato stipulato il Distribution Agreement , suscettibile di essere modificato di
43
volta in volta, tra la Società di Gestione e BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A.
per una durata indeterminata.
Il Distributore Globale esercita l’attività di commercializzazione, collocamento e vendita di azioni
della SICAV al fine di raccogliere gli ordini di sottoscrizione di azioni.
Pertanto, il Distributore Globale è autorizzato a ricevere ordini di sottoscrizione, conversione e
rimborso dagli investitori per conto della SICAV, e ad offrire le azioni ad un prezzo di sottoscrizione
basato sul Valore Patrimoniale Netto per Azione in vigore. Il Distributore Globale trasmetterà al
conservatore del registro e agente per i trasferimenti della SICAV tutte le richieste di emissione e
rimborso di azioni. Il Distributore Globale è altresì autorizzato a ricevere ed effettuare il pagamento
degli ordini di emissione e rimborso di azioni.
Gli investitori devono essere consapevoli che le sottoscrizioni di azioni possono essere effettuate per
il tramite del Distributore o direttamente alla SICAV.
In relazione ai suddetti servizi, il Distributore Globale riceverà dalla SICAV il seguente compenso:
-
una commissione fissa mensile al tasso massimo annuale di 0,015% (+ IVA se
applicabile) sul Valore Patrimoniale Netto del Comparto pagabile prima della fine di
ciascun mese successivo calcolata in base alla media del Valore Patrimoniale Netto
settimanale del patrimonio netto totale del Comparto per ciascun mese.
ONERI
Alla SICAV sono addebitate altresì tutte le seguenti spese, ivi comprese a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
-
tutte le commissioni dovute alla Società di Gestione e alla Banca Depositaria;
-
tutte le imposte dovute sugli attivi, sul reddito e le spese addebitabili alla SICAV;
-
le commissioni bancarie ordinarie e i costi dell’attività di intermediazione derivanti dalle
operazioni commerciali effettuate dalla SICAV;
-
tutti gli onorari dovuti alla Società di Revisione e ai Consulenti Legali della SICAV;
-
tutti i costi di pubblicazione e le spese relative alle informative fornite agli azionisti; in
particolare le spese per la stampa e per la distribuzione delle relazioni annuali, di quelle
semestrali e dei prospetti o dei KIID;
-
tutti i costi sostenuti per registrare e mantenere la registrazione della SICAV presso le agenzie
governative e presso le varie borse;
-
tutte le spese sostenute per la gestione e l’operatività della SICAV, a titolo esemplificativo e
non esaustivo per i servizi di tenuta dei libri contabili e di determinazione del Valore
Patrimoniale Netto.
Tutte le spese ordinarie sono pagate innanzitutto con il reddito corrente e ove questo non fosse
sufficiente, con le plusvalenze realizzate e, in caso di bisogno, con gli attivi della SICAV.
DISPOSIZIONI CONTRO IL RICICLAGGIO DEL DENARO
Al fine di contribuire alla lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, la
SICAV, la Società di Gestione e l’Amministrazione Centrale si atterrano sempre agli obblighi imposti
dalle vigenti leggi, norme, regolamenti e circolari aventi ad oggetto la prevenzione del riciclaggio del
denaro e del finanziamento del terrorismo.
44
Inoltre, la SICAV è giuridicamente responsabile di identificare l’origine dei fondi trasferiti. Le
sottoscrizioni potranno essere temporaneamente sospese fino a quando i fondi non saranno stati
correttamente identificati.
E’ generalmente accettato che i professionisti dell’investimento e le istituzioni del settore finanziario
aventi sede in paesi che aderiscono alle conclusioni del rapporto FATF (Financial Action Task Force
on Money Laundering) hanno l’obbligo di mettere in atto una procedura di identificazione simile a
quella richiesta dalla Legge lussemburghese.
Per quanto riguarda la richiesta, o il trasferimento o il rimborso di azioni, la SICAV e/o
l’Amministrazione Centrale possono richiedere in qualunque momento la suddetta documentazione,
come riterranno più opportuno. La mancata presentazione di dette informazioni potrà comportare il
mancato trattamento della richiesta.
COMUNICAZIONI
Le comunicazioni agli azionisti sono disponibili presso la sede legale della SICAV e presso la Banca
Depositaria.
Se previsto dalla legge, le comunicazioni saranno anche pubblicate nel “Memorial, Recueil des
Sociétés et Associations”, in un quotidiano lussemburghese e in un giornale di vasta diffusione.
Il Valore Patrimoniale Netto, i prezzi di emissione e di rimborso delle azioni sono sempre disponibili
presso la sede legale della SICAV e presso la Banca Depositaria e sono pubblicati, ove richiesto
dalla legge, in Lussemburgo su un quotidiano locale e in un altro giornale di larga tiratura.
Le relazioni annuali certificate, contenenti tra l’altro la situazione patrimoniale della SICAV, il numero
di azioni in circolazione, il numero delle azioni emesse e rimborsate dalla data della precedente
relazione e le relazioni semestrali non certificate, sono messe a disposizione presso la sede legale
della SICAV non oltre il quarto mese successivo al termine dell’esercizio sociale nel caso di relazioni
annuali e, a partire dal secondo mese dalla fine del semestre, per le relazioni semestrali.
Qualora l’assemblea degli azionisti deliberi la messa in liquidazione della SICAV, la liquidazione sarà
condotta da uno o più liquidatori nominati dalla stessa assemblea che ha deliberato la liquidazione e
che determina i poteri e il compenso dei liquidatori. Il liquidatore (o i liquidatori) nell’interesse degli
azionisti dovrà/dovranno liquidare le attività della SICAV e distribuire loro il ricavato netto della
liquidazione (dedotte le spese di liquidazione e gli altri oneri) in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione alla SICAV. Le somme liquidate e non riscosse prontamente da un azionista alla
chiusura della liquidazione saranno depositate in garanzia presso la Cassa di Commercio (Caisse de
Consignation). Le somme in deposito non richieste prima della scadenza dei termini di prescrizione
non saranno più reclamabili ai sensi delle normative vigenti in Lussemburgo.
DOCUMENTI
Presso la sede legale della SICAV e presso la Banca Depositaria possono essere consultati i
seguenti documenti:
a)
lo Statuto della SICAV;
b)
il Management Company Agreement stipulato tra la SICAV e ADEPA ASSET MANAGEMENT
S.A.;
c)
l’Investment Advisory Agreement stipulato tra BANCA ALETTI & C. (SUISSE) S.A. e BANCA
ALETTI & C. S.p.A.;
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d)
l’Investment Advisory Agreement stipulato tra ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. e
KRAEMER, SCHWAB & CO AG INVESTMENT MANAGEMENT
e)
l’Investment Advisory Agreement stipulato tra ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. e PER4M
S.A.
f)
l’Investment Management Agreement stipulato tra ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. e
BANCA ALETTI & C. (SUISSE) S.A.;
g)
l’Investment Management Agreement stipulato tra ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. e
BANQUE HAVILLAND S.A. – UK BRANCH
h) il Transfer & Registrar Agent and Domiciliation Agent Agreement tra la SICAV e ADEPA ASSET
MANAGEMENT S.A. e BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A.;
i)
il Depositary Agreement stipulato tra la SICAV e BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL
SERVICES S.A.;
j)
il Paying Agent Agreement stipulato tra la SICAV e BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL
SERVICES S.A.;
k)
il Global Distribution Agreement stipulato tra ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. e BANQUE
HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A.; e
l)
le relazioni finanziarie periodiche.
Su richiesta, la copia dello Statuto, dei KIID e delle relazioni finanziarie periodiche viene rilasciata
gratuitamente presso la sede legale della SICAV e della Banca Depositaria.
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