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PROSPETTO BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND (SOCIETÀ D’INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE) R.C.S. LUSSEMBURGO B-29.331 Le sottoscrizioni possono essere ricevute solo sulla base del presente prospetto, accompagnato dall’ultima relazione annuale e dall’ultima relazione semestrale se successiva a quella annuale. Le sottoscrizioni, tuttavia, possono anche essere ricevute sulla base del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KIID”). Queste relazioni costituiscono parte integrante del presente prospetto. Con riferimento all’offerta di sottoscrizione, non possono essere fornite informazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle contenute in questo prospetto, nelle relazioni finanziarie periodiche e negli altri documenti che sono espressamente menzionati nel prospetto e che sono disponibili al pubblico per la consultazione. Le azioni della BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND non possono essere acquistate, vendute o detenute, direttamente o indirettamente, da investitori che sono residenti o cittadini statunitensi o comunque residenti o cittadini nei territori soggetti alla sovranità USA; analogamente non è consentito il trasferimento delle azioni ai soggetti sopra menzionati. Tutte le azioni sono quotate sulla Borsa valori di Lussemburgo. Dicembre 2016 SOMMARIO Pagina SOMMARIO .............................................................................................................................................................. 2 INTRODUZIONE...................................................................................................................................................... 6 LA SICAV .................................................................................................................................................................. 7 IL CAPITALE ............................................................................................................................................................ 8 OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO ...................................................................................................... 9 LIMITI DI INVESTIMENTO................................................................................................................................... 15 TECNICHE E STRUMENTI RELATIVI AI TITOLI TRASFERIBILI E AGLI STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO .......................................................................................................................................................... 21 POLITICHE DI DISTRIBUZIONE ........................................................................................................................ 22 VALORE PATRIMONIALE NETTO .................................................................................................................... 22 EMISSIONE DI AZIONI ........................................................................................................................................ 26 RIMBORSO DI AZIONI ......................................................................................................................................... 27 CONVERSIONE DI AZIONI ................................................................................................................................. 27 DIVIETO DI LATE TRADING E MARKET TIMING .......................................................................................... 28 REGIME FISCALE ................................................................................................................................................ 28 COMMON REPORTING STANDARD (scambio automatico di informazioni fiscali) ................................... 28 LA SOCIETÀ DI GESTIONE ................................................................................................................................ 32 I CONSULENTI PER GLI INVESTIMENTI ........................................................................................................ 37 IL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI ................................................................................................................ 38 LA BANCA DEPOSITARIA .................................................................................................................................. 40 AMMINISTRAZIONE CENTRALE ...................................................................................................................... 42 AGENTE PER LA REGISTRAZIONE E I TRASFERIMENTI / AGENTE DI PAGAMENTO, AGENTE DOMICILIATARIO E AGENTE SOCIETARIO................................................................................................... 43 IL DISTRIBUTORE ................................................................................................................................................ 43 ONERI ..................................................................................................................................................................... 44 DISPOSIZIONI CONTRO IL RICICLAGGIO DEL DENARO .......................................................................... 44 COMUNICAZIONI.................................................................................................................................................. 45 DOCUMENTI .......................................................................................................................................................... 45 2 SEDE SOCIALE BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND 35a, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo Gran Ducato del Lussemburgo AMMINISTRATORI 1. Sig. Thierry LESAGE Partner, Arendt & Medernach S.A.41a, Avenue J.F. Kennedy L-2082 Lussemburgo Presidente del Consiglio di Amministrazione 2. Sig. Andrea PAPPINI Direttore Commerciale di Banca Aletti & C. (Suisse) S.A.: Consigliere 3. Sig. Nicola IARDELLA Responsabile di Portafoglio di Banque Havilland Institutional Services S.A. 35a, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Lussemburgo Gran Ducato del Lussemburgo Consigliere 4. Sig. Laurent ROQUES Manager di Banque Havilland Institutional Services S.A. 35a, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Lussemburgo Gran Ducato del Lussemburgo Consigliere SOCIETA’ DI REVISIONE Ernst & Young S.A. 7, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach Gran Ducato del Lussemburgo SOCIETA DI GESTIONE DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A. 12, rue Eugène Ruppert L-2453 Gran Ducato del Lussemburgo (fino al 20 gennaio 2017) ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. 6A, rue Gabriel Lippmann L – 5365 Munsbach Gran Ducato del Lussemburgo (dal 21 gennaio 2017) 3 AMMINISTRAZIONE CENTRALE BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A. 35a, Avenue J.F. Kennedy L - 1855 Lussemburgo Gran Ducato del Lussemburgo (fino al 20 gennaio 2017) ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. 6A, rue Gabriel Lippmann L – 5365 Munsbach Gran Ducato del Lussemburgo (dal 21 gennaio 2017) CONSULENTI PER GLI INVESTIMENTI Per il Comparto VIS: KRAEMER, SCHWAB & CO AG INVESTMENT MANAGEMENT Lauriedstrasse 7 CH-6300 Zug Svizzera (fino al 20 gennaio 2017) Per il Comparto European Flexible Dynamic in liquidazione: PER4M S.A. 6, Via Carlo Maderno CH-6900 Lugano Svizzera (fino al 15 novembre 2016) Per il Comparto Aletti Multi-Asset Capital Preservation: BANCA ALETTI & C. S.p.A. 12, Via Roncaglia, 20146 Milano, Italia GESTORE DEGLI INVESTIMENTI Per i Comparti Firmitudo Flexible Strategy e Aletti Multi-Asset Capital Preservation: Banca Aletti et C. (Suisse) S.A. 6, Via Massimiliano Magatti CH-6900 Lugano Svizzera Per il Comparto Havilland Multi Asset Macro Fund:Banque Havilland S.A. – UK Branch 5, Savile Row W1S 3PB Londra, UK 4 BANCA DEPOSITARIA BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A. 35a, Avenue J.F. Kennedy L - 1855 Lussemburgo Gran Ducato del Lussemburgo AGENTE PER LA REGISTRAZIONE E I TRASFERIMENTI / AGENTE DI PAGAMENTO BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A. 35a, Avenue J.F. Kennedy L - 1855 Lussemburgo Gran Ducato del Lussemburgo DISTRIBUTORE GLOBALE BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A. 35a, Avenue J.F. Kennedy L - 1855 Lussemburgo Gran Ducato del Lussemburgo 5 INTRODUZIONE BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND (di seguito la “SICAV”), descritta in questo prospetto è una società di investimento a capitale variabile costituita in Lussemburgo con struttura “ad ombrello”, comprendente un numero di distinti compartimenti (i “Comparti”), ciascuno con un proprio portafoglio di investimenti. Alla data del presente prospetto sono stati attivati tre Comparti denominati rispettivamente • BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND – VIS (di seguito indicato come “VIS”), • BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND – European Flexible Dynamic (di seguito indicato come “European Flexible Dynamic”) in liquidazione • BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND – Firmitudo Flexible Strategy (di seguito indicato come “Firmitudo Flexible Strategy”). Alla data del presente prospetto sono stati introdotti i seguenti due nuovi Comparti: • BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND – Aletti Multi-Asset Capital Preservation (di seguito indicato come “Aletti Multi-Asset ”), • BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND – Havilland Multi Asset Macro Fund (di seguito indicato come “Havilland Multi-Asset ”), Il presente Prospetto sarà aggiornato al momento dell’eventuale attivazione di un nuovo o nuovi Comparti. Scopo principale della SICAV e dei Comparti è fornire agli investitori l’opportunità di partecipare ad un portafoglio titoli gestito professionalmente al fine di ottenere un incremento del capitale nel lungo periodo, rivolgendo particolare attenzione alla capitalizzazione regolare degli utili, alla stabilità del valore delle attività del patrimonio ed al loro alto grado di liquidabilità. Le attività di VIS saranno investite principalmente in altri OICVM e/o altri OIC selezionati che investono a loro volta in titoli azionari europei e anche in obbligazioni, denominate essenzialmente in Euro e nelle principali valute dell’OCSE, emesse da emittenti con elevata solvibilità o garantite da garanti con elevata solvibilità. Le attività di European Flexible Dynamic saranno investite principalmente in società con sede in Europa (compresa la Svizzera e il Regno Unito, ma esclusa la Russia e la Turchia) ed anche in depositi vincolati e in obbligazioni con vita finanziaria residuale inferiore a due anni. Le attività di Firmitudo Flexible Strategy saranno investite principalmente sia in obbligazioni internazionali (convertibili e non convertibili) e sia in titoli azionari internazionali, in certificati del tesoro, a condizione che siano strumenti finanziari trasferibili emessi sui mercati internazionali, e in qualsiasi altro titolo trasferibile quotato e negoziato ufficialmente in un mercato azionario, in strumenti del mercato monetario e in opzioni. Inoltre, il Comparto può investire fino al 40% del suo patrimonio netto in OICVM e/o OIC di tipo aperto e diversificati, attenendosi ai criteri di diversificazione del rischio applicabili agli OICVM lussemburghesi di cui alla parte I della Legge 2010. L’obiettivo di investimento di Aletti Multi – Asset si propone di ottenere la rivalutazione del capitale nel medio termine utilizzando varie strategie di investimento all’interno di un ampio ventaglio di classi di attivi, in linea con il rischio programmato. L’allocazione avverrà di volta in volta seguendo un criterio opportunistico, e per questo motivo il fuoco dell’investimento potrà variare nel breve termine. L’obiettivo di investimento di Havilland Multi Asset si propone di ottenere la rivalutazione del capitale a lungo termine ed offrire agli investitori una esposizione equilibrata tra investimenti in azioni e investimenti a reddito fisso. Il Comparto associa un approccio di selezione globale, basato su indicatori macroeconomici volti a riconoscere le opportunità di investimento, ad una strategia di allocazione multiasset svincolata dalle pressioni del benchmark. 6 Inoltre la SICAV, per conto dei Comparti, può far ricorso a tecniche e strumenti relativi a titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario anche per scopi diversi dalla copertura come descritto nel presente Prospetto. L’investimento in un fondo da parte della SICAV viene eseguito principalmente con la finalità di diversificare il rischio di investimento ed anche per offrire ai sottoscrittori il vantaggio di una gestione professionale e attiva del loro portafoglio. LA SICAV La SICAV è una società costituita nel Gran Ducato del Lussemburgo il 7 Dicembre 1988. E’ strutturata nella forma di una società a capitale variabile (société d’investissement à capital variable “SICAV”), ai sensi della legge 10 agosto 1915 relativa alle società commerciali, e successive modificazioni, e della parte I della Legge 2010. La società è stata costituita con durata indeterminata. La sede legale della SICAV è al 35a, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo. L’atto costitutivo e lo statuto sociale (collettivamente lo “Statuto”) della SICAV è stato pubblicato nel “Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations” del 27 gennaio 1989. Lo Statuto è stato depositato presso il Registro delle Società del Lussemburgo (“Registre de Commerce et des Sociétés”) ove è disponibile per la consultazione e per il rilascio di copie. Le modifiche allo Statuto sono state apportate il 29 aprile 1991, il 26 agosto 1996, il 9 aprile 1999, il 12 aprile 2005, il 9 maggio 2006 e il 29 giugno 2012 e sono state rispettivamente pubblicate nel “Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations” del 20 giugno 1991, del 7 ottobre 1996, del 28 giugno 1999, del 27 aprile 2005, 6 giugno 2006 , 27 luglio 2012, 4 settembre 2013, 10 marzo 2014, 11 aprile 2014 e 26 ottobre 2015. L’esercizio sociale della SICAV inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L’assemblea degli azionisti deve essere tenuta annualmente in Lussemburgo presso la sede sociale della SICAV o in qualunque altro luogo indicato nell’Avviso di Convocazione. L’Assemblea Generale annuale si tiene il secondo martedì di aprile di ogni anno, alle 14:30 ora locale. Qualora tale data cada in un giorno festivo in Lussemburgo, l’Assemblea Generale annuale si terrà il giorno lavorativo immediatamente successivo. Altre assemblee degli azionisti si svolgeranno nella data e nel luogo specificati nei rispettivi avvisi di convocazione. Gli avvisi di convocazione, se richiesto dalla legge, sono pubblicati nel “Memorial, Recueil des Sociétés et Associations”, nonché su un quotidiano lussemburghese e su un altro giornale di grande tiratura, secondo quanto stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. Le assemblee degli azionisti possono anche essere convocate esclusivamente per posta raccomandata, a meno che la legge non disponga diversamente. Il Consiglio di Amministrazione può convocare assemblee speciali degli azionisti di un dato Comparto o di più Comparti per deliberare su argomenti che interessino quello o quei Comparti e/o la modifica dei loro diritti. La SICAV richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un qualsiasi investitore potrà esercitare completamente e direttamente i propri diritti verso la SICAV, e in particolare il diritto di partecipare alle assemblee generali degli azionisti, soltanto se detto investitore si è registrato con il proprio nome nel libro soci della SICAV. Qualora l’investitore investa nella SICAV tramite un intermediario, che a sua volta investe nella SICAV in nome proprio ma per conto dell’investitore, non sarà sempre possibile per l’investitore esercitare direttamente taluni suoi diritti nei confronti della SICAV. Si invitano gli investitori a munirsi di un parere circa i loro diritti. Le Azioni dei singoli Comparti possono essere divise in diverse Classi le quali possono differire in relazione ad aspetti particolari quali valute specifiche, specifiche strutture delle commissioni, politiche di copertura, categorie di investitori o qualsiasi altra caratteristica applicabile separatamente ad ogni Classe, decisi in qualunque momento dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può altresì decidere di emettere, nell’ambito dello stesso Comparto o Classe, due categorie di azioni, dove una prima categoria è data da Azioni di Capitalizzazione che non danno diritto al pagamento di dividendi e una seconda categoria è data da Azioni di Distribuzione che 7 danno diritto al pagamento dei dividendi. Alla data del presente Prospetto il Comparto European Flexible Dynamic mette a disposizione due Classi di Azioni, ossia Azioni di Classe A e Azioni di Classe B e dette classi offrono soltanto una categoria di Azioni: Azioni di Capitalizzazione. Le Azioni di Classe B del Comparto European Flexible Dynamic sono riservate ad investitori autorizzati dal Consiglio. Il Comparto Firmitudo Flexible Strategy mette a disposizione due Classi di Azioni, ossia Azioni di Classe A e Azioni di Classe B e dette classi offrono soltanto una categoria di Azioni: Azioni di Capitalizzazione. Le Azioni di Classe A del Comparto European Flexible Dynamic sono riservate agli investitoti privati e le Azioni di classe B sono riservate agli investitori istituzionali e ad altri approvati dal Consiglio di Amministrazione. Il Comparto Havilland Multi-Asset Macro mette a disposizione due Classi di Azioni, ossia Azioni di Classe A e Azioni di Classe B e dette classi offrono soltanto una categoria di Azioni: Azioni di Capitalizzazione. La valuta di riferimento delle Azioni di Classe A del Comparto Havilland Multi-Asset Macro è l’EUR e la valuta di riferimento delle Azioni di Classe B del Comparto Havilland Multi-Asset Macro è l’USD e sarà coperta in base alla Classe A. I Comparti VIS e Aletti Multi-Asset Capital Preservation non offrono alcuna Classe di Azioni in particolare, ma soltanto una Categoria di Azioni: le Azioni di Capitalizzazione. Qualora il capitale risulti rappresentato da diverse Classi e Categorie di Azioni, i diritti collegati a ciascuna Classe o Categoria (salva diversa indicazione delle condizioni di emissione di quella Classe o Categoria), indipendentemente dalla circostanza che la SICAV sia sciolta, possono essere modificati mediante una risoluzione di un’assemblea speciale separata degli azionisti che detengono le azioni di quella Classe o Categoria, adottata con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi in detta assemblea speciale. Ad ogni assemblea speciale separata, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dello Statuto che riguardano le assemblee generali, tenendo però conto che il quorum minimo necessario in ciascuna assemblea speciale separata deve essere la metà delle azioni emesse in quella Classe o Categoria. Nessun quorum è necessario in caso di seconda convocazione, resasi necessaria perché alla prima convocazione dell’assemblea della Classe o della categoria il quorum non era stato raggiunto. IL CAPITALE Il capitale della SICAV in ogni momento dovrà essere sempre uguale al Valore Patrimoniale Netto complessivo dei singoli Comparti. Il capitale minimo è di EUR 1.250.000 (euro un milione duecentocinquantamila). Alla data di costituzione della SICAV il capitale inizialmente sottoscritto ammontava a USD 1.500.000 (USA dollari un milione e cinquecentomila) ripartito in 3.000 (tremila) azioni prive di valore nominale, interamente liberate. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad emettere, senza limiti e in qualunque momento, nuove azioni al Valore Patrimoniale Netto per azione, determinato secondo quanto previsto dallo Statuto della SICAV. Nessun diritto d’opzione sulle azioni di nuova emissione è riservato agli azionisti esistenti. Tutte le azioni emesse devono essere interamente liberate e prive di valore nominale. Ogni azione da diritto ad un voto. La SICAV emette soltanto azioni nominative non certificate. Se il capitale della SICAV si riduce a meno di due terzi del minimo legale, gli amministratori devono convocare l’assemblea per deliberare in merito alla liquidazione della SICAV. In questo caso non è previsto un quorum costitutivo e le deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa. Se il capitale si riduce a meno di un quarto del minimo legale, la liquidazione della SICAV può essere deliberata da un quarto delle azioni rappresentate. Nei suddetti casi l’assemblea deve essere convocata entro 40 (quaranta) giorni dalla data in cui si manifesta, a seconda del caso, la riduzione del capitale a meno di due terzi o di un quarto del minimo legale. Se per qualunque motivo il Valore Patrimoniale Netto complessivo di un Comparto scende sotto EUR 2.000.000,- (euro due milioni/00) o al valore equivalente nella valuta di denominazione del 8 Comparto interessato, o se il Consiglio lo ritenga opportuno a causa di modifiche della situazione economica e politica che incidano negativamente sul Comparto oppure perché è necessario salvaguardare il migliore interesse degli azionisti, la SICAV può rimborsare la totalità (ma non una parte) delle azioni di un Comparto ad un prezzo che tenga conto dei previsti costi di vendita e liquidazione conseguenti alla chiusura del Comparto, senza però applicare commissioni di rimborso. In qualunque altro caso che non sia previsto al paragrafo precedente, la chiusura di un Comparto per rimborso coattivo delle relative azioni è consentita solo previa approvazione degli azionisti del Comparto da chiudere, da darsi in un’assemblea speciale del Comparto, regolarmente convocata, per la quale non è prescritto alcun quorum costitutivo e che delibera a maggioranza relativa delle Azioni presenti o rappresentate. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di trasferire, nel rispetto della Legge 2010, le attività di un Comparto ad un altro Comparto della SICAV oppure alle attività di un altro OICVM (costituito sia in Lussemburgo ovvero in un altro Stato Membro e sia che detto OICVM abbia natura di società o di fondo di tipo contrattuale) oppure alle attività di un comparto di un altro OICVM (il “nuovo comparto”) e riqualificare l’Azione o le Azioni del Comparto rilevante in azioni di uno o più nuovi Comparti (a seguito di un frazionamento o un consolidamento, se necessario, e del pagamento agli Azionisti del pieno importo delle azioni frazionarie). La SICAV dovrà inviare un avviso agli Azionisti dei Comparti rilevanti a norma del Regolamento 10-5 della CSSF. Ciascun Azionista dei Comparti rilevanti deve avere la possibilità di richiedere il rimborso o la conversione senza spese delle azioni in suo possesso (salvo il costo del disinvestimento) con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della data efficace della fusione, fermo restando che la data efficace della fusione ha luogo 5 (cinque) giorni lavorativi dopo la scadenza del suddetto periodo di preavviso. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO I. VIS Politica di investimento L’obiettivo di investimento del Comparto VIS è di offrire agli azionisti un rendimento assoluto che sia il più alto e stabile possibile, utilizzando come benchmark l’Euribor 3M. Per raggiungere questo obiettivo il Comparto VIS metterà in atto una strategia di gestione basata sull’analisi ciclica tesa a sfruttare le possibilità delle opportunità settoriali offerte dai mercati finanziari sia nella fase di espansione che in quella di contrazione economica. Il Comparto VIS investirà principalmente le proprie attività in altri OICVM e/o OIC target che investono, a loro volta, in titoli azionari europei, in titoli trasferibili, in obbligazioni e/o in strumenti del mercato monetario, in depositi in contanti e/o in strumenti finanziari derivati. Gli investimenti saranno realizzati soprattutto attraverso OICVM e OIC di tipo aperto e diversificati, osservando i requisiti della diversificazione del rischio previsti per gli OICVM lussemburghesi ai sensi della parte I della Legge 2010. Marginalmente, entro i limiti di legge, il Comparto investirà in titoli trasferibili, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, strumenti derivati e depositi. La scelta degli OICVM e degli OIC seguirà la necessaria ripartizione del rischio e offrirà un rendimento ottimale attraverso una asset allocation dinamica adattata alla situazione politica, economica e finanziaria. E’ importante osservare che il fondo che investe in altri fondi può comportare l’eccesso di varie commissioni. In aggiunta alle commissioni sostenute dal Comparto per la sua gestione quotidiana, le commissioni di gestione saranno addebitate indirettamente alle attività del Comparto attraverso i fondi prescelti detenuti in portafoglio. Il cumulo delle commissioni di gestione non sarà superiore al 9 5% (cinque percento) del patrimonio netto del Comparto; le commissioni di performance e le commissioni di consulenza sono incluse nell’espressione “commissioni di gestione”. In caso di investimenti in OICVM e OIC che generino commissioni “trailer” esse saranno dovute per intero al Comparto VIS. Il Comparto, pur avendo un obiettivo di investimento principale a medio e lungo termine, può trarre profitto dalle opportunità di arbitraggio ed è autorizzato a detenere temporaneamente liquidità. Ai sensi dell’articolo 41(2) della Legge 2010 il Comparto è autorizzato ad investire complessivamente fino al 10% del patrimonio netto in hedge funds chiusi non quotati che soddisfano i criteri di cui all’articolo 2 del regolamento del Gran Ducato datato 8 febbraio 2008 e in hedge funds aperti che siano sottoposti ad una vigilanza che la CSSF considera equivalente a quella stabilita dal diritto comunitario. Il valore patrimoniale netto è espresso in Euro. L’esposizione complessiva al rischio del Comparto viene calcolata utilizzando il c.d. commitment approach. Frequenza di calcolo del NAV: Settimanale Profilo di Rischio Il presente Comparto è soggetto alla normale dinamica del mercato e, pertanto, bisogna tenere presente che anche il prezzo delle attività può fluttuare. Il rischio sarà contenuto operando sulla diversificazione dei fondi e la asset allocation. Non si rilascia alcuna garanzia in ordine alla performance o al rendimento del capitale. Profilo dell’investitore ideale Il presente Comparto è idoneo agli investitori che vogliono trarre beneficio dalle variazioni dei mercati azionari. Il Comparto è stato pensato sia per gli investitori privati che per gli investitori istituzionali. II European Flexible Dynamic Politica di investimento L’obiettivo di rendimento del Comparto European Flexible Dynamic è di offrire agli azionisti un rendimento assoluto che sia il più alto e stabile possibile, utilizzando come benchmark l’Euribor 3 mesi + 100 punti base. Il Comparto European Flexible Dynamic investirà le proprie attività principalmente in azioni di società con sede in Europa (compresa la Svizzera e il Regno Unito, ma esclusa la Russia e la Turchia) e potrà usare anche futures ed opzioni quotate “lunghe” e “corte” a fini di copertura e/o di investimento. La residua parte di liquidità potrà essere investita in depositi vincolati e in obbligazioni con vita finanziaria residuale inferiore a due anni. Il valore patrimoniale netto è espresso in Euro. L’esposizione complessiva al rischio del Comparto viene calcolata utilizzando il c.d. commitment approach Frequenza di calcolo del NAV: Giornaliera 10 Profilo di Rischio Il presente Comparto è soggetto alla normale dinamica del mercato e, pertanto, bisogna mettere in evidenza che anche il prezzo delle attività può fluttuare. Bisogna anche rilevare che l’utilizzo di strumenti derivati comporta rischi superiori a quelli conseguenti alle normali fluttuazioni del mercato. Non si rilascia alcuna garanzia in ordine alla performance o al rendimento del capitale. Profilo dell’investitore ideale Il presente Comparto è adatto agli investitori che vogliono trarre beneficio dalle variazioni dei mercati azionari. Il Comparto è stato pensato per gli investitori privati. III. Firmitudo Flexible Strategy Politica di investimento L’obiettivo di investimento del Comparto Firmitudo Flexible Strategy è di offrire agli azionisti un rendimento assoluto che sia il più alto e stabile possibile, utilizzando come benchmark l’Euribor 3 mesi + 100 punti base. Il Comparto realizzerà la sua politica di investimento adeguandosi alle tendenze e/o alla volatilità dei mercati. Il presente Comparto investirà principalmente sia in obbligazioni internazionali (convertibili e non convertibili) e sia in titoli azionari internazionali, in certificati del tesoro, a condizione che siano strumenti finanziari trasferibili emessi sui mercati internazionali, e in qualsiasi altro titolo trasferibile quotato e negoziato ufficialmente in un mercato azionario, in strumenti del mercato monetario e in opzioni. Inoltre, il Comparto può investire fino al 40% (quaranta percento) del suo patrimonio netto in OICVM e/o OIC di tipo aperto e diversificati, attenendosi ai criteri di diversificazione del rischio applicabili agli OICVM lussemburghesi di cui alla parte I della Legge 2010. La scelta degli OICVM e degli OIC si adeguerà rigidamente ai criteri di ripartizione del rischio e offrirà un rendimento ottimale attraverso l’asset allocation dinamica adattata alla situazione politica, economica e finanziaria. E’ importante osservare che il fondo che investe in altri fondi può comportare l’eccesso di varie commissioni. In aggiunta alle commissioni sostenute dal Comparto per la sua gestione quotidiana, le commissioni di gestione saranno addebitate indirettamente alle attività del Comparto attraverso i fondi prescelti detenuti in portafoglio. Il cumulo delle commissioni di gestione non sarà superiore al 5% (cinque percento) del patrimonio netto del Comparto; le commissioni di performance e le commissioni di consulenza sono incluse nell’espressione “commissioni di gestione”. In caso di investimenti in OICVM e OIC che generino commissioni “trailer” esse saranno dovute per intero al Comparto. Il Comparto, pur avendo come obiettivo principale l’investimento a medio-lungo termine, può trarre profitto dalle opportunità di arbitraggio ed è autorizzato a mantenere, temporaneamente, liquidità. Il valore patrimoniale netto è espresso in Euro. L’esposizione complessiva al rischio del Comparto viene calcolata utilizzando il c.d. commitment approach. 11 Il Comparto si adeguerà inoltre alle restrizioni di investimento descritte nel Prospetto. Frequenza di calcolo del NAV: Settimanale Profilo di Rischio Il presente Comparto è soggetto alla normale dinamica del mercato e, pertanto, bisogna mettere in evidenza che il prezzo delle attività può fluttuare. Non si rilascia alcuna garanzia in ordine alla performance o al rendimento del capitale. Profilo dell’investitore ideale Il presente Comparto è idoneo agli investitori desiderosi di investire in un portafoglio azionario e obbligazionario ben diversificato a scala mondiale, disposti a sopportare le variazioni del valore di mercato e dunque dotati di avversione al rischio da bassa a media, e il cui orizzonte di investimento è da breve a medio termine. Il Comparto è stato predisposto sia per gli investitori privati che per gli investitori istituzionali. IV. Aletti Multi - Asset Politica di investimento L’obiettivo di investimento si propone di ottenere la rivalutazione del capitale nel medio termine utilizzando varie strategie di investimento applicate ad un’ampia gamma di classi di azioni, nell’ambito del rischio preventivato. L’allocazione avverrà di volta in volta in modo opportunistico; per tale ragione l’obiettivo dell’investimento potrebbe cambiare nel breve termine. Il Comparto può investire con un approccio globale nelle seguenti tipologie di attivi, direttamente e/o indirettamente attraverso OIC/OICVM compresi gli ETF: i. Azioni e obbligazioni quotate (ivi compresi, ma non solo, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rischio, titoli a tasso fisso o variabile, obbligazioni zero coupon e titoli di stato), strumenti del mercato monetario, depositi e contratti con patto di riacquisto. ii. Inoltre, l’esposizione massima alle obbligazioni di tipo non investment grade è pari al 50% del patrimonio netto totale e per quanto riguarda le obbligazioni prive di rating, è al massimo il 15% del patrimonio netto totale del Comparto. iii. La conseguente vita (duration) del Comparto non dovrà essere superiore a 8 anni. Il valore sarà calcolato come la vita media delle obbligazioni direttamente incluse nel portafoglio. iv. I titoli di capitale e le obbligazioni convertibili direttamente e/o indirettamente attraverso OIC/OICVM e OIC/OICVM bilanciati sono consentiti nella misura complessiva fino al 30% del patrimonio netto totale del Comparto. v. Il Comparto investirà oltre il 10% del patrimonio netto totale in altri OICVM. vi. Qualora gli investimenti avvengano in OICVM, il Comparto investirà esclusivamente in classi istituzionali che non generano incentivi (inducements). vii. Gli strumenti finanziari saranno principalmente denominati in EUR o in divise dei paesi OCSE. Non oltre il 30% del valore del Comparto potrà essere investito in strumenti finanziari denominati in divise di paesi non OCSE. 12 viii. Gli ETC sono permessi fino al 15% del patrimonio netto del Comparto. ix. A fini di investimento e copertura il Comparto può utilizzare prodotti costituiti da strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati. In particolare, il Comparto potrà sempre esporsi con strumenti derivati su qualunque sottostante permesso, quali indici azionari od obbligazionari, titoli trasferibili, tassi di interesse e valute, rispettando sempre le Normative del Gran Ducato. Inoltre, gli strumenti derivati negoziati over the counter (OTC) possono essere utilizzati unicamente a scopo di copertura (per esempio, la valuta a termine può essere utilizzata per coprire l’esposizione verso eventuali valute estere in cui potrebbe essere denominato il sottostante del Comparto). Detti strumenti possono essere utilizzati a condizione che siano stipulati con istituti finanziari di accertata solvibilità specializzati in questo tipo di transazioni. Il livello massimo di esposizione a strumenti derivati dovrà sempre limitarsi al 100% del patrimonio netto totale del Comparto. x. Il Comparto potrebbe anche detenere, fino al 100% del suo patrimonio netto, liquidità come, ma non solo, depositi in contanti e/o contratti di riacquisto qualora, a parere del Gestore degli Investimenti, ciò sposasse il migliore interesse degli investitori, e in particolare a scopo difensivo. xi. In via accessoria Il Comparto potrà anche: a) utilizzare gli SFT (Security Finance Transaction) soltanto per via indiretta. b) investire indirettamente in: - Titoli pignorati e/o inadempienti ; - Contingent Convertible (Coco) Bond (obbligazioni convertibili in azioni al verificarsi di un dato evento) - ABS e/o MBS Conformemente alla suddetta politica di Investimento, il Comparto utilizza il commitment approach come metodologia di determinazione dell’esposizione globale. Frequenza di calcolo del NAV: settimanale Le Azioni di Aletti Multi – Asset saranno emesse il 20 gennaio 2017 al prezzo di offerta iniziale pari a EUR 1.000 (mille euro) per azione. Il prezzo di sottoscrizione iniziale sarà valido dal 9 gennaio 2017 al 19 gennaio 2017. Il versamento del prezzo di offerta iniziale deve essere eseguito alla SICAV con valuta entro e non oltre il 20 gennaio 2017. Se alla fine del periodo di sottoscrizione iniziale non saranno pervenute sottoscrizioni, la data di lancio sarà prorogata automaticamente alla data del NAV settimanale rilevante successiva a quella del ricevimento dell’ordine di sottoscrizione. Profilo di Rischio Il presente Comparto è soggetto alle normali fluttuazioni del mercato e, dunque, occorre sottolineare che anche il prezzo degli attivi può fluttuare. Il rischio sarà contenuto tramite la diversificazione dell’asset allocation, della tipologia di attivi e degli strumenti. Le decisioni di investimento dovrebbero 13 mantenere il VaR (Value at Risk) del portafoglio sotto il livello del 5%, essendo il VaR calcolato utilizzando il modello di simulazione storica, su un periodo di riferimento pari a un mese e ad un intervallo di confidenza del 99%, usando le serie temporali con portata pari a 500 dati giornalieri. Si fa presente che l’impiego di strumenti derivati comporta rischi maggiori che non quelli della normale fluttuazione del mercato. Non si rilascia alcuna garanzia per quanto riguarda la performance o il rendimento del capitale. Profilo dell’investitore ideale La suddetta strategia di investimento si addice agli investitori con un profilo di rischio medio. Il Comparto non da garanzia sul capitale e si assume un rischio moderato quando investe nei titoli; pertanto le potenziali plusvalenze o minusvalenze potrebbero essere notevoli. La categoria di rischio non rappresenta un obiettivo né costituisce una garanzia e può variare nel corso del tempo. Questo Comparto si rivolge ad investitori che intendono trarre vantaggio dalle tendenze dei mercati finanziari globali con un livello medio di volatilità. V. Havilland Multi - Asset Politica di investimento L’obiettivo di investimento consiste nell’ottenere la rivalutazione del capitale nel lungo termine e offrire agli investitori un’esposizione bilanciata tra gli investimenti azionari e quelli a reddito fisso. Il Comparto associa l’approccio di selezione globale, basato su indicatori macroeconomici volti a individuare le opportunità di investimento, ad una strategia di asset allocation non vincolata alle pressioni del benchmark. Il Comparto investe con approccio globale in un portafoglio diversificato composto da tipologie multiple di attivi. Il Comparto può investire direttamente in titolo quotati e in titoli a reddito fisso investment grade, come i titoli di stato (dando preferenza agli emittenti di paesi membri dell’OCSE), obbligazioni societarie (compresi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, titoli a tasso fisso o variabile e obbligazioni zerocoupon), strumenti del mercato monetario e depositi. L’esposizione complessiva con investimenti in obbligazioni ad alto rischio (high-yield), convertibili e/o prive di rating sarà limitata ad un massimo del 10% del patrimonio netto totale del Comparto. Il Comparto può anche centrare il suo obiettivo di investimento per via indiretta, investendo in quote e/o azioni di altri OIC, OICVM e ETF permessi (di seguito “Fondi Obiettivo” o “Target Fund”) investiti a loro volta, con approccio globale, in titoli azionari e a reddito fisso. Al fine di diversificare le fonti di rendimento, il Comparto può, a titolo accessorio, avere esposizione nei mercati delle materie prime (commodities) tramite l’investimento in Fondi Obiettivo permessi. L’investimento in altri Fondi Obiettivo può dare origine a un esubero nelle varie commissioni. Il massimo livello delle commissioni di gestione che può essere addebitato sia al Comparto che agli OICVM e/o OIC in cui investe sarà il 5%, fermo restando che questa percentuale dovrà essere dichiarata nella relazione annuale della SICAV e nel suo Prospetto, a norma dell’articolo 46.3 della Legge del 2010. A fini di investimento e copertura il Comparto può fare uso di prodotti costituiti da strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati. In particolare, il Comparto potrà sempre esporsi con strumenti derivati su qualunque sottostante permesso, quali indici azionari od obbligazionari, titoli trasferibili, tassi di interesse e valute, rispettando sempre le Normative del Gran Ducato. Inoltre, gli strumenti derivati negoziati over the counter (OTC) come la valuta a termine possono essere utilizzati per coprire l’esposizione verso eventuali investimenti denominati in valute estere. Detti strumenti possono essere utilizzati a condizione che siano stipulati con istituti finanziari di accertata solvibilità specializzati in questo tipo di transazioni. Il livello massimo di esposizione a strumenti derivati dovrà sempre limitarsi al 100% del patrimonio netto totale del Comparto. A titolo accessorio, il Comparto può anche: 14 a) investire indirettamente nei seguenti attivi: - Obbligazioni high-yield e/o prive di rating - Titoli pignorati e/o inadempienti ; - Contingent Convertible (Coco) Bond (obbligazioni convertibili in azioni al verificarsi di un dato evento) - ABS e/o MBS - Prodotti strutturati b) Esporsi indirettamente verso le commodities e i Mercati Emergenti e avere anche la capacità di coprire la valuta. Il Comparto potrebbe anche detenere, fino al 100% del suo patrimonio netto, liquidità come, ma non solo, depositi in contanti e/o fondi del mercato monetario qualora, a parere del Gestore degli Investimenti, ciò sposasse il migliore interesse degli investitori, e in particolare a scopo difensivo Conformemente alla suddetta politica di Investimento, il Comparto utilizza il commitment approach quale metodologia di determinazione dell’esposizione globale. Frequenza di calcolo del NAV: Giornaliera Le Azioni di Havilland Multi-Asset saranno emesse il 20 gennaio 2017 al prezzo di offerta iniziale pari a Euro 100 per azione. Il prezzo di sottoscrizione iniziale sarà valido dal 9 gennaio 2017 al 19 gennaio 2017. Il versamento del prezzo di offerta iniziale deve essere eseguito alla SICAV con valuta entro e non oltre il 20 gennaio 2017. Se alla fine del periodo di sottoscrizione iniziale non saranno pervenute sottoscrizioni, la data di lancio sarà prorogata automaticamente alla data del NAV settimanale rilevante successiva al ricevimento dell’ordine di sottoscrizione. Profilo di Rischio Il presente Comparto è soggetto alle normali fluttuazioni del mercato e, dunque, occorre sottolineare che anche il prezzo degli attivi può fluttuare. Il rischio sarà contenuto operando sulla diversificazione della tipologia degli attivi e degli strumenti. Si fa presente che l’impiego di strumenti derivati comporta rischi maggiori che non quelli della normale fluttuazione del mercato. Non si rilascia alcuna garanzia per quanto riguarda la performance o il rendimento del capitale. Profilo dell’investitore ideale La suddetta strategia di investimento si addice agli investitori con un profilo di rischio medio. Il Comparto non da garanzia sul capitale e si assume un rischio moderato quando investe nei titoli; pertanto le potenziali plusvalenze o minusvalenze potrebbero essere notevoli. La categoria di rischio non rappresenta un obiettivo né costituisce una garanzia e può variare nel corso del tempo. Questo Comparto si rivolge ad investitori retail, con patrimonio estremamente elevato (ultra-high-networth individuals) e istituzionali che intendono trarre vantaggio dalle tendenze dei mercati finanziari globali con un livello medio di volatilità. LIMITI DI INVESTIMENTO Il Consiglio di Amministrazione ha il potere, sulla base del principio della ripartizione del rischio, di fissare le politiche di investimento, la linea di condotta del management e gli affari societari della SICAV. Sebbene lo Statuto conceda alla SICAV ampi poteri per quanto riguarda i tipi di investimento 15 che potrà realizzare e i possibili metodi di investimento da seguire, il Consiglio di Amministrazione ha fissatole limitazioni agli investimenti che si espongono più sotto. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha approvato l’impiego da parte della SICAV delle tecniche e degli strumenti di seguito indicati. I. Attività Permesse Gli investimenti di ogni Comparto della SICAV devono consistere esclusivamente di: Titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario (a) titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno Stato Ammesso; e/o (b) titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario negoziati in un altro mercato che sia regolamentato, operi normalmente, sia riconosciuto e aperto al pubblico (un “Mercato Regolamentato”) in uno Stato Ammesso; e/o c) titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario di recente emissione, a condizione che i termini di emissione includano l’obbligo di presentare domanda di ammissione al listino ufficiale di una borsa valori o Mercato Regolamentato in uno Stato Ammesso, e che tale ammissione sia ottenuta entro un anno dall’emissione. A questo fine, “Stato Ammesso” (Eligible State) significa qualunque stato dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (“OCSE”) e qualunque altro paese di Europa, America del Nord o America del Sud, Asia, Australia, Nuova Zelanda o Africa. (d) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati in un Mercato Regolamentato qualora l’emissione o l’emittente di tali strumenti sia egli stesso regolamentato al fine di tutelare gli investitori e i risparmi, e alla condizione che detti strumenti siano: - emessi o garantiti da una autorità centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato Membro dell’Unione Europea (uno “Stato Membro”), dalla Banca Centrale Europea, dall’Unione Europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da uno Stato non Membro oppure, in caso di uno stato federale, da uno dei membri componenti la federazione, o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati Membri, oppure - emessi da un organismo i cui valori mobiliari siano scambiati in Mercati Regolamentati, oppure - emessi o garantiti da una istituzione soggetta a vigilanza prudenziale, secondo i criteri definiti dal diritto comunitario o da una istituzione che sia soggetta e si adegui a norme prudenziali ritenute dalla CSSF essere restrittive almeno quanto quelle presenti nel diritto comunitario, oppure - emessi da altri organismi che appartengono a categorie approvate dalla CSSF, ammesso che gli investimenti in detti strumenti siano soggetti ad una tutela degli investitori equivalente a quella esposta nel primo, secondo o terzo punto di cui sopra e ammesso che l’emittente sia una società il cui capitale e riserve ammontino almeno a EUR 10.000.000 (euro dieci milioni) e che presenti e pubblichi i bilanci annuali ai sensi della quarta Direttiva 78/660/CEE, sia una entità che, nell’ambito di un gruppo di società che comprende una o più società quotate in borsa, sia dedicata al finanziamento del gruppo oppure sia una entità dedicata al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che beneficino di una linea di liquidità delle banche. Tutti i valori mobiliari di cui in (a), (b), (c) e (d) sono sin da ora definiti “Titoli Trasferibili e Strumenti del Mercato Monetario Ammessi”. 16 Resta inteso che la SICAV potrà anche investire in titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario diversi da quelli che precedono, a condizione che il totale di detti investimenti non superi il 10% (dieci percento) delle attività nette del relativo Comparto. Quote di organismi di investimento collettivo. (e) quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari trasferibili (“OICVM”) autorizzati ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e successive modificazioni e integrazioni e/o quote di altri organismi di investimento collettivo (”OIC”) di tipo aperto nel caso siano situati in uno Stato membro dell’Unione europea o meno, fermo restando che: - detti OIC siano autorizzati ai sensi di leggi che li assoggettino ad una vigilanza che la CSSF ritiene equivalente a quella del diritto comunitario, e che sia sufficientemente garantita la collaborazione tra le autorità (in particolare gli Stati Membri, la Svizzera, gli Stati Uniti d’America, il Canada, il Giappone e Hong Kong); - il livello di tutela fornito dagli OIC sia equivalente a quello fornito ai detentori di quote di OICVM e in particolare che le norme relative a separazione delle attività, indebitamento, concessioni di prestiti e vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva 2009/65/CE e successive modificazioni e integrazioni; - gli affari degli altri OIC siano dichiarati nelle relazioni di bilancio annuali e semestrali onde permettere la valutazione dell’attivo e del passivo, delle entrate e delle operazioni per il periodo in esame; - non più del 10% (dieci percento) delle attività nette dell’OICVM o altro OIC, dei quali si intende effettuare l’acquisto, può essere investita, in virtù dei loro documenti costitutivi, complessivamente in quote di altri OICVM o altri OIC. Depositi presso istituti di credito (f) depositi presso istituti di credito che siano rimborsabili a richiesta oppure che contemplino la possibilità di effettuare prelevamenti, e la cui scadenza non sia superiore a dodici mesi, sempre che l’istituto di credito abbia la sede legale in uno Stato Membro oppure, qualora la sede legale dell’istituto di credito fosse situata in uno Stato non Membro, a condizione che sia assoggettato a regole prudenziali ritenute dalla CSSF equivalenti almeno a quelle previste dal diritto comunitario. Strumenti finanziari derivati (g) strumenti finanziari derivati, ivi compresi gli strumenti equivalenti a quelli regolati in contanti (cash settled), negoziati in un Mercato Regolamentato e/o strumenti finanziari derivati trattati nel mercato over- the-counter (“Derivati OTC”), entro i limiti fissati dall’articolo 42(3) della Legge 2010, sempre che: - il sottostante sia composto da strumenti che rientrano nell’articolo 41(1) della Legge 2010, indici finanziari, tassi di interesse, tassi su cambi o valute nei quali la SICAV può investire nel rispetto degli obiettivi e politiche applicabili al relativo Comparto; - le controparti dei derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e facciano parte delle categorie approvate dalla CSSF; e - i derivati OTC siano soggetti a valutazione quotidiana affidabile e verificabile e si possano vendere, liquidare o chiudere con una operazione di segno contrario in qualunque momento al loro giusto valore di mercato su iniziativa della SICAV. Ogni Comparto può detenere liquidità a titolo ausiliario. 17 II. Limiti agli investimenti Il Comparto non dovrà: (a) investire più del 10% del suo patrimonio netto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso emittente. Inoltre, il controvalore totale dei titoli trasferibili e degli strumenti del mercato monetario detenuti dal Comparto in organismi emittenti in ognuno dei quali investe oltre il 5% delle sue attività nette non deve superare il 40% del suo patrimonio netto; questa limitazione non si applica ai depositi e alle operazioni con derivati OTC realizzate con istituti finanziari soggetti a vigilanza prudenziale. (b) il limite del 10% fissato al precedente comma (a) può essere portato ad un massimo del 35% in caso di titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro, dai suoi organismi locali, da un altro Stato Ammesso o da organismi pubblici internazionali di cui uno o più Stati Membri fanno parte, e detti titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario non saranno presi in considerazione nell’applicazione del limite del 40% fissato al precedente comma (a). (c) il limite del 10% di cui al precedente comma (a) può essere innalzato fino ad un massimo del 25% per talune obbligazioni laddove emesse da un istituto di credito la cui sede legale si trova in uno Stato Membro della UE e sia soggetto per legge a vigilanza pubblica speciale destinata a tutelare i detentori di obbligazioni. In particolare, i proventi che derivano dall’emissione di dette obbligazioni devono essere investiti, a norma di legge, in attività le quali, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni, siano in grado di coprire le richieste di rimborso delle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell’emittente, verrebbero utilizzati in via prioritaria per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati. Se un Fondo investe più del 5% del suo patrimonio netto nelle obbligazioni discusse in questo paragrafo ed emesse da un singolo emittente, il valore totale di questi investimenti non deve superare l’80% del valore del patrimonio netto del Fondo in questione. I limiti di cui ai precedenti commi (a), (b) e (c) non possono essere cumulati e, dunque, gli investimenti in titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso emittente, così come i depositi o gli strumenti derivati effettuati presso detti organismi ai sensi dei commi (a), (b) e (c), non possono, in alcun caso, eccedere il totale del 35% delle attività nette del Comparto. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 48 della Legge 2010, il limite del 10% stabilito nel precedente comma (a) è innalzato al 20% massimo nel caso di investimenti azionari e/o titoli di debito emessi dallo stesso organismo qualora lo scopo della politica di investimento del Fondo sia replicare la composizione di un dato indice azionario o obbligazionario riconosciuto dalla CSSF, alle seguenti condizioni: - la composizione dell’indice è sufficientemente diversificata, l’indice rappresenta un benchmark adeguato in relazione al mercato cui fa riferimento; è pubblicato in modo opportuno; è replicabile; è trasparente, con pubblicazione integrale del metodo di calcolo e della performance dell’indice; è soggetto a valutazione indipendente. Questo limite viene innalzato al 35% laddove sia dimostrato e giustificato dalle eccezionali condizioni di mercato in particolare se si tratta di mercati regolamentati in cui taluni titoli trasferibili o strumenti del mercato monetario sono nettamente prevalenti. L’investimento fino a questo limite è consentito esclusivamente nei riguardi di un singolo emittente. In deroga a quanto precede, il Comparto è autorizzato ad investire nel rispetto del criterio della ripartizione del rischio fino al 100% del proprio patrimonio netto in titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro, dai suoi organismi locali, da un altro Stato Membro dell’OCSE o da organismi pubblici internazionali di cui uno o più Stati Membri fanno parte, sempre che il Comparto detenga titoli trasferibili e strumenti del 18 mercato monetario di almeno sei diverse emissioni e che i titoli trasferibili e gli strumenti del mercato monetario di una emissione non siano superiori al 30% del suo patrimonio netto. (c) investire oltre il 20% delle attività nette in depositi effettuati presso lo stesso organismo. (d) l’esposizione del Comparto al rischio della controparte in una operazione con derivati OTC oppure in una operazione che utilizza tecniche di gestione efficace del portafoglio non deve eccedere il 10% del suo patrimonio netto nel caso in cui la controparte sia un istituto di credito come previsto al comma (f) della precedente sottosezione “Attività Permesse” oppure il 5% delle sue attività nette negli altri casi. Fermi restando i limiti individuali fissati ai precedenti commi (a), (c) e (d), il Comparto non può cumulare: - investimenti in titoli trasferibili o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso emittente, - depositi effettuati presso detto emittente, e/o - esposizioni conseguenti ad operazioni su derivati OTC ovvero operazioni aventi ad oggetto l’efficace gestione del portafoglio effettuate con detto organismo, in misura superiore al 20% del patrimonio netto. Le società che sono incluse nello stesso gruppo ai fini del bilancio consolidato, secondo la definizione data nella Direttiva 83/349/CEE oppure in conformità con le regole contabili internazionali sono considerate come un organismo unico agli effetti del calcolo dei limiti di investimento qui contenuti. Il Comparto può investire complessivamente fino al 20% del patrimonio netto in titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario nell’ambito dello stesso gruppo. La SICAV non dovrà (i) possedere più del 10% dei valori mobiliari in circolazione di una qualunque classe di un qualunque emittente (salvo quanto disposto al seguente comma (g)), oppure (ii) acquisire azioni con diritto di voto tali da permettere alla SICAV di assumere il controllo legittimo o della gestione oppure di esercitare influenza notevole sulla direzione dell’organismo emittente. Questa disposizione non si applica alle azioni che la SICAV detiene nel capitale di società controllate che svolgono gestione o consulenza esclusivamente per conto della SICAV stessa. (e) effettuare investimenti in, o concludere operazioni che abbiano ad oggetto metalli preziosi, materie prime o certificati che li rappresentano. (f) acquistare o vendere proprietà immobiliari o opzioni, diritti o interessenze in esse, fermo restando che la SICAV potrà investire in titoli garantiti da proprietà immobiliari o relative interessenze, e, inoltre, alla condizione che la SICAV possa acquistare e detenere beni mobili e immobili che siano essenziali per la diretta realizzazione dei suoi affari. (g) investire oltre il 20% del patrimonio netto in un solo OICVM o OIC. Ogni comparto di OICVM o OIC a compartimenti multipli saranno considerati emittenti separati, ammesso che sia garantito verso terzi il principio della separazione delle responsabilità tra i vari comparti. Gli investimenti in OIC diversi dagli OICVM non possono eccedere complessivamente il 30% del patrimonio netto della SICAV. Se un Comparto ha effettuato investimenti in OICVM e/o OIC, le attività dei rispettivi OICVM e/o OIC non devono essere combinate agli effetti dei limiti imposti nei precedenti commi da (a) a (d). Non sarà possibile addebitare al Comparto commissioni di sottoscrizione o di rimborso qualora il Comparto investa in quote di OICVM e altri OIC che siano gestiti, direttamente o per delega dallo stessa Società di Gestione o da altra società alla quale la Società di Gestione è legata dalla comune gestione o controllo, oppure direttamente o indirettamente da partecipazione significativa. 19 La SICAV non potrà acquisire più del 25% di quote dello stesso OICVM e o altro OIC. Se un Fondo investe (il “Fondo investitore”) in azioni di un altro Fondo della SICAV (il “Fondo obiettivo o Target Fund”): - Il Fondo obiettivo non può investire nel Fondo investitore; - Il Fondo obiettivo non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in quote di un altro Fondo della SICAV; - Gli eventuali diritti di voto connessi alle azioni del Fondo obiettivo saranno sospesi per quanto riguarda il Fondo investitore per tutta la durata dell’investimento; - Le eventuali commissioni di gestione o sottoscrizione ovvero oneri di rimborso da pagare al Fondo investitore non devono essere addebitate al Fondo investitore, e - Il valore patrimoniale netto delle azioni del Fondo obiettivo non deve essere preso in considerazione allo scopo di fare sì che il capitale della SICAV superi il requisito del minimo legale come specificato nella Legge 2010, attualmente EUR 1.250.000 (euro un milione duecentocinquantamila/00). Un Fondo può anche essere creato come feeder fund o fondo affluente (il “Feeder Fund”) nel qual caso investirà almeno l’85% delle sue attività in un altro fondo OICVM oppure in un Comparto di quest’ultimo (il c.d. “Master Fund” o fondo principale). (h) acquistare valori mobiliari a margine (salvo che la SICAV possa ottenere il credito a breve termine necessario per la liquidazione degli acquisti e delle vendite dei titoli) oppure effettuare vendite fisiche a breve di titoli o mantenere posizioni fisiche a breve. I depositi o gli altri conti correlati ad opzioni, contratti a termine o relativi a future finanziari permessi entro i limiti di seguito descritti, non sono considerati margini a questo effetto. (i) concedere prestiti a o prestarsi come garante per conto di terzi, fermo restando che - ai fini di questa limitazione (i) l’acquisizione di Titoli Trasferibili e Strumenti del Mercato Monetario Ammessi in forma parzialmente liberata e (ii) l’acquisto di valuta nel quadro di prestiti back to back e/o il prestito di titoli in portafoglio non superiore alla metà del loro valore e per un periodo non superiore a 30 giorni, a meno che il contratto di prestito non si possa rescindere in qualunque momento - non si riterranno costituire prestiti effettuati, e a condizione che il prestito dei titoli sia realizzato nel rispetto delle procedure standardizzate di sistemi di compensazione riconosciuti o di istituti finanziari di elevata solvibilità specializzati in questo tipo di operazioni e in conformità con tutte le leggi ed i regolamenti applicabili. (j) contrarre prestiti per importi superiori al 10% del proprio patrimonio netto totale, valutato al valore di mercato del momento del prestito, ammesso che l’assunzione di prestito sia soltanto temporanea. (k) ipotecare, impegnare, vincolare a garanzia o in qualche modo gravare a titolo di garanzia per l’indebitamento i titoli posseduti o detenuti dalla SICAV, salvo nella misura necessaria agli indebitamenti permessi dal precedente comma (h), a condizione che il valore totale di mercato dei titoli così ipotecati, impegnati, vincolati a garanzia o ceduti non superi la quota di attività nette della SICAV necessaria a garantire detti debiti; il deposito di titoli o altre attività su un conto corrente a parte con riferimento all’opzione o operazioni su future finanziari non saranno considerate ipoteche, pegno, vincoli o gravami a questo fine. (l) effettuare investimenti che comportino l’assunzione di responsabilità illimitata. (m) sottoscrivere titoli di altri emittenti. Qualora le limitazioni di cui ai precedenti commi (a), (b), (c) e (d) siano superate per ragioni al di fuori del controllo della SICAV o in conseguenza dell’esercizio di diritti di sottoscrizione, la SICAV dovrà 20 imporsi, come priorità nelle sue transazioni di vendita, la correzione di tali situazioni, tenuto conto gli interessi degli azionisti. La SICAV dovrà assumersi i rischi che riterrà ragionevoli al perseguimento dei propri obiettivi prefissati; tuttavia, non potrà garantire il raggiungimento dei propri obiettivi a causa delle fluttuazioni in borsa e di altri rischi insiti negli investimenti in titoli trasferibili. TECNICHE E STRUMENTI RELATIVI AI TITOLI TRASFERIBILI E AGLI STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO La SICAV deve seguire una procedura di gestione del rischio tale da consentirle di monitorare e misurare costantemente il rischio delle posizioni e il loro contributo al profilo di rischio complessivo del portafoglio; inoltre deve mettere in atto una procedura per la valutazione indipendente e precisa del valore degli strumenti derivati OTC. La SICAV deve comunicare alla CSSF, con regolarità e secondo le norme dettagliate definite dalla CSSF, i tipi di strumenti derivati, i rischi sottostanti, i limiti quantitativi e i metodi prescelti per stimare i rischi associati alle transazioni con strumenti derivati. La SICAV, nella gestione delle proprie attività e passività e nel rispetto di quanto descritto qui di seguito, ha anche la facoltà di utilizzare tecniche e strumenti tali da consentire una gestione efficiente del portafoglio e finalizzate a coprire i rischi di cambio. Quando queste operazioni implicano il ricorso a strumenti derivati, le condizioni e i limiti devono uniformarsi alle norme previste dalla Legge 2010 In nessun caso le suddette operazioni devono permettere che la SICAV si discosti dai suoi obiettivi di investimento. La SICAV garantirà che l’esposizione complessiva in strumenti derivati non ecceda il valore totale netto di un Comparto. In aggiunta agli investimenti in strumenti derivati la SICAV ha la facoltà di concludere per conto dei Comparti operazioni di prestito titoli purché avvengano nel rispetto della Circolare 08/356 della CSSF come emendata dalla Circolare CSSF 11/512, della Circolare CSSF 14/592 e degli orientamenti ESMA riguardanti gli ETF e altre questioni degli OICVM 2014/937 (gli “orientamenti ESMA”). Qualora la SICAV stipuli contratti di prestito titoli, dovrà garantire di poter rientrare in possesso in qualunque momento dei titoli che erano stati dati in prestito per conto del Comparto oppure di rescindere i contratti di prestito titoli che aveva stipulato. Di tanto in tanto, la SICAV può concludere per conto dei Comparti transazioni di riacquisto “réméré” consistenti nell’acquisto e nella vendita di titoli con una clausola che riserva al venditore il diritto di riacquistare dall’acquirente gli stessi titoli venduti ad un prezzo e alle condizioni specificate dalle due parti nell’ambito di un accordo contrattuale, a condizione che ciò soddisfi le disposizioni della Circolare 08/356 della CSSF come emendata dalla Circolare CSSF 11/512, della Circolare 14/592 e degli orientamenti ESMA. Nel corso della durata di un contratto di vendita con patto di riacquisto la SICAV non dovrà vendere i titoli oggetto dell’accordo (i) prima che la controparte abbia finalizzato il riacquisto dei titoli oppure (ii) prima della scadenza del periodo di riacquisto. La SICAV deve conservare tutti i titoli acquistati e assoggettati all’obbligo di riacquisto in condizione tale da potere essere sempre in grado di soddisfare i suoi obblighi di riscatto delle proprie Azioni. Se la SICAV stipula contratti di vendita con patto di riacquisto dovrà garantire di poter rientrare in possesso in qualunque momento dei titoli che costituivano l’oggetto dei contratti di riacquisto oppure di rescindere i contratti di prestito con patto di riacquisto che aveva stipulato per conto del Comparto. I contratti con patto di riacquisto di durata fissa non superiore a sette giorni sono considerati alla 21 stregua dei contratti le cui condizioni permettono alla SICAV di rientrare in possesso degli attivi in qualsiasi momento. La SICAV ha l’obbligo di divulgare l’importo totale delle transazioni con patto di riacquisto che risultano ancora aperte alla data di chiusura dei suoi bilanci annuali o semestrali. In ossequio agli orientamenti ESMA, tutti gli introiti frutto di tecniche EPM, al netto dei costi operativi diretti e indiretti, devono essere versati al Comparto rilevante. Gli investitori devono essere consapevoli che l’utilizzo di tecniche EPM non è esente da rischi. I Comparti che si impegnano con operazioni di prestito titoli sono esposti al rischio di credito verso le controparti che hanno sottoscritto il contratto di prestito titoli. Gli investimenti del Comparto possono essere prestati alle controparti per un certo periodo di tempo. L’inadempienza della controparte, unitamente al calo del valore del collaterale rispetto a quello dei titoli dati in prestito, potrebbe causare la riduzione del valore del Comparto rilevante. Con un contratto di riacquisto il Comparto vende un titolo alla controparte e contestualmente si impegna a riacquistare dalla controparte lo stesso titolo ad un prezzo e alla data concordati. La differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di riacquisto rappresenta il costo della transazione. Generalmente il prezzo di rivendita supera il prezzo di acquisto di un ammontare che riflette il tasso di interesse di mercato pattuito per la durata del contratto. Gestione del collaterale Il collaterale ottenuto tramite operazioni con strumenti derivati finanziari OTC e con transazioni con tecniche EPM deve soddisfare i principi fissati dagli orientamenti ESMA. La SICAV riceve esclusivamente collaterale in denaro e non reinveste la liquidità ricevuta a titolo di collaterale. La SICAV ha adottato la prassi di haircut (ndt scarto di garanzia) per la liquidità ricevuta a titolo di collaterale. Nessun haircut è applicato nel caso in cui l’esposizione sia nella medesima valuta dello strumento derivato. Un haircut del 10% è applicato negli altri casi. POLITICHE DI DISTRIBUZIONE Non sono previste distribuzioni di utili. Tutti gli utili sono automaticamente reinvestiti. VALORE PATRIMONIALE NETTO Il Valore Patrimoniale Netto delle azioni di ogni Classe dei Comparti è espresso in Euro o nella diversa valuta di denominazione del relativo Comparto; ad ogni azione è attribuito un valore unitario; tale valore è determinato con cadenza settimanale ogni martedì – salvo il Comparto European Flexible Dynamic il cui Valore Patrimoniale Netto sarà determinato ogni giorno lavorativo di banca completo in Lussemburgo - (“Giorno di Valutazione”), in Lussemburgo, da ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A.. Il calcolo viene fatto dividendo il Valore Patrimoniale Netto di ciascuna Classe di ciascun Comparto per il numero delle azioni in circolazione di ciascuna Classe di ciascun Comparto alla data in cui viene effettuata la valutazione. Quando il Giorno di Valutazione cade in un giorno festivo per la Borsa valori che costituisce il mercato principale per una porzione significativa degli investimenti effettuati dal Comparto o che rappresenta il mercato per una porzione significativa degli investimenti effettuati da tale Comparto, oppure cade in un giorno che altrove è festivo e ciò impedisce il calcolo del corretto valore di mercato delle attività investite dal Comparto, il Giorno di Valutazione è rinviato al giorno lavorativo in Lussemburgo immediatamente successivo che non sia 22 comunque festivo secondo i criteri sopra ricordati. Il patrimonio netto di ciascun Comparto è costituito dalla differenza di valore tra le sue attività e passività. La valuta di consolidamento della SICAV è l’Euro. Il calcolo del Valore Patrimoniale Netto, l’emissione e il rimborso delle azioni di ciascun Comparto, nonché il diritto di conversione di qualsiasi Classe di qualunque Comparto in azioni della stessa o di un’altra Classe di altro Comparto possono essere sospesi dalla SICAV nelle seguenti circostanze, oltre che in ogni altro caso previsto dalla legge (la sospensione che riguarda un qualsiasi Comparto non influisce sul calcolo del Valore Patrimoniale Netto, l’emissione, il rimborso e la conversione delle azioni di qualunque altro Comparto): - nei periodi di chiusura (diversi dalle festività ordinarie e dalla chiusura del fine settimana) di qualunque mercato o borsa valori che rappresenti il mercato in cui è negoziata o quotata una parte significativa degli investimenti effettuati dal Comparto, ovvero nei periodi in cui l’attività di negoziazione nei mercati di cui sopra è ridotta o sospesa; - nei periodi in cui a causa di un evento eccezionale il Comparto non può alienare attività investite che costituiscono una parte notevole delle attività globalmente detenute da quel Comparto; ovvero nei periodi in cui è impossibile trasferire somme per l’acquisto o la vendita di investimenti ai normali tassi di cambio o è impossibile determinare correttamente il valore di qualunque attività del Comparto; - in caso di guasto nei mezzi di comunicazione normalmente impiegati per determinare il prezzo di qualunque investimento del Comparto o le quotazioni correnti in qualunque borsa valori; - quando, per qualunque motivo, il prezzo di qualsiasi attività detenuta dal Comparto non può essere ragionevolmente, prontamente o accuratamente accertato; - nei periodi in cui la rimessa di somme, che saranno o potranno essere impiegate nell’acquisto o nella vendita di alcuni investimenti del Comparto, non può eseguita ai normali tassi di cambio, secondo l’opinione del Consiglio di Amministrazione; oppure - a seguito della decisione giustificata di fondere un Comparto oppure la SICAV, in previsione della tutela degli interessi degli Azionisti, oppure - qualora un Comparto sia il Feeder di un altro OICVM (o di un suo comparto), se viene sospeso il calcolo del valore patrimoniale netto dell’OICVM Master (o di un suo comparto). Gli Azionisti che hanno richiesto il rimborso o la conversione delle loro azioni saranno avvisati di detta sospensione entro 7 (sette) giorni dalla loro richiesta e verranno nuovamente e tempestivamente informati al venir meno di tale sospensione. Il valore delle attività di ogni Comparto, Classe e Categoria di azioni è determinato secondo i criteri seguenti: (1) le attività della SICAV comprendono: (i) tutte le disponibilità liquide o da ricevere o presenti nei conti di deposito, compresi gli interessi maturati; (ii) tutti gli effetti pagabili a vista e le somme esigibili (compresi i ricavi della vendita dei titoli il cui prezzo risulti ancora da incassare); (iii) tutti i valori mobiliari, azioni, obbligazioni, titoli di debito, diritti d’opzione e di sottoscrizione o altri investimenti e valori mobiliari appartenenti alla SICAV; (iv) tutti i dividendi e le distribuzioni di cui la SICAV è creditrice in denaro o in natura nella misura in cui essa ne sia a conoscenza, fermo restando che la SICAV potrà rettificare la valutazione per tenere conto delle fluttuazioni del valore di mercato dei valori mobiliari in conseguenza di prassi negoziali, come ad esempio la negoziazione ex-dividendo o exdiritto; 23 (v) tutti i ratei di interesse sui titoli fruttiferi in mano alla SICAV, salvo che detti interessi siano inclusi nel capitale; (vi) le spese di costituzione della SICAV non ancora ammortizzate; e (vii) tutti gli altri attivi di qualsiasi natura, inclusi gli anticipi sulle spese. (2) le passività della SICAV comprendono: (i) tutti i prestiti, gli effetti maturati e le somme esigibili; (ii) tutte le spese amministrative maturate o dovute, ivi comprese quelle di registrazione e di mantenimento presso le autorità di vigilanza, nonché le commissioni e spese legali, dei revisori, di gestione, custodia, agente di pagamento, societarie, di amministrazione centrale, degli agenti, i costi per le pubblicazioni legali, per i prospetti, i rapporti finanziari e gli altri documenti a disposizione degli azionisti, i costi di traduzione e generalmente, ogni costo per l’amministrazione della SICAV; (iii) tutte le passività note, maturate e non maturate, comprese tutte le obbligazioni contrattuali in scadenza con pagamento in contanti o in natura, compreso il totale dei dividendi deliberati dalla SICAV ma per i quali non sia stata ancora presentata la cedola per la riscossione e quindi non siano ancora pagati, fino al giorno in cui tali dividendi siano attribuibili alla SICAV per prescrizione del diritto; (iv) una riserva adeguata per coprire le imposte dovute fino al Giorno di Valutazione e altri accantonamenti o altre riserve approvate o autorizzate dal Consiglio di Amministrazione; e (v) tutte le altre passività di qualsiasi natura della SICAV nei confronti dei terzi. (3) Il Consiglio di Amministrazione, per ciascun Comparto, dovrà stabilire un portafoglio di attività tenendo conto dei seguenti criteri: (i) qualora due o più Classi si riferiscono ad un Comparto, le attività attribuibili a dette Classi dovranno essere solitamente investite in conformità con la politica di investimento specifica del Comparto in questione. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di decidere in qualunque momento di istituire nell’ambito di un Comparto, Classi che corrispondono, di volta in volta, a caratteristiche particolari. (ii) nell’ambito di una Classe, il Consiglio di Amministrazione potrà di volta in volta istituire categorie di azioni a seconda della specifica politica di distribuzione: la categoria di Azioni di Capitalizzazione che non darà diritto al pagamento di dividendi e la categoria di Azioni di Distribuzione che darà diritto al pagamento di dividendi. (iii) i proventi dovuti dall’assegnazione ed emissione di azioni di un Comparto saranno iscritti nei libri della SICAV con attribuzione al Comparto rappresentato dalla Classe di azioni emesse, e le attività e passività, i ricavi e i costi riferibili a quel Comparto saranno attribuiti in base alle disposizioni dello Statuto; (iv) nel caso in cui un’attività derivi da un’altra attività, quella derivata sarà iscritta nei libri della SICAV con attribuzione allo stesso Comparto da cui è derivata e in caso di ogni nuova valutazione di un’attività, il relativo aumento o decremento di valore saranno attribuiti al Comparto interessato; (v) se la SICAV subisce una passività relativamente ad un attivo di un particolare Comparto o ad un’azione effettuata in connessione con un’attività di un determinato Comparto, tale passività sarà assegnata al Comparto in questione; le passività sono separate in base al Comparto, e i terzi creditori potranno vantare crediti solo verso le attività del Comparto interessato; (vi) nel caso in cui un’attività o passività della SICAV non siano attribuibili ad un particolare Comparto, tale attività o passività saranno assegnate dal Consiglio di Amministrazione, previa consultazione con i revisori, nel modo ritenuto equo e ragionevole, prendendo in considerazione tutte le circostanze rilevanti; 24 (vii) (4) alla data di registrazione dei dividendi dichiarati per un qualsiasi Comparto, il Valore Patrimoniale Netto di quel Comparto sarà ridotto dell’ammontare del dividendo, ma in ogni caso tenendo conto delle norme relative al calcolo del Prezzo di Negoziazione delle azioni di Distribuzione e delle azioni di Capitalizzazione di ciascun Comparto, secondo le disposizioni dello Statuto. Ai fini della valutazione: (i) le azioni del Comparto per il quale il Consiglio di Amministrazione abbia emesso un avviso di riscatto o per le quali sia stata ricevuta una richiesta di rimborso, saranno considerate esistenti e da prendere in considerazione nel Giorno di Valutazione rilevante e, da quel momento fino al pagamento, il prezzo di rimborso sarà considerato una passività della SICAV; (ii) tutti gli investimenti, i saldi liquidi o le altre attività di un qualsiasi Comparto che siano espressi in una valuta diversa da quella assunta per la determinazione del Valore Patrimoniale Netto del Comparto, dovranno essere valutati dopo avere preso in considerazione i tassi di mercato e di cambio in vigore alla data e nel momento della determinazione del Valore Patrimoniale Netto delle azioni; (iii) in ogni Giorno di Valutazione, per quanto possibile, si terrà conto di ogni acquisto o vendita di valori mobiliari eseguito dalla SICAV in quel Giorno di Valutazione; e (iv) se il Consiglio di Amministrazione è dell’avviso che la conversione o il rimborso da eseguire possano comportare la necessità di vendere una parte significativa delle attività onde generare la necessaria liquidità, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, la valutazione potrà essere effettuata agli effettivi prezzi di vendita (bid prices) delle attività sottostanti invece che all’ultimo prezzo disponibile. Analogamente, qualora gli acquisti o le conversioni di azioni rendessero necessario l’acquisto di una parte significativa di attività della SICAV, la valutazione potrà avvenire in base agli effettivi prezzi di acquisto (offer prices) delle relative attività invece che all’ultimo prezzo disponibile delle relative attività sottostanti. Il valore delle attività del Comparto è determinato come segue: 1) i valori mobiliari ammessi alla quotazione su un mercato ufficiale ovvero negoziati in altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico in Europa, Nord e Sud America, Asia, Australia, Nuova Zelanda o Africa sono valutati sulla base degli ultimi prezzi di vendita noti. Se il medesimo valore mobiliare è quotato su diversi mercati, si farà riferimento al prezzo di quotazione sul mercato principale per quantità trattate. Se non vi è alcuna quotazione rilevante o se i relativi valori non sono rappresentativi del valore corretto, la valutazione sarà effettuata in buona fede dal Consiglio di Amministrazione o dal suo delegato, con l’obiettivo di determinare il presumibile valore di realizzo di tali titoli; 2) i valori mobiliari non quotati sono valutati sulla base del loro presumibile valore di realizzo determinato in buona fede dal Consiglio di Amministrazione e dal suo delegato; 3) le attività liquide sono valutate al valore nominale, più gli interessi maturati. 4) le quote o le azioni in altri OICVM o OIC sono valutate in base al rispettivo ultimo valore patrimoniale netto disponibile; 5) Il valore di liquidazione di contratti future, a pronti, a termine o di opzione non negoziati su borse valori o altri Mercati Regolamentati sarà il loro valore netto di liquidazione determinato, secondo le norme fissate dal Consiglio di Amministrazione, su una base applicata uniformemente a ciascun tipo diverso di contratto. Il valore di liquidazione di contratti future, a pronti, a termine o di opzione non negoziati su borse valori o altri Mercati Regolamentati sarà basato sull’ultimo prezzo settlement disponibile dei suddetti contratti nelle borse valori o Mercati Regolamentati nei quali i particolari contratti future, a pronti, a termine o di opzione sono negoziati dal Comparto; fermo restando che se un contratto future, a pronti, a termine o di opzione non può essere liquidato nel giorno rispetto al quale si sta determinando il valore patrimoniale netto, la base di determinazione del valore di liquidazione di detto contratto sarà il 25 valore ritenuto equo e ragionevole dal Consiglio di Amministrazione. Gli swap saranno valutati al prezzo di mercato. Per le attività non denominate in Euro, la conversione è effettuata sulla base del tasso medio di cambio vigente in Lussemburgo, alla data del Giorno di Valutazione. Inoltre devono essere effettuati appropriati accantonamenti che tengano conto delle spese sostenute e degli oneri addebitati al Comparto nonché degli utili maturati per competenza sugli investimenti. Nel caso in cui la valutazione effettuata in base ai predetti criteri, risulti impossibile o errata in conseguenza di circostanze particolari, quali un rischio di credito non noto, il Consiglio di Amministrazione o l’agente amministratore Banque Havilland Institutional Services S.A. è autorizzato ad impiegare altri criteri di valutazione generalmente riconosciuti, che possono essere anche vagliati da un revisore, al fine di ottenere la appropriata valutazione delle attività globalmente detenute dal Comparto. EMISSIONE DI AZIONI Le richieste di sottoscrizione devono pervenire alla SICAV entro le 16,30 (ora di Lussemburgo) del giorno lavorativo che precede il Giorno di Valutazione, affinché possano essere trattate al Valore Patrimoniale Netto determinato in quel Giorno di Valutazione. Le richieste pervenute dopo le 16,30 (ora di Lussemburgo) del giorno lavorativo che precede il Giorno di Valutazione sono trattate nel Giorno di Valutazione successivo. Una commissione di emissione fino ad un massimo del 2% (due percento) del Valore Patrimoniale Netto sarà addebitata all’investitore all’atto della sottoscrizione di azioni di qualunque Classe di qualsiasi Comparto. La commissione di emissione sarà pagata al Distributore Globale o agli incaricati della vendita delle azioni della SICAV. Detta commissione può tuttavia non essere applicata a discrezione del Consiglio di Amministrazione. Tutti i pagamenti dovuti in base alle disposizioni precedenti devono essere effettuati immediatamente dopo l’atto della sottoscrizione e devono essere incassati dalla SICAV non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi successivi al Giorno di Valutazione pertinente (fatta eccezione per il Comparto Firmitudo Flexible Strategy i cui pagamenti devono pervenire alla SICAV entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi successivi al Giorno di Valutazione rilevante). In caso contrario le sottoscrizioni possono essere cancellate, senza che ciò pregiudichi il diritto della SICAV di recuperare qualunque spesa sostenuta o altra perdita subita. I certificati azionari saranno inviati entro 5 (cinque) giorni lavorativi a partire dalla data di emissione. La sottoscrizione minima per un investitore nel Comparto European Flexible Dynamic Azioni di Classe A, nel Comparto VIS e nel Comparto Firmitudo Flexible Strategy Azioni di Classe A e Classe B deve essere per 1 (una) azione. L’importo minimo iniziale di sottoscrizione di azioni di Classe B del Comparto European Flexible Dynamic è di EUR 1.000.000 (euro un milione). L’importo minimo per ulteriori sottoscrizioni di azioni di Classe B è di EUR 10.000 (euro diecimila). L’investimento minimo iniziale nelle Azioni di Aletti Multi-Asset è pari a EUR 750.000 (euro settecentocinquantamila). La sottoscrizione minima aggiuntiva deve essere di almeno 1 (una) azione. L’investimento minimo iniziale nella Classe A deve essere almeno EUR 10.000 (euro diecimila) e nella Classe B (USD) Hedged deve essere almeno EUR 10.000 (euro diecimila). La sottoscrizione minima aggiuntiva deve essere di almeno 1 (una) azione per ciascuna classe di azioni. 26 In ogni caso il limite minimo previsto per l’investimento iniziale e per quelli successivi può variare a seconda dei paesi in cui la SICAV viene collocata. In tal caso verrà predisposto e reso disponibile ai sottoscrittori un documento contenente tutte le informazioni necessarie. RIMBORSO DI AZIONI L’azionista ha diritto in qualunque momento di chiedere alla SICAV il rimborso delle sue azioni. Le richieste di rimborso devono pervenire alla SICAV entro le 16,30 (ora del Lussemburgo) del giorno lavorativo che precede il Giorno di Valutazione, affinché possano essere trattate al Valore Patrimoniale Netto determinato in quel Giorno di Valutazione. Le richieste pervenute dopo le 16,30 (ora del Lussemburgo) del giorno lavorativo che precede il Giorno di Valutazione sono trattate nel Giorno di Valutazione successivo. E’ prevista una commissione di rimborso, per qualsiasi Classe di Azioni, fino ad un massimo dall’1% (uno percento) del Valore Patrimoniale Netto, da corrispondere al Distributore Globale o agli agenti di vendita. Gli azionisti che desiderano farsi rimborsare in tutto o in parte le azioni, devono fare recapitare alla sede legale della SICAV o alla sede della Banca Depositaria, la richiesta scritta e irrevocabile di rimborso redatta sull’apposito modulo. Tutte le richieste saranno prese in considerazione esattamente nell’ordine in cui sono pervenute ed ogni rimborso sarà effettuato in base al Valore Patrimoniale Netto per azione determinato il Giorno di Valutazione successivo alla data di ricevimento della richiesta oppure, se la richiesta è pervenuta proprio nel Giorno di Valutazione, in base al Valore Patrimoniale Netto calcolato il Giorno di Valutazione immediatamente successivo. In tutti i casi la decisione del Consiglio di Amministrazione sarà quella definitiva. Le somme da rimborsare, al netto delle spese, saranno pagate normalmente nella valuta di denominazione del Comparto in questione. Le somme saranno rimesse entro 5 (cinque) giorni dal Giorno di Valutazione rilevante e dopo aver ricevuto la documentazione appropriata. Gli investitori dovrebbero tener presente che il rimborso delle azioni da parte della SICAV ha luogo ad un prezzo che può essere superiore o inferiore al costo di acquisto originale, a seconda del valore delle attività di ciascuna Classe di ciascun Comparto al momento del rimborso. Il rimborso di azioni è sospeso in tutti i casi in cui il calcolo del Valore Patrimoniale Netto è sospeso. CONVERSIONE DI AZIONI Gli azionisti di una Classe di Azioni di un Comparto possono convertire le loro Azioni in Azioni di un’altra Classe dello stesso Comparto o in Azioni della stessa o di altra Classe di un altro Comparto, restando inteso che gli Azionisti che desiderano convertire le loro Azioni della Classe A in azioni della Classe B devono rispettare l’importo minimo iniziale di sottoscrizione come descritto più sopra. La conversione in Azioni di Classe B del Comparto European Flexible Dynamic e Firmitudo Flexible Strategy è subordinata all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. Non sono applicate commissioni di conversione tra le Azioni della Classe A e le Azioni della Classe B appartenenti allo stesso o ad altri Comparti. Le richieste di conversione devono pervenire alla SICAV prima delle ore 16,30 (ora di Lussemburgo) del giorno lavorativo che precede il Giorno di Valutazione per essere trattate al Valore Patrimoniale Netto determinato in quel Giorno di Valutazione. Le richieste pervenute dopo le 16,30 (ora di Lussemburgo) del giorno lavorativo che precede il Giorno di Valutazione saranno trattate il primo Giorno di Valutazione successivo. La conversione delle azioni sarà sospesa ogniqualvolta sarà sospeso il calcolo del Valore Patrimoniale Netto. 27 DIVIETO DI LATE TRADING E MARKET TIMING Per late trading deve intendersi l’accettazione di richieste di sottoscrizione (o rimborso o conversione) in un momento successivo all’orario limite previsto per la ricezione delle richieste in un giorno lavorativo (cd. cut-off time) e l’esecuzione di tale ordine ad un prezzo basato sul Valore Patrimoniale Netto determinato in quel medesimo giorno. Il late trading è rigorosamente vietato. Per market timing deve intendersi una procedura di arbitraggio con la quale un investitore sistematicamente sottoscrive o rimborsa o converte azioni della SICAV in un breve intervallo di tempo, traendo vantaggio delle differenze di orario e/o delle imperfezioni o carenze nei metodi di determinazione del Valore Patrimoniale Netto di un determinato Comparto. Il market timing può essere di turbativa alla gestione degli investimenti e danneggiare i rendimenti della SICAV. Per evitare le predette pratiche, le Azioni sono emesse ad un prezzo sconosciuto e la SICAV non accetterà disposizioni ricevute dopo l’orario limite previsto per la ricezione delle richieste (cut-off time). La SICAV si riserva il diritto di rifiutare ordini di acquisto o conversione su un Comparto da persone che siano sospettate di svolgere attività di market timing. REGIME FISCALE In base alla legislazione fiscale vigente in Lussemburgo, la SICAV è esente da imposte sul reddito, sulle plusvalenze e da ritenute alla fonte pagabili in Lussemburgo. La SICAV è tuttavia soggetta alla tassa di sottoscrizione annuale dello 0,05% (zero virgola zero cinque per cento), da determinarsi e liquidarsi trimestralmente, sul Valore Patrimoniale Netto complessivo delle azioni di ogni Classe della SICAV in circolazione al termine di ogni trimestre. COMMON REPORTING STANDARD (scambio automatico di informazioni fiscali) Principi generali Il 3 giugno 2003, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la Direttiva del Consiglio 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi (la “Direttiva”). La Direttiva impone obblighi di ritenuta o di rendicontazione all’ “agente di pagamento” (come definito nella Direttiva) residente nell’Unione Europea (oppure in uno degli stati o territori non appartenenti all’Unione Europea che hanno accettato di applicare misure simili) quando l’agente di pagamento effettua il pagamento di interessi (comprese le distribuzioni e i rimborsi) transfrontalieri ad un soggetto o taluni soggetti residenti in un altro Stato Membro della UE (oppure in un territorio che ha optato in favore della reciprocità, ossia ha accettato di adottare le stesse misure). Se il pagamento è assoggettato a ritenuta fiscale, il beneficiario può evitare la ritenuta fiscale esibendo un certificato di esenzione oppure l’autorizzazione allo scambio di informazioni, a seconda delle opzioni proposte dall’agente di pagamento e dal paese di residenza. Per quanto attiene agli interessi distribuiti dai fondi di investimento, la Direttiva prevede che il “pagamento di interessi” includa il reddito derivante da pagamenti di interessi effettuati direttamente o tramite un’entità residuale, distribuiti da (i) un OICVM; (ii) soggetti che hanno scelto di essere trattati alla stregua di OICVM; e (iii) organismi di investimento collettivi con sede al di fuori del territorio dell’Unione Europea, oppure i proventi realizzati con la vendita, rimborso o riscatto delle azioni di detti organismi o entità. In conformità a quanto disposto dalla Direttiva, il pagamento di dividendi effettuato da un Comparto ricade nell’ambito della Direttiva se più del 15% del patrimonio netto del Comparto viene investito in titoli 28 di credito come definiti dalla Direttiva. I pagamenti effettuati da un Comparto in caso di rimborso di azioni (o di qualsiasi transazione considerata come rimborso) ricadono nell’ambito della Direttiva se oltre il 25% del patrimonio netto del Comparto è investito in detti titoli di credito. La ritenuta fiscale in vigore è pari al 35%. In Lussemburgo, la Direttiva è stata recepita nell’ordinamento lussemburghese con la legge datata 21 giugno 2005 (la Legge del 21 giugno 2005”). In data 20 marzo 2016 nel corso del Consiglio Europeo avente lo scopo di emendare la Direttiva, il Lussemburgo ha confermato di essere a favore dell’emendamento della Direttiva e di fornire le necessarie informazioni sul pagamento degli interessi alle autorità tributarie degli altri Stati Membri della UE previsti dallo scambio automatico di informazioni al 1 gennaio 2016, che abolisce il Sistema della ritenuta fiscale. Pertanto, in data 1 gennaio 2016 lo scambio automatico di informazioni è applicato in Lussemburgo. In questo senso, la Legge datata 12 marzo 2014 ha introdotto nella legislazione nazionale l’articolo 8 della Direttiva 2011/16/UE che organizza lo scambio obbligatorio e automatico di informazioni. Inoltre, sempre con efficacia 1 luglio 2005, un certo numero di paesi non – UE (Svizzera, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino), e taluni territori dipendenti o associati di taluni Stati Membri, hanno accettato di adottare misure simili (fornitura di informazioni oppure ritenute fiscali transitorie) sui pagamenti effettuati da un agente di pagamento nell’ambito della propria giurisdizione a beneficio di un soggetto o entità residuale in uno Stato Membro. Inoltre, il Lussemburgo ha stipulato accordi di trasmissione reciproca di informazioni o di ritenuta transitoria con alcuni dei suddetti territori dipendenti o associati (Jersey, Guernsey, Isola di Man, Montserrat, Isole Vergini Britanniche, Antille Olandesi e Aruba) circa i pagamenti effettuati da un agente di pagamento in Lussemburgo oppure raccolti da detto agente di pagamento a beneficio di una persona fisica o entità residuale residente in uno di detti territori. Norme applicabili ai Comparti Nell’ambito dei fondi lussemburghesi, la Legge qualifica come interessi (i) il reddito distribuito dai Comparti oppure (ii) il reddito derivante dal rimborso, dalla vendita o dal rimborso di azioni. L’impatto della Direttiva UE sul Risparmio sui proventi derivanti da distribuzione e riscatto, vendita o rimborso di azioni dipende da due principi fondamentali: (i) l’ asset test e (ii) il principio look-through. L’asset test prevede che: (i) se un Comparto investe il 15% o meno dei suoi attivi in titoli di credito, distribuzioni e profitti al momento del riscatto, vendita o rimborso di azioni, ciò non rientra nell’ambito della ritenuta di imposta (regola del de minimis), (ii) se un Comparto investe più del 15% e fino al 40% del suo attivo in titoli di credito, la distribuzione ricade nell’ambito della ritenuta di imposta (ma non il riscatto, la vendita o il rimborso di azioni) e (iii) se un Comparto investe più del 40% del suo attivo in titoli di credito, i proventi realizzati al momento della distribuzione e con il riscatto, la vendita o il rimborso rientrano nell’ambito della ritenuta fiscale. Secondo la Legge, l’asset test può essere determinato in riferimento alla politica di investimento di un dato Comparto e, in sua mancanza, in riferimento all’effettiva composizione dei suoi attivi. In base al principio del look-through, se un dato Comparto ricade nell’ambito della Direttiva UE sul Risparmio in virtù dell’asset test (vedi più sopra), la ritenuta di imposta dovrebbe essere applicata sulla parte di distribuzione o di proventi dal riscatto, dalla vendita o dal rimborso derivanti dagli interessi cumulati percepiti da detto Comparto. Se l’agente di pagamento non dispone di informazioni riguardanti 29 la quota di introiti che deriva dal pagamento di interessi, l’ammontare totale del reddito deve essere considerato alla stregua di pagamento di interessi. FATCA 1. Definizioni FATCA è l’acronimo di Foreign Tax Compliance Act. FATCA è una componente dell’ U.S. Hiring Incentives to Restore Employment (“HIRE”) Act, promulgato dal Congresso degli Stati Uniti, convertito in legge dal Presidente Obama il 18 marzo 2010 e inserito come Chapter 4 del Subtitle A nell’U.S. Internal Revenue Code. Scopo del FATCA è impedire ai contribuenti degli Stati Uniti di evadere le tasse. In termini generali, il FATCA richiede alle c.d. Foreign Financial Institutions (“FFI”) o Istituti Finanziari Esteri (ossia non statunitensi) di fornire informazioni sui conti detenuti direttamente o indirettamente da soggetti statunitensi (U.S. Persons). Gli FFI che non ottemperano alle norme subiranno la ritenuta di imposta del 30% prevista dal FATCA su taluni pagamenti di fonte statunitense (per esempio interessi statunitensi e dividendi statunitensi). A titolo di alternativa per gli FFI che stipulano accordi individuali con le Autorità Fiscali statunitensi (“Internal Revenue Service” o “IRS”), il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha messo a disposizione altri mezzi per adempiere al FATCA destinati agli FFI che sono costituiti in un paese che ha sottoscritto un accordo intergovernativo (“Inter Governmental Agreement o “IGA”) con gli Stati Uniti. Generalmente tale paese (un “Partner FATCA”) emanerà una legge locale che obbliga gli FFI a raccogliere le informazioni richieste dal FATCA e a trasmetterle, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti. 1 Il 28 marzo 2014 il Lussemburgo ha sottoscritto il Modello 1 IGA. L’IGA prevede lo scambio automatico di informazioni tra le autorità lussemburghesi e l’IRS su taluni conti finanziari (ossia conti bancari, taluni contratti assicurativi, partecipazioni e interessi di debito in organismi di investimento) detenuti da cittadini o da residenti statunitensi, ossia su i c.d. U.S. Reportable Account. 2 L’IGA del Lussemburgo si applica a tutte le Istituzioni Finanziarie Lussemburghesi (“FIs”). A norma dell’IGA, le FIs lussemburghesi che non sono esentate dall’obbligo di registrazione e informativa, vale a dire le Reporting Financial Institutions (“Reporting FI”), hanno l’obbligo di prestare una certa assistenza amministrativa alle Autorità Fiscali lussemburghesi (Luxemboutg Tax Authorities o “LTA”). In pratica, le Luxembourg Reporting FIs trasmetteranno alla IRS, utilizzando il canale informativo delle LTA e a cadenza annuale, il nominativo e talune altre informazioni relative a ciascun U.S. Reportable Account identificato. Ai sensi dell’IGA lussemburghese, i pagamenti di origine statunitense ad una FI lussemburghese non saranno soggetti alla ritenuta fiscale del 30% prevista dal FATCA a patto che la FI 1 Accordo tra il Governo degli Stati Uniti di America e il Governo del Gran Ducato di Lussemburgo volto a migliorare gli adempimenti fiscali internazionali e relativo alle disposizioni statunitensi in materia di informativa fiscale comunemente note come Foreign Account Tax Compliance sottoscritto il 28 marzo 2014. 2 IGA del Lussemburgo – Articolo 1 paragrafo 1 (j)…. L’espressione U.S. Reportable Account indica un Conto Finanziario mantenuto presso una Reporting Luxembourg financial institution e detenuto da una o più Specified U.S. Person oppure da una Non-U.S. Entity con una o più Controlling Persons che sia una Specified U.S. Person. In deroga a quanto precede, un conto non dovrà essere considerato come un U.S. Reportable Account se detto conto non è identificato come U.S. Reportable Account dopo avere eseguito la procedura di due diligence di cui all’Allegato I. 30 lussemburghese sia conforme al FATCA lussemburghese (il Lussemburgo ha recepito l’accordo IGA nell’ordinamento nazionale il 24 luglio 2015). 2. Status della SICAV alla luce del FATCA Il Consiglio di Amministrazione della SICAV ha deliberato che la SICAV è una FI lussemburghese ed ha i requisiti di Organismo di Investimento Collettivo (“OIC”) nel significato di cui al comma D della Sezione IV dell’Allegato II dell’IGA lussemburghese e che pertanto sarà una Non Reporting Luxembourg FI. Di conseguenza, tutti i Titolari di conti nel Registro della SICAV (“i Titolari”) devono rispettare lo status di OIC della SICAV (il “Titolare Idoneo”). Per avere i requisiti previsti dal FATCA un Titolare Idoneo deve essere: - un Titolare Beneficiario Esente (Exempt Beneficial owner), oppure - un Active NFFE descritto al comma B(4) della Sezione VI dell’Allegato I dell’IGA, oppure - una U.S. Person che è una Non Specified U.S. Person, oppure - un Istituto Finanziario che non è una Nonparticipating Financial Institution. La SICAV non emetterà Azioni ad un Titolare che non sia considerato un Titolare Idoneo. La SICAV, a sua discrezione, può ritardare l’accettazione delle sottoscrizioni di Azioni fino a quando non avrà ricevuto prove sufficienti che il Titolare in questione sia in possesso dei requisiti di Titolare Idoneo. Ogni potenziale richiedente di Azioni deve rappresentare e dichiarare alla SICAV di essere, tra l’altro, un Titolare Idoneo. Le Azioni non devono essere trasferite ad un soggetto che non sia un Titolare Idoneo. La capacità della SICAV di soddisfare le sue obbligazioni nei confronti del FATCA e della legislazione lussemburghese che recepisce l’IGA tra Stati uniti e Lussemburgo è subordinata al fatto che ciascun Titolare rispetti l’obbligo di trasmettere le informazioni/documentazione necessarie a soddisfare le obbligazioni della SICAV previste dal FATCA. Ciascun Titolare si deve impegnare a soddisfare interamente i requisiti previsti dal FATCA e, in particolare, garantire che il suo status nei confronti del FATCA rispetta lo status FATCA della SICAV; inoltre deve fornire alla SICAV tutte le informazioni e la documentazione che la SICAV potrà richiedere di fornire a tale riguardo (ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il U.S. IRS Form). Qualora dette informazioni non siano presentate, la SICAV ha la facoltà di esercitare, in qualunque momento, il diritto di rimborso coattivo di tutte le Azioni del Titolare che omette di fornire le informazioni/documentazione richieste dalla SICAV ai fini di conformità alle obbligazioni verso il FATCA. La SICAV ha il diritto di far valere le sue ragioni per conoscere le procedure e/o le norme di presunzione per applicare lo status FATCA per inadempienza. Ciascun Titolare si impegna ad informare la SICAV di qualsiasi variazione del suo status FATCA entro 30 (trenta) giorni dal cambio della situazione e a fornire la necessaria documentazione correlata che sarà richiesta. La SICAV non sarà ritenuta responsabile delle conseguenze (ivi comprese quelle imputabili alla potenziale ritenuta fiscale o alla informativa su taluni dati/informazioni) qualora un titolare omettesse di comunicare debitamente alla SICAV la variazione del suo status FATCA. Se un titolare omette di comunicare debitamente alla SICAV la variazione del suo status FATCA, manleverà la SICAV da tutte le conseguenze risultanti dall’applicazione delle norme sulla tassazione federale degli Stati Uniti e prenderà atto che le Azioni in suo possesso potranno essere rimborsate ad esclusiva discrezione della SICAV. I Titolari prendono atto che nel caso informazioni inesatte o incomplete saranno inviate e/o nessuna informazione riguardante il cambio di circostanze sarà fornita alla SICAV, essi dovranno manlevare la SICAV da tutte le conseguenze risultanti dall’applicazione delle norme sulla tassazione federale degli Stati Uniti. 31 Si raccomanda ai Titolari di consultare i tributaristi di fiducia in merito ad eventuali implicazioni del FATCA sui loro investimenti nella SICAV. I potenziali investitori sono tenuti ad assumere informazioni per quanto riguarda le tasse applicabili all’acquisizione, possesso e alienazione di azioni della SICAV e alle relative distribuzioni ai sensi delle leggi del rispettivo paese di cittadinanza, residenza o domicilio. LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A (fino al 20 gennaio 2017) ADEPA ASSET MANAGEMENT, S.A. (dal 21 gennaio 2017) Informazioni generali: DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A (fino al 20 gennaio 2017) La SICAV è amministrata dal Consiglio di Amministrazione che ha la completa responsabilità della gestione e amministrazione della SICAV e dei relativi Comparti, dell’autorizzazione alla creazione dei Comparti e della scelta e monitoraggio delle relative politiche e limitazioni di investimento. Agli effetti dell’implementazione della politica di investimento di ogni Comparto nonché della gestione delle relative attività, dell’amministrazione e commercializzazione della SICAV, il Consiglio di Amministrazione ha designato come Società di Gestione, costituita a norma del Capitolo 15 della Legge 2010, DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A (la “Società di Gestione”). A tale effetto, la SICAV e la Società di Gestione hanno stipulato il Collective Portfolio Management Agreement datato 30 ottobre 2007 ed emendato per l’ultima volta con efficacia 8 aprile 2014. La Società di Gestione è una società di diritto lussemburghese costituita come società per azioni (“société anonyme”) il 20 dicembre 2004. Il capitale sociale ammonta a EUR 2.000.000 (euro due milioni) e la sua sede legale è in 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo. Scopo principale della Società di Gestione è la gestione di OICVM e di altri OIC, ivi compresa la gestione degli investimenti, l’amministrazione e la commercializzazione di OICVM e altri OIC. Inoltre può prestare servizi di investimento, a titolo discrezionale, nei riguardi di altri portafogli di investimento di clienti istituzionali. Al fine di svolgere più efficacemente le proprie mansioni, la Società di Gestione può delegare a terzi, per suo conto e sotto la sua responsabilità, la facoltà di svolgere una o più delle sue funzioni. La Società di Gestione ha delegato l’amministrazione e il marketing della SICAV alla BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A., il cui Consiglio di Amministrazione è composto dalle seguenti persone: - Sig. John Pauly: Presidente Sig.ra Sandra Reiser, Amministratrice Delegata Sig. Vincent Planche: Amministratore, Sig. Patrick Wagenaar: Amministratore, Sig. Hugo Lasat: Amministratore, Sig. Benoit Daenen: Amministratore, Sig. Jean-Michel Gelhay: Amministratore A titolo di corrispettivo per i servizi resi al Comparto VIS, la Società di Gestione avrà diritto di ricevere dalla SICAV la seguente remunerazione: - una commissione fissa trimestrale al tasso annuo dello 0,85% (+ IVA se applicabile) sul Valore Patrimoniale Netto del Comparto (fermo restando un minimo di EUR 15.000 (euro quindicimila) annuo per il Comparto), cui viene sottratto il compenso che la Società di Gestione deve versare al 32 Distributore alla fine di ogni trimestre, calcolata sulla media del Valore Patrimoniale Netto settimanale delle attività totali nette del Comparto per ogni trimestre; - una commissione di performance trimestrale pari al 15% (+ IVA se applicabile) dell’outperformance del Comparto rispetto al benchmark Euribor 3M. Si ha outperformance del Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto rispetto al benchmark qualora il rendimento del Comparto sia di segno positivo e superiore al rendimento trimestrale del benchmark. Il Comparto pagherà il 15% della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e la cifra più alta tra lo 0% e il rendimento trimestrale del benchmark. Il rendimento del NAV per Azione è calcolato in riferimento all’ ”high water mark”. L’ “high water mark” è uguale al valore massimo tra (i) il più recente NAV massimo per Azione per il quale è stata corrisposta la commissione di performance e (ii) il primo “high water mark”. La commissione di performance relativa a ciascun trimestre sarà da pagare soltanto se l’ultimo NAV di detto trimestre è superiore all’ “high water mark”. L’ammontare della commissione di performance maturerà a ciascun calcolo del Valore Patrimoniale Netto in base all’ammontare delle azioni del Comparto in circolazione al momento del calcolo di detto Valore Patrimoniale Netto. A titolo di corrispettivo per i servizi resi al Comparto European Flexible Dynamic, la Società di Gestione avrà diritto di ricevere dalla SICAV la seguente remunerazione: In riferimento alle Azioni di Classe A: - una commissione fissa trimestrale al tasso annuo di 1,50% (+ IVA se applicabile) sul Valore Patrimoniale Netto del Comparto (fermo restando un minimo di EUR 15.000 (euro quindicimila) annuo per il Comparto), cui viene sottratto il compenso chela Società di Gestione deve versare al Distributore alla fine di ogni trimestre, calcolata sulla media del Valore Patrimoniale Netto settimanale delle attività totali nette del Comparto per ogni trimestre; - una commissione di performance annuale pari al 10% (+ IVA se applicabile) dell’outperformance del Comparto rispetto al benchmark Euribor 3 mesi + 100 punti base. Si ha outperformance del Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto rispetto al benchmark qualora il rendimento del Comparto sia di segno positivo e superiore al rendimento trimestrale del benchmark. Il Comparto pagherà il 10% della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e la cifra più alta tra lo 0% e il rendimento trimestrale del benchmark. Il rendimento del NAV per Azione è calcolato in riferimento all’ ”high water mark”. L’ “high water mark” è uguale al valore massimo tra (i) il più recente NAV massimo per Azione per il quale è stata corrisposta la commissione di performance e (ii) il primo “high water mark”. La commissione di performance relativa a ciascun trimestre sarà da pagare soltanto se l’ultimo NAV di detto trimestre è superiore all’ “high water mark”. L’ammontare della commissione di performance maturerà a ciascun calcolo del Valore Patrimoniale Netto in base all’ammontare delle azioni del Comparto in circolazione al momento del calcolo di detto Valore Patrimoniale Netto. In riferimento alle Azioni di Classe B: - una commissione fissa trimestrale al tasso annuo di 0,40% (+ IVA se applicabile) sul Valore Patrimoniale Netto del Comparto (fermo restando un minimo di EUR 15.000 (euro quindicimila) annuo per il Comparto), cui viene sottratto il compenso che la Società di Gestione deve versare al Distributore alla fine di ogni trimestre, calcolata sulla media del Valore Patrimoniale Netto settimanale delle attività totali nette del Comparto per ogni trimestre; - una commissione di performance annuale pari al 7,50% (+ IVA se applicabile) dell’outperformance del Comparto rispetto al benchmark Euribor 3 mesi + 100 punti base. Si ha outperformance del Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto rispetto al benchmark qualora il rendimento del Comparto sia di segno positivo e superiore al rendimento trimestrale del benchmark. Il Comparto pagherà il 7,50% della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e la cifra più alta tra lo 0% e il rendimento trimestrale del benchmark. Il rendimento del NAV per Azione è calcolato in riferimento all’ ”high water mark”. L’ “high water mark” è uguale al valore massimo tra (i) il più recente NAV massimo per Azione per il quale è stata corrisposta la commissione di performance e (ii) il primo “high water mark”. La commissione di performance relativa a ciascun 33 trimestre sarà da pagare soltanto se l’ultimo NAV di detto trimestre è superiore all’ “high water mark”. L’ammontare della commissione di performance maturerà a ciascun calcolo del Valore Patrimoniale Netto in base all’ammontare delle azioni del Comparto in circolazione al momento del calcolo di detto Valore Patrimoniale Netto. A titolo di corrispettivo per i servizi resi al Comparto Firmitudo Flexible Strategy, la Società di Gestione avrà diritto di ricevere dalla SICAV la seguente remunerazione: - una commissione fissa trimestrale al tasso annuo di 1,00% (+ IVA se applicabile) sul Valore Patrimoniale Netto del Comparto (fermo restando un minimo di EUR 15.000 (euro quindicimila) annuo per il Comparto), cui viene sottratto il compenso che la Società di Gestione deve versare al Distributore alla fine di ogni trimestre, calcolata sulla media del Valore Patrimoniale Netto settimanale delle attività totali nette del Comparto per ogni trimestre; - una commissione di performance annuale pari al 15% (+ IVA se applicabile) dell’outperformance del Comparto rispetto al benchmark Euribor 3 mesi + 100 punti base. Si ha outperformance del Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto rispetto al benchmark qualora il rendimento del Comparto sia di segno positivo e superiore al rendimento trimestrale del benchmark. Il Comparto pagherà il 10% della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e la cifra più alta tra lo 0% e il rendimento trimestrale del benchmark. Il rendimento del NAV per Azione è calcolato in riferimento all’ ”high water mark”. L’ “high water mark” è uguale al valore massimo tra (i) il più recente NAV massimo per Azione per il quale è stata corrisposta la commissione di performance e (ii) il primo “high water mark”. La commissione di performance relativa a ciascun trimestre sarà da pagare soltanto se l’ultimo NAV di detto trimestre è superiore all’ “high water mark”. L’ammontare della commissione di performance maturerà a ciascun calcolo del Valore Patrimoniale Netto in base all’ammontare delle azioni del Comparto in circolazione al momento del calcolo di detto Valore Patrimoniale Netto. Informazioni generali: ADEPA ASSET MANAGEMENT, S.A. (dal 21 gennaio 2017) La SICAV è gestita dal Consiglio di Amministrazione cui compete la responsabilità totale della gestione ed amministrazione della SICAV e dei relativi Comparti, di autorizzare la creazione dei Comparti e di fissare e monitorare le relative politiche e restrizioni di investimento. Il Consiglio di Amministrazione ha designato ADEPA Asset Management S.A. quale Società di Gestione della SICAV. La Società di Gestione è costituita come società per azioni a responsabilità limitata ("société anonyme") in base alle leggi del Gran Ducato di Lussemburgo. E’ stata costituita il 9 marzo 2006 per un periodo di tempo illimitato. L’atto costitutivo della Società di Gestione è stato pubblicato nel Mèmorial del 23 marzo 2006 e depositato presso il Registro del Commercio e delle Società, Lussemburgo in data 15 marzo 2006, dove può essere consultato e dove è possibile ottenerne copia. La sede legale della Società di Gestione si trova a Munsbach. Ai sensi e per gli effetti delle norme di cui al Capitolo 15 della Legge del 2010 e della Circolare CSSF 12/546, l’effettiva conduzione degli affari della Società di Gestione è stata conferita a delegati del consiglio di amministrazione della Società di Gestione, come indicato nel Prospetto. In ottemperanza alle nuove disposizioni della Direttiva OICVM V, e delle Circolari CSSF 10/437, 12/546 e della Circolare CSSF 14/587 modificata dalla Circolare CSSF 15/608, la Società di Gestione fissa, attua e mantiene una politica di remunerazione compatibile con l’efficace gestione dei rischi, politica che favorisce tale gestione e non favorisce l’assunzione di rischi eccessivi. La politica di remunerazione è allineata con la strategia della Società di Gestione, con i suoi obiettivi, valori e interessi di lungo termine, quali le prospettive di crescita sostenibile, e rispetta i principi che disciplinano il cliente e la protezione dell’investitore nel momento in cui vengono forniti i servizi. 34 La Società di Gestione aggiorna periodicamente la struttura della politica al fine di garantirne l’adeguatezza alla luce degli sviluppi della Società di Gestione e ottemperare all’obbligo di supervisione. Detta politica di remunerazione è allineata alla strategia aziendale, ai valori e interessi obiettivi della Società di Gestione e degli OICVM che gestisce e a quelli dei detentori di quote di tale OICVM, e include misure volte ad eliminare i conflitti di interesse. Laddove la remunerazione prevede un elemento variabile o un bonus assegnato in base a criteri di performance, la politica di remunerazione è strutturata in modo da raggiungere un giusto equilibrio tra gli elementi fissi e variabili. L’equilibrio dei vari elementi della remunerazione possono variare in base al dipendente interessato, alle condizioni di mercato e allo specifico ambiente in cui la Società di Gestione si trova ad operare. La Società di Gestione ha fissato un tetto massimo all’elemento variabile. L’elemento fisso della remunerazione rappresenta una quota sufficientemente ampia della remunerazione totale e consente alla Società di Gestione di attuare una politica di bonus completamente flessibile. In particolare, la Società di Gestione ha la facoltà di trattenere la totalità o una parte del bonus qualora i criteri di performance non siano stati completamente soddisfatti dal dipendente. La Società di Gestione può trattenere i bonus se la situazione economica si deteriora, specialmente se ciò potrebbe ripercuotersi sulla longevity (durata in carica) della Società di Gestione. Le componenti fisse e variabili della remunerazione totale sono opportunamente bilanciate. Qualora sia assegnato un bonus di grande rilievo (oltre duecentocinquantamila euro), il pagamento della porzione principale del bonus è ritardato per una minima frazione di tempo. L’ammontare del pagamento che viene dilazionato si basa sull’ammontare totale del bonus rispetto alla remunerazione totale. La porzione di bonus che è dilazionata tiene conto dei rischi associati alla ricompensa per la performance. La misura della performance futura compensata con la parte di bonus che è ritardata, viene aggiustata per il rischio. Quando la remunerazione varia con i livelli di performance, la remunerazione totale è calcolata combinando le valutazioni della performance del relativo dipendente, del relativo dipartimento operativo, ivi compresi i rischi e i risultati della Società di Gestione nel suo insieme. La valutazione della performance è fissata nell’ambito di un quadro pluriennale. Il fine della politica di remunerazione è di allineare gli obiettivi personali del dipendente agli obiettivi di lungo termine della Società di Gestione. Nel valutare le componenti della remunerazione legata alla performance, la Società di Gestione prende in considerazione la performance di lungo termine e tiene conto anche dei rischi connessi a detta performance. La misurazione della performance, quando viene utilizzata come base di calcolo del bonus, viene rettificata alla luce dei rischi attuali e futuri associati alla performance del sottostante, e tiene conto del costo del capitale impiegato e della liquidità che è necessaria. Nella valutazione della performance individuale, la Società di Gestione tiene conto di altri criteri, quali il rispetto delle norme e procedure interne, la conformità con i sistemi e meccanismi di controllo della Società di Gestione, nonché l’adempimento agli standard che disciplinano il rapporto tra cliente e investitore. Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione ha la responsabilità dell’implementazione della politica di remunerazione e della definizione delle procedure da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. Il Consiglio di Amministrazione fissa i principi generali che regolano la politica di remunerazione della Società di Gestione e vigila sulla sua attuazione. L’attuazione della politica di remunerazione è soggetta all’analisi interna, centralizzata e indipendente operata dalla funzione controllo (in primo luogo dal Compliance Officer (responsabile della conformità)), dalla gestione del rischio, dai controlli interni nonché dal dipartimento delle 35 Risorse Umane) a cadenza almeno annuale, allo scopo di verificare il rispetto delle altre politiche e procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione. I risultati di questa analisi sono portati all’attenzione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione di ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. stabilisce i livelli di remunerazione di tutti i membri della Società di Gestione. Nel fissare questi criteri, il Consiglio di Amministrazione prende in considerazione tutti gli elementi tipici della strategia della Società di Gestione, la strategia di assunzione del rischio e natura, portata e complessità delle attività della società. A seguito dell’introduzione della Direttiva OICVM V paragrafo 13, l’articolo 1 che modifica l’articolo 69 paragrafo 1 della Direttiva OICVM IV e la Legge del 2016, articolo 33, sono disponibili su un sito web (http://www.adepa.com/remuneration-policy/) e la copia cartacea sarà messa a disposizione gratuitamente e su richiesta in qualsiasi momento presso la sede legale di Adepa Asset Management S.A., Funzioni A norma del Capitolo 15 della legge del 2010, la Società di Gestione fornisce i seguenti servizi: • • • • attuazione della politica di investimento di ciascun Comparto, Gestione degli investimenti (compresa la consulenza sugli investimenti; conclusione di accordi; acquisto, vendita, scambio o consegna di tutte le tipologie di titoli trasferibili e/o altri tipi di attivi accettabili, esercizio di tutti i diritti di voto relativi ai valori mobiliari degli OICVM e OIC in gestione); Servizi amministrativi quali servizi legali, gestione del fondo e servizi contabili, indagini sui clienti, valutazione del portafoglio e pricing delle quote (comprese le dichiarazioni fiscali), monitoraggio degli adempimenti normativi, tenuta del registro dei possessori di quote, distribuzione di proventi, emissione e rimborso di quote, liquidazione di contratti (compresa la spedizione di certificati), tenuta dei registri delle transazioni; e Commercializzazione e distribuzione in Lussemburgo e/o all’estero di quote o azioni di OICVM e/o OIC. La Società di Gestione può delegare a terzi, ai fini di rendere più efficiente la conduzione dei loro affari, la facoltà di svolgere per suo conto una o più delle sue funzioni nel rispetto del Regolamento di Gestione e delle norme di cui al Capitolo 15 della Legge del 2010. A titolo di corrispettivo per i servizi resi in relazione ai Comparti VIS, European Flexible Dynamic, Firmitudo Flexible Strategy, Aletti Multi-Asset e Havilland Multi-Asset, la Società di Gestione avrà diritto di percepire dalla SICAV la seguente remunerazione: A) Commissione di gestione basata sul patrimonio netto della SICAV per quanto riguarda i seguenti comparti: • BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND – VIS (da qui in avanti “VIS”); • BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND – European Flexible Dynamic (da qui in avanti “European Flexible Dynamic”); • BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND – Firmitudo Flexible Strategy (da qui in avanti “Firmitudo Flexible Strategy”); • La Commissione di Gestione relativa ai suddetti Comparti è la seguente: ManCo Fee out AuMYear per l’ammontare fino a: 0,05% (Pagabile mensilmente, IVA non applicabile) • La Commissione Amministrativa per la Gestione del Rischio (RM) relativa ai predetti Comparti è la seguente: 36 Delega piena della Funzione Gestione del Rischio per l’ammontare di 375 EUR / mese / Comparto (Pagabile mensilmente, IVA non applicabile) • Elaborazione del Key Investor Information Document (KIID) e commissioni di mantenimento sono le seguenti: Rielaborazione del KIID: EUR 200/ Classe di Azioni attiva (una tantum) Monitoraggio corrente: EUR 150/anno/ Classe di Azioni attiva • Le Statutory and Regulatory Fees (Commissioni di Rendicontazione previsto da Leggi e Normative) sono le seguenti: Statutory and Regulatory Fees: EUR 1.500/Anno/Comparto (Pagabile annualmente, IVA non applicabile) B) Commissione di gestione basata sull’attivo netto della SICAV per i seguenti Comparti: • • BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND - Aletti Multi-Asset Capital Preservation (da qui in avanti “Aletti Multi - Asset”) BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND - Havilland Multi Asset Macro Fund (da qui in avanti “Havilland Multi - Asset”) La Commissione di gestione relativa ai predetti Comparti è la seguente: ManCo Fee out AuMYear per l’ammontare fino a: 0,06% (commissione minima fissa pari a 20.000 EUR/Anno/Comparto) (Pagabile mensilmente, IVA non applicabile) La Società di Gestione ha delegato le funzioni di Agente di Registrazione e Agente per i Trasferimenti/Agente di Pagamento, agente per la Distribuzione e il Marketing della SICAV a Banque Havilland Institutional Services S.A. I CONSULENTI PER GLI INVESTIMENTI Fermo restando il controllo generale e la responsabilità finale della Società di Gestionela Società di Gestione oppure il Gestore degli Investimenti, previo consenso della Società di Gestione, può designare un consulente per gli investimenti con il compito di fornire pareri quotidiani in merito alle transazioni dei Comparti. Se del caso, il consulente per gli investimenti percepirà una percentuale annuale dell’attivo netto del Comparto prelevata dalla Commissione per la Gestione degli Investimenti (“Commissione per la Consulenza sugli Investimenti”) E’ stato stipulato un Investment Advisory Agreement, suscettibile di essere modificato di volta in volta, per un periodo di tempo indeterminato, tra la Società di Gestione e KRAEMER, SCHWAB & CO AG INVESTMENT MANAGEMENT. (fino al 20 gennaio 2017) Ciascuna parte può recedere dal suddetto Agreement con un preavviso scritto di tre (3) mesi. La sede legale è in 7, Lauriedstrasse, CH-6300 Zug, Svizzera. 37 Lo scopo principale del Consulente per gli Investimenti è la prestazione di servizi di consulenza finanziaria e di consulenza per gli investimenti. Secondo quanto stabilito nel suddetto Agreement, il Consulente per gli Investimenti fornirà alla Società di Gestione informazioni economiche e finanziarie e raccomandazioni riguardanti gli investimenti della SICAV. La Società di Gestione sarà sempre libera di seguire o meno le raccomandazioni o i pareri dati dal Consulente per gli Investimenti. Quale corrispettivo dei servizi resi con riferimento al Comparto VIS, il Consulente di Investimento avrà diritto di ricevere dalla Società di Gestione la seguente remunerazione: Una commissione fissa trimestrale al tasso massimo annuale dello 0,85% (+ IVA se applicabile) sul Valore Patrimoniale Netto del Comparto, avendo dedotto la remunerazione spettante alla Società di Gestione e la remunerazione che la Società di Gestione deve riconoscere al Distributore alla fine di ogni trimestre, calcolata in base alla media del Valore Patrimoniale Netto settimanale delle attività totali nette del Comparto per ciascun trimestre; Una commissione di performance trimestrale pari al 15% (+ IVA se applicabile) dell’outperformance del Comparto rispetto al benchmark costituito dall’ Euribor 3M. Si ha outperformance del Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto rispetto al benchmark qualora il rendimento del Comparto sia di segno positivo e superiore al rendimento trimestrale del benchmark. Il Comparto pagherà il 15% della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e la cifra più alta tra lo 0% e il rendimento trimestrale del benchmark. Il rendimento del NAV per Azione è calcolato in riferimento all’ ”high water mark”. L’ “high water mark” è uguale al valore massimo tra (i) il più recente NAV massimo per Azione per il quale è stata corrisposta la commissione di performance e (ii) il primo “high water mark”. La commissione di performance relativa a ciascun trimestre sarà da pagare soltanto se l’ultimo NAV di detto trimestre è superiore all’ “high water mark”. L’ammontare della commissione di performance maturerà a ciascun calcolo del Valore Patrimoniale Netto basato sull’ammontare delle azioni in circolazione del Comparto al momento del calcolo del Valore Patrimoniale Netto. E’ stato stipulato un Investment Advisory Agreement, suscettibile di essere modificato di volta in volta, per un periodo di tempo indeterminato, tra la Società di Gestione e PER4M S.A. Il suddetto Agreement è stato rescisso il 15 novembre 2016 in seguito alla liquidazione forzata. La sede legale di PER4M S.A. è al 6, Via Carlo Maderno CH-6900 Lugano, Svizzera. Lo scopo principale del Consulente per gli Investimenti è la prestazione di servizi di consulenza finanziaria e di consulenza per gli investimenti. Secondo quanto stabilito nel suddetto Agreement, il Consulente per gli Investimenti fornirà alla Società di Gestione informazioni economiche e finanziarie e raccomandazioni riguardanti gli investimenti della SICAV. La Società di Gestione sarà sempre libera di seguire o meno le raccomandazioni o i pareri dati dal Consulente per gli Investimenti. IL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI La Società di Gestione ha nominato i seguenti gestori degli investimenti per i rispettivi comparti: • Banca Aletti et C. (Suisse) S.A. nominata Gestore degli Investimenti in riferimento ai Comparti Firmitudo Flexible Strategy e Aletti Multi – Asset • Banque Havilland S.A. – UK Branch. nominata Gestore degli Investimenti in riferimento al Comparto Havilland Multi - Asset 38 con il compito di agire come gestore degli investimenti ed eseguire, sotto il controllo generale e la responsabilità finale della Società di Gestione, investimenti discrezionali in caso di investimento e reinvestimento degli attivi di ciascun Comparto. I Gestori degli investimenti assumono le decisioni di investimento per ciascun Comparto ed emettono ordini di acquisto e di vendita per le operazioni del Comparto. Nei limiti consentiti dalle vigenti leggi, detti ordini possono essere impartiti a intermediari, comprese le società consociate del Gestore degli Investimenti. Il Gestore degli Investimenti si avvale della ricerca e della competenza delle sue società per la gestione patrimoniale consociate per quanto concerne le decisioni e la gestione di portafoglio relative a taluni valori mobiliari della SICAV. Fermo restando la sua completa responsabilità, controllo e supervisione, il Gestore degli Investimenti, può delegare a un Sub-gestore degli investimenti, a proprie spese e previo consenso della Società di Gestione, la gestione di altre strategie di investimento relative alla SICAV o ad un qualsiasi Comparto. Ciascuna parte può recedere dal suddetto Agreement con un preavviso scritto di 3 (tre) mesi. Lo scopo principale dei Gestori degli Investimenti è la prestazione di servizi di gestione degli investimenti. Secondo quanto stabilito negli Agreements, i Gestori degli Investimenti dovranno gestire, sotto la vigilanza della Società di Gestione, le attività dei Comparti Firmitudo Flexible Strategy, Aletti MultiAsset e Havilland Multi- Asset in conformità alle rispettive politiche di investimento e limiti di investimento. A titolo di corrispettivo per i servizi resi al Comparto Firmitudo Flexible Strategy e Aletti Multi- Asset, il Gestore degli Investimenti (Banca Aletti et C. (Suisse) S.A.) avrà diritto di ricevere dalla Società di Gestione la seguente remunerazione: Comparto Firmitudo Flexible Strategy: In riferimento alle Azioni di Classe A: Una commissione fissa trimestrale al tasso massimo annuale di 1,00% (+ IVA se applicabile) sul Valore Patrimoniale Netto del Comparto, avendo dedotto la remunerazione della Società di Gestione e la remunerazione che la Società di Gestione deve riconoscere al Distributore alla fine di ogni trimestre, calcolata in base alla media del Valore Patrimoniale Netto settimanale delle attività totali nette del Comparto per ciascun trimestre; Una commissione di performance annuale pari al 15% (+ IVA se applicabile) dell’outperformance del Comparto rispetto al benchmark: Euribor 3 mesi + 100 punti base. Si ha outperformance del Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto rispetto al benchmark qualora il rendimento del Comparto sia di segno positivo e superiore al rendimento trimestrale del benchmark. Il Comparto pagherà il 10% della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e la cifra più alta tra lo 0% e il rendimento trimestrale del benchmark. Il rendimento del NAV per Azione è calcolato in riferimento all’ ”high water mark”. L’ “high water mark” è uguale al valore massimo tra (i) il più recente NAV massimo per Azione per il quale è stata corrisposta la commissione di performance e (ii) il primo “high water mark”. La commissione di performance relativa a ciascun trimestre sarà da pagare soltanto se l’ultimo NAV di detto trimestre è superiore all’ “high water mark”. L’ammontare della commissione di performance maturerà a ciascun calcolo del Valore Patrimoniale Netto in base all’ammontare delle azioni del Comparto in circolazione al momento del calcolo di detto Valore Patrimoniale Netto. In riferimento alle Azioni di Classe B: Una commissione fissa trimestrale al tasso massimo annuale di 0,50% (+ IVA se applicabile) sul Valore Patrimoniale Netto del Comparto, avendo dedotto la remunerazione della Società di Gestione e la remunerazione che la Società di Gestione deve riconoscere al Distributore alla fine di 39 ogni trimestre, calcolata in base alla media del Valore Patrimoniale Netto settimanale delle attività totali nette del Comparto per ciascun trimestre; Una commissione di performance annuale pari al 7,5% (+ IVA se applicabile) dell’outperformance del Comparto rispetto al benchmark: Euribor 3 mesi + 100 punti base. Si ha outperformance del Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto rispetto al benchmark qualora il rendimento del Comparto sia di segno positivo e superiore al rendimento trimestrale del benchmark. Il Comparto pagherà il 10% della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e la cifra più alta tra lo 0% e il rendimento trimestrale del benchmark. Il rendimento del NAV per Azione è calcolato in riferimento all’ ”high water mark”. L’ “high water mark” è uguale al valore massimo tra (i) il più recente NAV massimo per Azione per il quale è stata corrisposta la commissione di performance e (ii) il primo “high water mark”. La commissione di performance relativa a ciascun trimestre sarà da pagare soltanto se l’ultimo NAV di detto trimestre è superiore all’ “high water mark”. L’ammontare della commissione di performance maturerà a ciascun calcolo del Valore Patrimoniale Netto in base all’ammontare delle azioni del Comparto in circolazione al momento del calcolo di detto Valore Patrimoniale Netto. Comparto Aletti Multi-Asset Una commissione fissa trimestrale al tasso massimo annuale di 0,50% (+ IVA se applicabile) sul Valore Patrimoniale Netto del Comparto, avendo dedotto la remunerazione della Società di Gestione e la remunerazione che la Società di Gestione deve riconoscere al Distributore prima della fine di ciascun mese successivo, calcolata in base alla media del Valore Patrimoniale Netto settimanale delle attività totali nette del Comparto per ciascun trimestre; - Una commissione di overperformance annuale del Comparto pari al 20% basata sulla differenza tra il NAV corrente e l’high water mark (HWM). Si ha overperformance del Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto rispetto all’ high water mark se il rendimento del Comparto è di segno positivo. Il rendimento del Valore Patrimoniale Netto per Azione è calcolato in riferimento all’ “High Water Mark”. L’high water mark è uguale al NAV per Azione iniziale capitalizzato all’ hurdle rate (i) oppure all’ultimo NAV per Azione più elevato in base al quale è stata pagata la commissione di performance capitalizzata all’hurdle rate (ii). L’ “hurdle rate” è il valore massimo tra zero e la variazione percentuale dell’indice FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index nel periodo di riferimento + 100 punti base. La Commissione di Performance per ciascun anno si dovrà pagare soltanto se l’ultimo NAV di detto anno supera l’High Water Mark. L’ammontare della commissione di performance maturerà a ciascun calcolo del Valore Patrimoniale Netto in base all’ammontare delle azioni del Comparto in circolazione al momento del calcolo di detto Valore Patrimoniale Netto. A titolo di corrispettivo per i servizi resi al Comparto Havilland Multi-Asset, il Gestore degli Investimenti (Banque Havilland – UK Branch) avrà diritto di ricevere dalla Società di Gestione la seguente remunerazione: Una commissione fissa trimestrale al tasso massimo annuale di 0,715% (+ IVA se applicabile) sul Valore Patrimoniale Netto del Comparto, avendo dedotto la remunerazione che la Società di Gestione deve riconoscere al Distributore e da pagare prima della fine di ciascun mese successivo, calcolata in base alla media del Valore Patrimoniale Netto settimanale delle attività totali nette del Comparto per ciascun mese. LA BANCA DEPOSITARIA Banque Havilland Institutional Services S.A., già Banco Popolare Luxembourg S.A., in quanto Banca Depositaria (la "Banca Depositaria") è stata nominata depositaria con il compito di fornire alla SICAV servizi di deposito, custodia, regolamento e taluni altri servizi associati. La Banca Depositaria è stata costituita in Lussemburgo nel maggio 1994 con il numero B 47.796 in forma di società per azioni (société anonyme) ed ha la sede legale al 35a, Avenue J.F. Kennedy, L – 40 1855 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo. Fin dalla sua costituzione ha sempre svolto attività di banca. Ai sensi della Direttiva OICVM, la Banca Depositaria garantirà inoltre che: a) l’emissione, il rimborso e l’annullamento delle Azioni effettuato dalla SICAV o per suo conto, si realizzino nel rispetto della Legge del 2010, dello Statuto e del Prospetto; b) il valore per Azione della SICAV sia calcolato nel rispetto della Legge del 2010, dello Statuto e del Prospetto; c) eseguirà, oppure ove applicabile, farà in modo che una banca subdepositaria o altra banca depositaria eseguiranno le istruzioni della SICAV o della Società di Gestione, a meno che non confliggano con la Legge del 2010, lo Statuto e il Prospetto; d) nelle transazioni che coinvolgono gli attivi della SICAV, il corrispettivo sia le sia rimesso entro i normali limiti di tempo; e e) i proventi della SICAV siano destinati nel modo previsto dalla Legge del 2010, dallo Statuto e dal Prospetto. La Banca Depositaria può affidare la totalità o una parte degli attivi della SICAV che ha in custodia alle banche subdepositarie come stabilito di volta in volta dalla Banca Depositaria. Salvo per quanto previsto dalla Direttiva OICVM, la responsabilità della Banca Depositaria non sarà sminuita per il fatto di avere affidato a terzi la totalità o una parte degli attivi in sua custodia. La Banca Depositaria si farà carico delle sue funzioni e responsabilità in conformità alla Direttiva OICVM come meglio specificato nel depositary agreement separato stipulato con la SICAV ( per maggiori informazioni si rimanda alla sezione che illustra in dettaglio il suddetto agreement). Il Depositary Agreement La SICAV ha assegnato alla Banca Depositaria le funzioni di depositaria ai sensi del contratto di banca depositaria datato 16 giugno 2016 (e detto accordo, di volta in volta modificato è il “Depositary Agreement”). La Banca Depositaria dovrà disimpegnare tutti i doveri e le obbligazioni di depositario previste dalla Direttiva OICVM, come illustrate nel Depositary Agreement. Il Depositary Agreement può essere rescisso per iscritto con un preavviso di 90 giorni da ciascuna delle parti. Prima che scada il periodo di preavviso la SICAV proporrà un nuovo depositario che soddisfi i requisiti della Direttiva OICVM e al quale dovranno essere trasferiti gli attivi della SICAV e che subentrerà alla Banca Depositaria nelle mansioni di depositario della SICAV. La SICAV farà tutto il possibile per trovare un depositario sostitutivo idoneo, e fino a quando detto sostituto non sarà designato, la Banca Depositaria continuerà a disimpegnare i servizi previsti dal Depositary Agreement. La Banca Depositaria sarà responsabile della custodia in sicurezza e della verifica della titolarità degli attivi della SICAV, del monitoraggio dei flussi di cassa e della vigilanza prevista dalla Direttiva. Nello svolgimento del ruolo di depositaria, la Banca Depositaria opererà in forma svincolata dalla SICAV ed esclusivamente nell’interesse della SICAV e dei relativi investitori. 41 La Banca Depositaria è responsabile verso la SICAV o i suoi investitori per la perdita di strumenti finanziari mantenuti in custodia dalla Banca Depositaria stessa o dai suoi delegati. Tuttavia, la Banca Depositaria non sarà responsabile qualora sia in grado di dimostrare che la perdita è avvenuta a seguito di un evento esterno al di fuori del suo diligente controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante la messa in opera di tutti i ragionevoli tentativi volti a contrastare detta perdita. La Banca Depositaria è altresì responsabile verso la SICAV o i suoi investitori di tutte le altre perdite subite da costoro in conseguenza del suo comportamento negligente o doloso nel corretto adempimento dei suoi doveri previsti dalla Direttiva OICVM. Conflitto di Interessi Nel quadro del normale svolgimento dell’attività di custodia globale, la Banca Depositaria potrebbe di volta in volta avere concluso accordi con altri clienti, fondi o altri soggetti terzi concernenti la prestazione di servizi di custodia di sicurezza e servizi correlati. All’interno di un gruppo bancario multiservizio, potrebbero insorgere di tanto in tanto conflitti tra la Banca Depositaria e i suoi delegati alla custodia di sicurezza; per esempio, quando il delegato nominato è una società di un gruppo collegato e fornisce un prodotto o servizio ad un fondo e possiede un interesse finanziario o aziendale in tale prodotto o servizio oppure quando il delegato nominato è una società di un gruppo collegato che percepisce un compenso per altri prodotti o servizi di custodia forniti ai fondi, per esempio servizi di cambio di valute, prestito titoli, pricing o valutazione. In caso di potenziali conflitti di interesse eventualmente insorti nel corso della normale attività, la Banca Depositaria dovrà tenere sempre presente le sue obbligazioni previste dalle vigenti leggi, ivi compreso quelle di cui all’Articolo 25 della Direttiva OICVM. A titolo di corrispettivo per i suddetti servizi la Banca Depositaria avrà diritto di ricevere dalla SICAV la seguente remunerazione: Una commissione fissa mensile al tasso massimo annuale di 0,06% (+ IVA se applicabile) sul Valore Patrimoniale Netto del Comparto (fermo restando una somma minima di EUR 20.000 per anno), da versare prima della fine di ciascun mese seguente, calcolata in base alla media del Valore Patrimoniale Netto settimanale delle attività totali nette del Comparto per ciascun mese; - Commissione di Prenotazione (booking fee) fino a EUR 20 per operazione AMMINISTRAZIONE CENTRALE BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES Amministratore della SICAV fino al 20 gennaio 2017. S.A., continuerà ad essere l’Agente ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. (con decorrenza 21 gennaio 2017) è stata designata Agente Amministratore della SICAV ai sensi del Management Company Agreement suscettibile di essere modificato di volta in volta, stipulato con la Società di Gestione per una durata indeterminata. Ogni parte può rescindere detto Agreement con un preavviso di 90 giorni. In base al suddetto Agreement ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A., presterà alla SICAV servizi di amministrazione tra cui, a titolo di esempio, la tenuta dei libri contabili, la tenuta del libro soci, e il calcolo del Valore Patrimoniale Netto. A titolo di corrispettivo per i suddetti servizi ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. percepirà la seguente commissione: 42 Commissione di amministrazione: fino a 0,06% del patrimonio netto della SICAV (commissione fissa minima pari a EUR 20.000 annui sul NAV giornaliero) (Pagabile mensilmente, IVA non applicabile) AGENTE PER LA REGISTRAZIONE E I TRASFERIMENTI / AGENTE DI PAGAMENTO, AGENTE DOMICILIATARIO E AGENTE SOCIETARIO BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A. è stata designata agente per la registrazione e i trasferimenti/agente di pagamento, agente domiciliatario e agente societario della SICAV ai sensi dei relativi agreements, suscettibili di essere modificati di volta in volta, stipulati con la Società di Gestione per una durata indeterminata. Ogni parte può rescindere i predetto Agreement con un preavviso di 90 giorni. In base ai suddetti Agreements BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A. deve fornire alla SICAV: a) Servizi di agente per la registrazione e i trasferimenti/agente di pagamento, servizi di tenuta del libro soci, esecuzione delle sottoscrizioni e di rimborso delle azioni. A titolo di corrispettivo per i suddetti servizi BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A. percepirà dalla SICAV una commissione annuale fissa fino a EUR 1.000 per Comparto. b) Servizi Domiciliatari e Societari A titolo di corrispettivo per i suddetti servizi BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A. percepirà dalla SICAV una commissione annuale fissa fino a EUR 4.500 per Comparto. IL DISTRIBUTORE La Società di Gestione può designare qualsiasi soggetto come Distributore Globale (il “Distributore Globale”) per la distribuzione delle Quote in tutti i paesi in cui è permessa l’offerta e la vendita di dette Quote, fermo restando il diritto della Società di Gestione di controllare la distribuzione generale in taluni paesi. Il Distributore Globale ha la facoltà volta per volta di nominare subdistributori (ognuno un “Subdistributore”). I compiti del Distributore Globale e degli eventuali Subdistributori si limiteranno al trasferimento delle richieste che riguardano gli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione all’Agente per la Registrazione della SICAV e all’agente di trasferimento in Lussemburgo. Il Distributore Globale e gli eventuali Subdistributori non possono cancellare gli ordini pervenuti oppure svolgere funzioni correlate al trattamento individuale degli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione. Gli investitori devono essere consapevoli che le sottoscrizioni di azioni e le richieste di rimborso o conversione possono essere eseguite tramite il Distributore Globale oppure direttamente tramite la SICAV. BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A. ha accettato il mandato di Distributore Globale. A tal fine è stato stipulato il Distribution Agreement , suscettibile di essere modificato di 43 volta in volta, tra la Società di Gestione e BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A. per una durata indeterminata. Il Distributore Globale esercita l’attività di commercializzazione, collocamento e vendita di azioni della SICAV al fine di raccogliere gli ordini di sottoscrizione di azioni. Pertanto, il Distributore Globale è autorizzato a ricevere ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso dagli investitori per conto della SICAV, e ad offrire le azioni ad un prezzo di sottoscrizione basato sul Valore Patrimoniale Netto per Azione in vigore. Il Distributore Globale trasmetterà al conservatore del registro e agente per i trasferimenti della SICAV tutte le richieste di emissione e rimborso di azioni. Il Distributore Globale è altresì autorizzato a ricevere ed effettuare il pagamento degli ordini di emissione e rimborso di azioni. Gli investitori devono essere consapevoli che le sottoscrizioni di azioni possono essere effettuate per il tramite del Distributore o direttamente alla SICAV. In relazione ai suddetti servizi, il Distributore Globale riceverà dalla SICAV il seguente compenso: - una commissione fissa mensile al tasso massimo annuale di 0,015% (+ IVA se applicabile) sul Valore Patrimoniale Netto del Comparto pagabile prima della fine di ciascun mese successivo calcolata in base alla media del Valore Patrimoniale Netto settimanale del patrimonio netto totale del Comparto per ciascun mese. ONERI Alla SICAV sono addebitate altresì tutte le seguenti spese, ivi comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo: - tutte le commissioni dovute alla Società di Gestione e alla Banca Depositaria; - tutte le imposte dovute sugli attivi, sul reddito e le spese addebitabili alla SICAV; - le commissioni bancarie ordinarie e i costi dell’attività di intermediazione derivanti dalle operazioni commerciali effettuate dalla SICAV; - tutti gli onorari dovuti alla Società di Revisione e ai Consulenti Legali della SICAV; - tutti i costi di pubblicazione e le spese relative alle informative fornite agli azionisti; in particolare le spese per la stampa e per la distribuzione delle relazioni annuali, di quelle semestrali e dei prospetti o dei KIID; - tutti i costi sostenuti per registrare e mantenere la registrazione della SICAV presso le agenzie governative e presso le varie borse; - tutte le spese sostenute per la gestione e l’operatività della SICAV, a titolo esemplificativo e non esaustivo per i servizi di tenuta dei libri contabili e di determinazione del Valore Patrimoniale Netto. Tutte le spese ordinarie sono pagate innanzitutto con il reddito corrente e ove questo non fosse sufficiente, con le plusvalenze realizzate e, in caso di bisogno, con gli attivi della SICAV. DISPOSIZIONI CONTRO IL RICICLAGGIO DEL DENARO Al fine di contribuire alla lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, la SICAV, la Società di Gestione e l’Amministrazione Centrale si atterrano sempre agli obblighi imposti dalle vigenti leggi, norme, regolamenti e circolari aventi ad oggetto la prevenzione del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo. 44 Inoltre, la SICAV è giuridicamente responsabile di identificare l’origine dei fondi trasferiti. Le sottoscrizioni potranno essere temporaneamente sospese fino a quando i fondi non saranno stati correttamente identificati. E’ generalmente accettato che i professionisti dell’investimento e le istituzioni del settore finanziario aventi sede in paesi che aderiscono alle conclusioni del rapporto FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) hanno l’obbligo di mettere in atto una procedura di identificazione simile a quella richiesta dalla Legge lussemburghese. Per quanto riguarda la richiesta, o il trasferimento o il rimborso di azioni, la SICAV e/o l’Amministrazione Centrale possono richiedere in qualunque momento la suddetta documentazione, come riterranno più opportuno. La mancata presentazione di dette informazioni potrà comportare il mancato trattamento della richiesta. COMUNICAZIONI Le comunicazioni agli azionisti sono disponibili presso la sede legale della SICAV e presso la Banca Depositaria. Se previsto dalla legge, le comunicazioni saranno anche pubblicate nel “Memorial, Recueil des Sociétés et Associations”, in un quotidiano lussemburghese e in un giornale di vasta diffusione. Il Valore Patrimoniale Netto, i prezzi di emissione e di rimborso delle azioni sono sempre disponibili presso la sede legale della SICAV e presso la Banca Depositaria e sono pubblicati, ove richiesto dalla legge, in Lussemburgo su un quotidiano locale e in un altro giornale di larga tiratura. Le relazioni annuali certificate, contenenti tra l’altro la situazione patrimoniale della SICAV, il numero di azioni in circolazione, il numero delle azioni emesse e rimborsate dalla data della precedente relazione e le relazioni semestrali non certificate, sono messe a disposizione presso la sede legale della SICAV non oltre il quarto mese successivo al termine dell’esercizio sociale nel caso di relazioni annuali e, a partire dal secondo mese dalla fine del semestre, per le relazioni semestrali. Qualora l’assemblea degli azionisti deliberi la messa in liquidazione della SICAV, la liquidazione sarà condotta da uno o più liquidatori nominati dalla stessa assemblea che ha deliberato la liquidazione e che determina i poteri e il compenso dei liquidatori. Il liquidatore (o i liquidatori) nell’interesse degli azionisti dovrà/dovranno liquidare le attività della SICAV e distribuire loro il ricavato netto della liquidazione (dedotte le spese di liquidazione e gli altri oneri) in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alla SICAV. Le somme liquidate e non riscosse prontamente da un azionista alla chiusura della liquidazione saranno depositate in garanzia presso la Cassa di Commercio (Caisse de Consignation). Le somme in deposito non richieste prima della scadenza dei termini di prescrizione non saranno più reclamabili ai sensi delle normative vigenti in Lussemburgo. DOCUMENTI Presso la sede legale della SICAV e presso la Banca Depositaria possono essere consultati i seguenti documenti: a) lo Statuto della SICAV; b) il Management Company Agreement stipulato tra la SICAV e ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A.; c) l’Investment Advisory Agreement stipulato tra BANCA ALETTI & C. (SUISSE) S.A. e BANCA ALETTI & C. S.p.A.; 45 d) l’Investment Advisory Agreement stipulato tra ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. e KRAEMER, SCHWAB & CO AG INVESTMENT MANAGEMENT e) l’Investment Advisory Agreement stipulato tra ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. e PER4M S.A. f) l’Investment Management Agreement stipulato tra ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. e BANCA ALETTI & C. (SUISSE) S.A.; g) l’Investment Management Agreement stipulato tra ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. e BANQUE HAVILLAND S.A. – UK BRANCH h) il Transfer & Registrar Agent and Domiciliation Agent Agreement tra la SICAV e ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. e BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A.; i) il Depositary Agreement stipulato tra la SICAV e BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A.; j) il Paying Agent Agreement stipulato tra la SICAV e BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A.; k) il Global Distribution Agreement stipulato tra ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. e BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A.; e l) le relazioni finanziarie periodiche. Su richiesta, la copia dello Statuto, dei KIID e delle relazioni finanziarie periodiche viene rilasciata gratuitamente presso la sede legale della SICAV e della Banca Depositaria. 46