Avv Russo-Chiarimenti

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Avv Russo-Chiarimenti
Dopo il Convegno “Il punto sul Decreto Balduzzi e lo Sport Dilettantistico dopo il Jobs Act”, organizzato
il 20 novembre al Q.re Savena dalla Consulta dello Sport e dal Comune di Bologna, ho incontrato nel suo Studio
di Piazza Trento e Trieste, 2 a Bologna il relatore, l’Avvocato Ernesto Russo ([email protected] ).
All’Avvocato ho posto alcuni quesiti per analizzare come si applica la normativa alla realtà delle ns
manifestazioni, siano solo Camminate o anche con la sezione Competitiva.
Avvocato Russo, partiamo dal problema della certificazione medica, argomento che si cominciò a trattare già
con la “Legge n. 1099/1971 – Tutela Sanitaria dell’attività sportiva”. Il primo e più importante quesito sul quale
necessita chiarezza è la definizione dell’esatta tipologia di manifestazione e, quindi, del relativo certificato.
D.
Possiamo dire che, dalla originale e semplice divisione tra “agonista” e “non-agonista”, oggi
siamo arrivati ad un numero maggiore di definizioni ??
R.
Esatto. Con il D.M. 24/04/2013 “Balduzzi” sono identificate 4 tipologie di attività fisica e sportiva
1
attività sportiva agonistica per la quale è richiesta la certificazione di idoneità agonistica alla
pratica di quella determinata disciplina
2
attività sportiva non agonistica per la quale è richiesta una generica certificazione
preventiva di idoneità alla pratica sportiva
3
attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare che richiede certificazione
preventiva
4
attività ludicomotoria o amatoriale che non richiede alcuna certificazione preventiva di
idoneità
D.
Le manifestazioni Bolognesi prevedono o solo la Camminata o, in concomitanza, anche una
sezione Competitiva. Poiché la qualificazione agonistica (D.M. 18/02/1982 – Norme per la tutela
sanitaria dell’attività sportiva agonista) è demandata alle Federazioni sportive nazionali (nel ns caso
FIDAL) o agli Enti Sportivi riconosciuti, sappiamo che questo tipo di certificazione (agonista)
prevede una serie di esami ben specifici. Parliamo quindi di Camminate non competitive. Nella ns
Provincia ne contiamo circa 100, gestite da un Comitato di Coordinamento Podistico che
annualmente stila un Calendario.
Da oltre un decennio gli Organizzatori hanno come normativa di riferimento la Delibera n.775/2004
G.R. Emilia Romagna e la Delibera n. 9/2005 G.R. Emilia Romagna che, come confermato negli
incontri avuti in Regione, hanno identificato l’attività come ludicomotoria. Possiamo ancora
considerarla tale ??
R.
La citata Delibera 9/2005 identifica come “attività sportiva non-agonistica quella che tra le sue
caratteristiche sia sistematica e continuativa, e sia sviluppata secondo gli indirizzi sportivi della Federazione,
Disciplina, Ente di appartenenza, ….”. La classificazione eventualmente attribuita dal Comitato di
Coordinamento Podistico, non essendo affiliato e/o riconosciuto da Federazioni, Discipline o EPS, non può di per
sé essere dirimente anche se i caratteri di sistematicità e continuità possono essere individuati proprio
nello stilare un Calendario.
D.
Sul D.M. 24/04/2013 “Balduzzi” art.2 c.1 appare la definizione di “amatoriale” come
sinonimo di ludicomotoria e come “attività finalizzata al raggiungimento e mantenimento del
benessere psico-fisico della persona”, (ribadito nella Nota Ministero della Salute 17/06/2015); in
pratica la funzione sociale e di aggregazione, se vogliamo di wellness che svolgono le ns
Camminate. Lo stesso parla però di “soggetti non tesserati”. Alle ns Camminate, oltre a quanti non
hanno nessuna forma di tesseramento (il Comitato non prevede un proprio tesseramento per
partecipare alle singole Camminate), ne abbiamo altrettanti (e forse di più) che invece sono anche
tesserati FIDAL o EPS, per l’attività agonistica che svolgono in altre circostanze ed anche in altri
sport. L’Organizzatore della ludicomotoria, all’atto dell’iscrizione, non può evidentemente sapere chi
e quanti sono tesserati a vario titolo.
A questo punto il carattere di amatoriale/ludicomotoria vale se partecipano solo non tesserati ??
Agli stessi tesserati dovrà essere vietata la partecipazione o, nel caso, possiamo considerare la
Camminata come “aperta a tutti”, tesserati e non intendendo in questo caso i tesserati come
partecipanti ad una iniziativa attività finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere
psico-fisico della persona e non al risultato tecnico, come in una Competitiva ??
R.
Ove la partecipazione alla camminata non sia riservata a soggetti tesserati risulta indifferente
l’eventuale tesseramento alla FIDAL o EPS da parte di ciascuno dei partecipanti in quanto non sarebbe
condizione necessaria per la partecipazione alla manifestazione.
D.
Molte Camminate, inserite nel Calendario del Comitato, sono organizzate da realtà fuori
dall’ambito sportivo; penso ad esempio ai Comitati Sagra, o a quelli per la rivalutazione di Chiese o
monumenti storici, piuttosto che a Pro Loco. Questi, al pari del Comitato, non hanno affiliazioni o
tesseramenti né svolgono attività Federali e/o con EPS e quindi riterrei che le iniziative da loro
organizzate si possano definire ludicomotorie.
Ma nel caso di Società che comunque sono affiliate al Coni tramite la FIDAL o EPS e che organizzino
Camminate, queste vengono viste più con il profilo dell’attività Federale e quindi tutte le loro
iniziative necessitano di certificato non-agonistico o continua a prevalere il carattere ludicomotorio,
inteso sempre come benessere personale senza finalità di prestazione sportiva ??
R.
Allo stato non può affermarsi con certezza che questo genere di attività possa definirsi ludico-motorie
anche se organizzato da società sportive riconosciute dal Coni. Anzi, v’è da rilevare che il nuovo Statuto FIDAL
introduce esplicitamente gli “amatori” tra i tesserati svolgenti attività a carattere ludico-motorio in maniera non
organizzata e continuativa. Dovrà essere il Coni a dare indicazioni a Federazioni ed EPS per distinguere le
attività sportive non agonistiche da quelle ludico-motorie per cui non è obbligatoria la certificazione medica. E
per farlo avrà tempo sino al 31 maggio 2016 come recentemente comunicato anche dal Ministero della Salute
con propria nota del 28 ottobre 2015.
D.
In alcuni casi le Camminate prevedono percorsi di 20 o più chilometri, pur non competitivi e
senza classifica. Sono distanze che il D.M. 24/04/2013 “BALDUZZI” ha inteso inserire normare,
giusto ?
R.
Lo ha fatto e con un richiamo alle manifestazioni podistiche non agonistiche o di tipo ludico-motorio (ma
esteso a gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe), riferite ai non tesserati e nel
novero delle attività “caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare”. Per partecipare a
queste iniziative occorre quindi specifica certificazione all’esito di esame comprendente la rilevazione della
pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergonometrico.
D.
Detto della certificazione ludicomotoria/amatoriale e di quella di particolare ed elevato
impegno cardiovascolare, qual è il profilo di chi deve possedere un certificato non-agonistico ??
R.
L’obbligo della certificazione non-agonista è in capo a coloro che svolgono attività organizzate dal CONI,
da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18
febbraio 1982. La Legge 9 agosto 2013 n.98 art. 42BIS e quella 30 ottobre 2013 n. 125 art.10 septies
modificano il Decreto Balduzzi, confermando l’obbligo di certificazione presso i medici di medicina generale e i
pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero
dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. I predetti medici
si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida
approvate con decreto del Ministro della salute.
D.
Il D.M. 8/08/2014 traccia alcune linee guida sulle certificazione medica per attività sportiva
non-agonistica. Quali sono gli aspetti più importanti, oltre a quanto già detto in precedenza ?
R.
A parte la precisazione che i medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta possono rilasciare
i certificati solo relativamente ai propri assistiti, il D.M. introduce l’obbligo di avere effettuato un
elettrocardiogramma a riposo almeno una volta nella vita. Prende in considerazione anche quanti hanno
compiuto i 60 anni, imponendo con cadenza annuale un elettrocardiogramma basale ed in presenza di altri
fattori di rischio cardiovascolare così come, indipendentemente dall’età, in caso di patologie croniche
conclamate comportanti un aumentato rischio cardiovascolare. Il medico, anche all’occorrenza avvalendosi
della consulenza di un medico dello sport o altro specialista, può decidere di avvalersi di una prova da sforzo
massimale e di altri accertamenti mirati. Importante infine che per la certificazione venga utilizzato l’apposito
Modello Ministeriale.
D.
A volte i vari termini vengono ricompresi, semplicisticamente, dentro l’attività “sportiva”.
Quali sono i parametri per poter definire un’attività “sportiva” ?
R.
La risposta non è affatto facile perché non abbiamo una definizione normativa di sport. Posso dire che,
come afferma la Del. G.R. Emilia-Romagna 7/10/2013 “Un’attività motoria può essere definita “sportiva” se
viene praticata in modo sistematico e continuativo, secondo regole definite da specifiche discipline ricomprese
all’interno di Federazioni sportive nazionali, con il fine ultimo di far crescere le capacità fisiche e le abilità
tecniche del praticante per migliorare progressivamente le proprie prestazioni nel confronto con se stesso o con
altri praticanti”. Questa definizione mi sembra abbastanza corretta.
D.
Sappiamo che il CONI sta lavorando per fornire ulteriori indicazioni, anche se per l’attività
come la nostra che non ha soluzione di continuità ogni variazione “in corsa” provoca sicuramente
qualche problema. Cosa ci dobbiamo attendere a Breve ?
R.
Il CONI dovrà impartire idonee indicazioni affinché si distinguano:
a) i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate (obbligo di certificazione);
b) i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;
c) i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.
Appena saranno pronte queste ulteriori linee guida verranno sicuramente comunicate al mondo sportivo. Il
termine attualmente è fissato nel 31 maggio 2016.
D.
Il certificato medico in alcuni casi e a discrezione del Medico può variare come durata di
validità. Per quanto tempo le Società debbono conservare l’originale ??
R.
E’ confermato che la presentazione, da parte dell'interessato, del certificato di idoneità è condizione
indispensabile per la partecipazione all’attività e che lo stesso deve essere conservato presso la società sportiva
di appartenenza. Per quanto riguarda il certificato di idoneità alla pratica agonistica la legge dice che va
conservato per almeno 5 anni ma ovviamente il periodo deve essere più lungo in caso di richieste risarcitorie,
contenziosi o denunce all’assicurazione anche se nel frattempo l’Atleta cambiasse Società di appartenenza.
Lo stesso obbligo è comunque posto in capo al medico certificatore.
Non è invece specificato per l’attività sportiva non agonistica e per quella di particolare ed elevato impegno
cardiovascolare, anche se il mio consiglio è quello di conservarlo per un periodo non inferiore ai 5 anni e
comunque per il maggior tempo possibile. Va ricordato che si tratta di dati sensibili che devono essere
conservati in maniera separata dai dati comuni ed in archivi ad accesso selezionato.
Avvocato Russo, nell’incontro nel 20 novembre si è parlato di un altro importante argomento come la questione
dei Defibrillatori, inserita sempre nel D.M. 24/04/2013 “Balduzzi”
Da quanto capito, se non erro, non è stata ancora definita con esattezza la data dalla quale le società sportive
dilettantistiche abbiano l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni del decreto, che dovrebbe essere febbraio 2016,
visto che il D.M. indicava “ entro 30 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (pubbl. in G.U. n. 169 del
20/07/2013)”
D.
Le ns manifestazioni podistiche garantiscono sempre la presenza almeno di una Ambulanza
con defibrillatore e personale medico; a questi si aggiunge, come obbligo FIDAL, la presenza di un
medico per le gare competitive.
Le Camminate si sviluppano comunque su percorsi di varia lunghezza; si va dalle mini di circa 3 km
alle alternative di circa 7 per arrivare alle Maxi di circa 13km; in tutti questi casi Ambulanza e
personale medico sono presenti in zona Partenza/Arrivo.
Le linee guida ministeriali, come da Lei più volte ricordato nell’incontro, oltre ad indicare che il DAE
marcato CE deve essere disponibile, accessibile e funzionante (nel caso di manifestazioni su Strada
nell’Ambulanza) ricorda che l’intervento è efficace se prestato nei primi 5 minuti.
E’ chiaro che se l’evento accade nelle vicinanze dell’arrivo i problemi si riducono ma cosa dobbiamo
fare e/o predisporre quando ben sappiamo dell’impossibilità di raggiungere un Atleta in quei tempi
quando è a 8/10 km?
R.
Così come avviene in altri Sport bisognerebbe cominciare a prendere in considerazione la presenza di
una o più DAE sul percorso, oltre che per quanto richiesto dalla “Balduzzi” anche per l’incolumità dei
partecipanti stessi. Senza arrivare ai tempi a disposizione per completare una Maratona, anche per iniziative
con distanze più brevi ma a volte con problemi di raggiungibilità dell’infortunato, potrebbe essere utile anche
pensare ad unità mobili al seguito. E’ comunque sempre molto importante dimostrare di aver messo in atto
quante più accortezze possibili per la salvaguardia dei partecipanti ovvero tutte le misure organizzative idonee
per far sì che non si verifichino danni.
D.
Fortunatamente un numero sempre maggiore di persone partecipa a corsi di formazione per
l’utilizzo dei DAE. Anche per le ns Camminate vigono le regole per l’impiantistica sportiva, ad
esempio sull’intervento di primo soccorso ?
R.
Il defibrillatore è obbligatorio per tutte quelle attività che non siano a ridotto impegno cardiocircolatorio
(quali bocce, biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia, sport di tiro, giochi da tavolo e “sport
assimilabili”). Ricordo, però, che il primo soccorso è obbligatorio per il personale sanitario (Medici, Ambulanza)
ma non per il personale formato. La presenza di una persona formata all’utilizzo del defibrillatore deve essere
garantita sia nel corso delle gare che degli allenamenti.
D.
Sono rimasti alcuni mesi prima dell’entrata in vigore della norma sui Defibrillatori (che
potrebbe anche subire una proroga) e molto è già stato stabilito. Siamo però in attesa di ulteriori
chiarimenti, giusto ?
R.
In effetti è stata presentata un’interrogazione parlamentare al Ministro della Salute il 28/10/2015, a
firma Senatrice Idem e altri, che chiede chiarimenti su 3 punti
a) le modalità di adempimento degli obblighi derivanti dagli atti richiamati per le società sportive che svolgano
la propria attività non all'interno di un impianto sportivo ovvero all'aperto;
b) la data esatta a partire dalla quale le società sportive dilettantistiche abbiano l'obbligo di adeguarsi alle
disposizioni del decreto;
c) chi sia giuridicamente legittimato a determinare quali attività sportive possano rientrare nel novero degli
"sport assimilabili", ai fini delle eccezioni previste per le società dilettantistiche che svolgano attività sportive
con ridotto impegno cardiocircolatorio”. Siamo in attesa di ricevere notizie in merito.
Ringrazio l’Avv. Ernesto Russo per la gentilezza, il tempo concesso e le spiegazioni fornite.
Claudio Bernagozzi