ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CREMONA UNO

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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CREMONA UNO
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CREMONA UNO
SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Via Gioconda, n. 1 - 26100 CREMONA (CR) - Tel: 0372 28228 – Fax: 0372 28228
E-mail: [email protected] – PEC: [email protected]
Prot. n. 998/C27
Cremona, 16 ottobre 2013
notifica attraverso:
e.mail personale
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Ai docenti coordinatori dei consigli di classe
della scuola secondaria di primo grado "A. Campi"
Al personale docente e ATA in servizio presso la
scuola secondaria di primo grado "A. Campi"
Alle alunne ed agli alunni frequentanti la scuola
lettura da parte del docente coordinatore di classe
secondaria di primo grado "A. Campi"
notifica attraverso:
Agli esercenti la potestà genitoriale sulle alunne e
pubblicazione nel sito web dell’Istituto
sugli alunni frequentanti la scuola secondaria di
primo grado “A. Campi”
LORO INDIRIZZI
Oggetto: Divieto uso telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici.-
In attesa dell’approvazione da parte degli organi competenti del Regolamento di Istituto
relativo all’uso del cellulare e dei dispositivi elettronici; tenuto conto dei fatti accaduti in queste
ultime settimane al riguardo; vista la normativa vigente in materia; con la presente,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dispone quanto segue:
All’interno dell’edificio scolastico e nelle aree all’aperto di pertinenza, è vietato
l’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici.
Il divieto, che deriva anche dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti
(D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249), risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto
l’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di
distrazione per chi lo usa, di disturbo per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto
nei confronti dei docenti.
L’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura quindi come
un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e
scoraggiare tali condotte, ma anche a favorire comportamenti educati, corretti e responsabili.
Più specificamente il divieto è così regolamentato:
È vietato utilizzare il telefono cellulare (ivi compresa la modalità “silenziosa”) e qualunque altro
dispositivo elettronico in tutti i momenti della giornata scolastica, compresi i cosiddetti
“intervalli”, in tutti gli spazi scolastici (aule, palestra, biblioteca, corridoi, bagni, scale, cortili,
…).
Durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli
studenti e le famiglie, in caso di urgenza o di motivi valutati dagli insegnanti come gravi,
potranno essere soddisfatte mediante l’uso del telefono dell’ufficio di segreteria amministrativa
o per il tramite del telefono in custodia ai collaboratori scolastici.
I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti
i locali e gli spazi scolastici.
Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente al Dirigente.
Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono considerati “attività didattica” a tutti gli effetti.
Durante tali momenti di attività scolastica l’uso del cellulare da parte delle alunne e degli
alunni dovrà essere limitato alle comunicazioni indispensabili, solo in caso di effettiva
necessità; tali comunicazioni non dovranno creare disturbo o distrarre le altre persone che
partecipano alle attività organizzate nel corso della visita guidata o del viaggio di istruzione.
È vietato scattare fotografie o effettuare riprese con i video-telefonini a compagni e al
personale docente e non docente, senza il consenso scritto della/e persona/e; fotografie o
video fatti ad insaputa dell’interessato o degli interessati si configurano come violazione della
privacy, perseguibile, quindi, per legge.
Chi diffonde immagini e/o dati personali altrui non autorizzati – tramite internet o mms –
anche al di fuori degli spazi scolastici- va incontro a sanzioni pecuniarie anche elevate, che
possono essere irrogate dall’Autorità garante della privacy, insieme a sanzioni disciplinari che
spettano alla scuola.
Una circolazione incontrollata di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali può dar luogo a
gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati,
tanto più gravi se le informazioni sono relative allo stato di salute, alle convinzioni religiose,
politiche, sindacali o ad altri dati sensibili.
Naturalmente, anche la pubblicazione o la circolazione, sia pure a fini didattici, di immagini e
dati personali, se priva di autorizzazione – laddove necessaria- da parte dei soggetti interessati
(persone, enti, musei,…) può configurarsi come infrazione.
Nessuna responsabilità potrà essere imputata o alcuna rivalsa potrà essere
esercitata nei confronti della scuola, nel caso di sottrazione di telefoni cellulari e/o
dispositivi elettronici di proprietà degli alunni e del personale docente e ATA, tenuto
conto che il loro uso in ambito scolastico è vietato e la loro custodia è posta in carico
esclusivamente al proprietario, senza alcun obbligo di vigilanza da parte del
personale dipendente dall’Istituto.
SANZIONI:
A coloro che dovessero utilizzare, durante l’attività didattica, i cellulari e/o i dispositivi
elettronici, la Scuola provvederà ad irrogare le seguenti sanzioni disciplinari, ispirate al criterio
della gradualità:
1. Prima infrazione: ritiro immediato del cellulare e/o del dispositivo elettronico da parte del
docente (consegna presso l’Ufficio del Dirigente), con successiva riconsegna solo agli
esercenti la potestà genitoriale, previo appuntamento con il Dirigente Scolastico o con un
suo delegato.
L’infrazione disciplinare verrà segnalata sul registro di classe a cura del docente che l’ha
rilevata.
Qualora l'alunno si rifiuti di consegnare il cellulare e/o il dispositivo elettronico, il docente ne
prenderà atto, riferendo il fatto al Dirigente Scolastico, anche ai fini della irrogazione di una
sanzione disciplinare più severa.
Il cellulare da ritirare dovrà essere preventivamente spento dall'alunno stesso.
2. Qualora l’alunno dovesse incorrere, per una seconda volta, nel corso dello stesso anno
scolastico, nel medesimo divieto, - oltre al ritiro e alla consegna del cellulare e/o del
dispositivo elettronico medesimo ai genitori, previo appuntamento, - alla studentessa o allo
studente sarà comminata la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni per uno o
più giorni, a seconda della gravità, fino ad un massimo, comunque, di giorni tre, con
l’obbligo di frequenza della scuola.
I Coordinatori di Classe sono invitati a leggere e a far prendere atto della presente
disposizione alle alunne ed agli alunni, nonché a discuterlo e a commentarlo con loro durante
le lezioni.
Si precisa che, fatte salve le eccezioni legate ad emergenze e a necessità organizzative
interne dell’Istituto, il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale
della scuola; pertanto, si chiede a tutto il Personale docente e ATA di osservare
scrupolosamente le norme relative al divieto dell’uso del telefono cellulare durante lo
svolgimento delle lezioni; a tal fine, seguirà specifica disposizione di servizio.
La presente disposizione dovrà essere allegata al registro di classe e permanervi per l’intero
anno scolastico, ovvero, fino all’approvazione in via definitiva del Regolamento di Istituto che
disciplinerà l’uso dei telefoni cellulari e/o dispositivi elettronici in ambito scolastico.
Si ringrazia per la collaborazione.
F.to
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dottor Piergiorgio Poli)
Piergiorgio Poli*
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, co 2 D.Leg.vo n. 39/93.
Nota: ai sensi dell’art. 6, co. 2, L. 412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa.