Valori e principi del regime repubblicano, 1.II Sovranità e

Transcript

Valori e principi del regime repubblicano, 1.II Sovranità e
COLLANA FONDAZIONE DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI
lu
vo
i.) li)
(i. ibi
0 vis
,0 ndi
00 mi i
Laterza
(3
7
CL 20-0000-0
La serie “Studi della Fondazione”
intende creare, per temi prescelti o
occasioni particolari, uno strumento
aperto al contributo di studiosi e
protagonisti del mondo parlamentare e
istituzionale, per un libero confronto sui
principali aspetti del nostro ordinamento,
anche alla luce delle analoghe esperienze
di paesi a noi vicini per scelte istituzionali
e ordinamentali.
Valori e principi del regime repubblicano - 1.I Sovranità e democrazia Editori
La Costituente sa essere e agire in ogni momento come
la eletta dal popolo. Tale suo convincimento ci guida,
ancora oggi, oltre la storia mirabile della sua stagione,
nella lettura dei principi e dei valori della Repubblica e
nella vita del tempo nostro, i cui nodi non si sciolgono
se non alla luce di quei principi e di quei valori.
Principi intatti nella loro forza, imperativi, valori attivi
nel sentire civico della comunità nazionale.
Valori e principi del regime repubblicano si inquadra
nell’ambito del programma di celebrazioni per il 60°
anniversario della Costituente e raccoglie i saggi di
autorevoli studiosi italiani sui temi di maggior rilievo
affrontati dalla Costituente e sui principi fondamentali
della Carta costituzionale, di cui si ricostruiscono
le origini e gli sviluppi fino a oggi.
Silvano Labriola
COLLANA FONDAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
STUDI
DELLA
FONDAZIONE
Valori e principi
del regime repubblicano
1.I SOVRANITÀ E DEMOCRAZIA
a cura di
Silvano Labriola
Editori Laterza
La Fondazione della Camera dei Deputati,
costituita nel giugno del 2003, ha il
compito di realizzare e divulgare una più
ampia conoscenza delle attività della
Camera, di promuoverne l’immagine,
di favorire e sviluppare il rapporto
tra i cittadini e l’istituzione parlamentare.
A questo scopo la Fondazione si fa
promotrice di iniziative culturali ed
editoriali che prevedono la realizzazione,
la pubblicazione e la diffusione di volumi,
riviste e prodotti informatici riguardanti
le attività della Camera e gli aspetti
storici e artistici delle sue sedi.
COLLANA FONDAZIONE DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI
lu
vo
i.) li)
(i. ibi
0 vis
,0 ndi
00 mi i
Laterza
(3
7
CL 20-0000-0
La serie “Studi della Fondazione”
intende creare, per temi prescelti o
occasioni particolari, uno strumento
aperto al contributo di studiosi e
protagonisti del mondo parlamentare e
istituzionale, per un libero confronto sui
principali aspetti del nostro ordinamento,
anche alla luce delle analoghe esperienze
di paesi a noi vicini per scelte istituzionali
e ordinamentali.
Valori e principi del regime repubblicano - 1.II Sovranità e democrazia Editori
La Costituente sa essere e agire in ogni momento come
la eletta dal popolo. Tale suo convincimento ci guida,
ancora oggi, oltre la storia mirabile della sua stagione,
nella lettura dei principi e dei valori della Repubblica e
nella vita del tempo nostro, i cui nodi non si sciolgono
se non alla luce di quei principi e di quei valori.
Principi intatti nella loro forza, imperativi, valori attivi
nel sentire civico della comunità nazionale.
Valori e principi del regime repubblicano si inquadra
nell’ambito del programma di celebrazioni per il 60°
anniversario della Costituente e raccoglie i saggi di
autorevoli studiosi italiani sui temi di maggior rilievo
affrontati dalla Costituente e sui principi fondamentali
della Carta costituzionale, di cui si ricostruiscono
le origini e gli sviluppi fino a oggi.
Silvano Labriola
COLLANA FONDAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
STUDI
DELLA
FONDAZIONE
Valori e principi
del regime repubblicano
1.II SOVRANITÀ E DEMOCRAZIA
a cura di
Silvano Labriola
Editori Laterza
La Fondazione della Camera dei Deputati,
costituita nel giugno del 2003, ha il
compito di realizzare e divulgare una più
ampia conoscenza delle attività della
Camera, di promuoverne l’immagine,
di favorire e sviluppare il rapporto
tra i cittadini e l’istituzione parlamentare.
A questo scopo la Fondazione si fa
promotrice di iniziative culturali ed
editoriali che prevedono la realizzazione,
la pubblicazione e la diffusione di volumi,
riviste e prodotti informatici riguardanti
le attività della Camera e gli aspetti
storici e artistici delle sue sedi.
COLLANA FONDAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
STUDI DELLA FONDAZIONE
COLLANA FONDAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
COMITATO DI REDAZIONE
Giorgio NAPOLITANO Presidente della Fondazione della Camera dei
Deputati
Giuseppe LATERZA
Editore
Alessandro MASSAI
Direttore Generale della Fondazione della
Camera dei Deputati
Valori e principi del regime repubblicano
a cura e per la direzione scientifica di Silvano Labriola
1. Sovranità e democrazia
(in due tomi)
2. Diritti e libertà
3. Legalità e garanzie
SERIE STUDI DELLA FONDAZIONE
VALORI E PRINCIPI
DEL REGIME REPUBBLICANO
1. SOVRANITÀ E DEMOCRAZIA
TOMO PRIMO
A cura e per la direzione scientifica di Silvano Labriola
Prefazione di Giorgio Napolitano
Editori Laterza
© 2006, Gius. Laterza & Figli
e Fondazione della Camera dei Deputati
Prima edizione 2006
Quest’opera è stata realizzata
con il contributo di:
Proprietà letteraria riservata
Gius. Laterza & Figli Spa, Roma-Bari
Finito di stampare nel marzo 2006
Poligrafico Dehoniano Stabilimento di Bari
per conto della
Gius. Laterza & Figli Spa
ISBN 88-420-7948-0
È vietata la riproduzione, anche
parziale, con qualsiasi mezzo effettuata,
compresa la fotocopia, anche
ad uso interno o didattico.
Per la legge italiana la fotocopia è lecita
solo per uso personale purché
non danneggi l’autore. Quindi ogni
fotocopia che eviti l’acquisto
di un libro è illecita e minaccia
la sopravvivenza di un modo
di trasmettere la conoscenza.
Chi fotocopia un libro, chi mette
a disposizione i mezzi per fotocopiare,
chi comunque favorisce questa pratica
commette un furto e opera
ai danni della cultura.
PREFAZIONE
di Giorgio Napolitano
La Fondazione della Camera dei Deputati ha assunto come impegno centrale della sua prima fase di attività quello della celebrazione del sessantesimo anniversario dell’elezione dell’Assemblea costituente. Il programma che è stato deliberato, e che verrà
attuato a partire dall’inizio del 2006, comprende molteplici iniziative, tra le quali la pubblicazione della presente raccolta di saggi a cura del professor Silvano Labriola, dell’Università di Napoli, già vicepresidente della Camera dei Deputati, prematuramente scomparso nel novembre del 2005.
I contributi di alta qualità che illustri studiosi ci hanno assicurato, con una sensibilità e puntualità per le quali desidero ringraziarli a nome della Fondazione, valgono ad approfondire i diversi profili, e i tratti caratterizzanti, della Carta costituzionale, che
costituì il prodotto della straordinaria stagione dell’Assemblea
eletta il 2 giugno 1946: ma anche a far emergere alcuni aspetti della dialettica politica e culturale che segnò il «farsi» della Costituzione, alcuni apporti delle diverse correnti ideali e di pensiero che
si confrontarono su molteplici temi, e articolo per articolo, concorrendo a fondare su così ricche e solide basi unitarie la nuova
legge fondamentale dell’Italia repubblicana.
L’elezione dell’Assemblea costituente, e lo sviluppo della sua
attività, come grande prova dunque della possibilità di far nascere – dalla tragica esperienza del fascismo e della guerra, che aveva diviso e condotto alla rovina il paese, fino all’epilogo angoscioso dell’occupazione tedesca e al moto di riscatto della Resistenza – un comune sentire, da radicare nelle istituzioni e nella coscienza degli italiani. Nello stesso tempo l’elezione dell’Assemblea
VIII
Prefazione
costituente, e lo sviluppo della sua attività, come rinascita del Parlamento, a suggello e garanzia del ristabilimento delle libertà democratiche.
Con questa raccolta di saggi abbiamo voluto offrire un’occasione e una base di riflessione per il rinnovamento e consolidamento di una memoria storica che non sia semplice omaggio al
passato ma nutrimento spirituale e culturale indispensabile per
procedere seriamente sulla via dei cambiamenti richiesti dal mutare dei tempi.
Ci auguriamo che l’eco di quest’opera – anche attraverso pubbliche discussioni – conforti la validità degli intenti e delle scelte
della Fondazione della Camera dei Deputati.
INTRODUZIONE
di Silvano Labriola
1. La stagione costituente repubblicana conclude e suggella una
transizione dolorosa, feconda, straordinaria della storia dello Stato unitario. Nessun aspetto della vita e della cultura civile della comunità nazionale resta eguale, al termine di questo processo, rispetto a ciò che ne definisce la sostanza prima di esso: né la concezione del potere, né la condizione della persona, né i valori sociali, né le relazioni economiche.
Non si può che convenire, e indipendentemente dalle scuole
di pensiero che animano la storiografia di questo sessantennio,
circa la qualità e la dimensione senza precedenti dei mutamenti
intervenuti, di fronte ai quali, nelle circostanze più ingrate e difficili che si possano immaginare per la definizione della nuova legge fondamentale dello Stato, sono posti i costituenti, lanciati a
questo cimento in mare aperto, poiché mai prima di allora la definizione dei principi e dei valori della convivenza comunitaria è
riconosciuta appartenere alla sola volontà popolare, e data alla sola volontà dei suoi rappresentanti, liberamente eletti.
Giudicando dai risultati, la Costituente, le correnti ideali vive
e attive in essa, le maggiori personalità che ne esprimono il senso
proprio più fedele storicamente, danno una prova di sé di altissimo respiro, e viene scritta una Carta che, oggi e a decenni di distanza, appare intatta nella sua lungimiranza, nella sua forma magistrale, e soprattutto nella sua capacità di guidare, per la parte
che può spettare a una Costituzione, il maggior progresso materiale e intellettuale che lo Stato unitario abbia mai conseguito dalla sua nascita in poi.
La Costituente apre i suoi lavori, proclamata la Repubblica, tra
X
Introduzione
le rovine di una guerra distruttiva come altre mai, rovinosamente
sofferta sull’intero territorio nazionale, che ha spazzato via tutto
quanto è vitale per la vita di un popolo: industrie, finanze, servizi
essenziali, infrastrutture primarie e altro ancora, oltre ad avere falciato la parte più attiva delle forze lavoro. Questo è il quadro entro cui annaspa una società ancora prevalentemente agricola, assai scarsamente alfabetizzata, e largamente ancora soggetta ad arretratezza culturale, tra pregiudizi e moduli civili che le grandi democrazie europee e occidentali da tempo hanno lasciato alle loro
spalle, in un cammino di evoluzione e di progresso che qui in Italia è stato tenuto fuori dei confini dalla stretta autoritaria.
La Carta che i costituenti consegnano al popolo che li ha investiti indica valori, principi e regole che nulla hanno da invidiare alle altre Costituzioni che i sistemi democratici continentali si
danno alla metà del XX secolo: e su questa rotta, sia pure faticosamente e con lentezza superiore al giusto, comincia il nuovo cammino della società italiana. A decenni di distanza si può dire senza tema di smentita che nulla, o molto poco, di quanto segna il ritardo e la rovina degli anni Quaranta sopravvive nella nostra società: i fondamentali assumono ben altri profili, e dal costume allo stile di vita, dal tono culturale alle capacità dell’economia produttiva, dalle relazioni sociali alla centralità della persona umana
e dei suoi diritti, tutto è mutato, lasciando al passato l’immagine
di una società minore, l’immagine di allora.
2. La Costituente sa essere, nell’intera impostazione che si dà e
nello svolgimento dei suoi lavori, l’eletta dal popolo. Questo dato è assai importante, e decisivo per le scelte generali che si compiono.
La Costituente acquisisce e tiene ferma fino alla fine la consapevolezza della sua legittimazione popolare diretta. Sono memorabili le appassionate parole di Calamandrei su questo punto vitale per l’autorità dell’assemblea: né alcuna grande questione politica e di governo è tenuta fuori dalla verifica delle posizioni e degli orientamenti che sono in essa, anche oltre le discussioni, peraltro di grande livello, sui poteri e sulle prerogative che gli atti
istitutivi le conferiscono. La Costituente sa far valere con forza e
convinzione che il principio della sovranità popolare non è un mero titolo, un’intestazione, ma un effettivo esercizio del potere, il
Introduzione
XI
quale solo da questo principio si può rendere legittimo nella vita
della Repubblica.
Vi è un ulteriore significato in tale consapevolezza, che non
meno del primo influenza fortemente l’ispirazione e le scelte di
fondo della Carta.
La Costituente trae dalla sua derivazione della volontà popolare la spinta obbligante di un mandato unitario, non nel significato in cui talvolta tale carattere viene inteso oggi, che sfiora e
spesso traguarda i confini delle regole della responsabilità democratica, ma invece in quello del superamento della matrice elitaria
del potere, che ha segnato il cammino della società italiana e delle sue istituzioni politiche, dalla Conferenza di governo albertina
in poi.
La parodia dei plebisciti dell’unificazione, l’esclusiva dell’accesso al voto dei colti e dei benestanti, gruppi sociali ristretti e allora quasi del tutto coincidenti, non sono in alcun modo compatibili con la sovranità del popolo, né, tanto meno, lo è ogni investitura comunque diversamente giustificata dell’autorità sovrana.
La Costituente è ben consapevole di avere entro di sé tutte le correnti ideali, e la larghissima parte della comunità, in precedenza
generalmente esclusa dalle decisioni d’indirizzo della società nazionale. Essa è protesa verso un obiettivo difficile, e tuttavia decisivo: che alla elaborazione della Carta tutti partecipino con speranza di successo per le proprie tesi, nessuno essendo né emarginato né ridotto a impotente minoranza, e che alla fine ciascuno
possa riconoscere nella Carta il proprio apporto, il contributo dato nel pensarne i dati salienti e nel deciderli.
3. Partendo da questa premessa, tenuta ferma a guisa di rotta senza incertezze, si realizza il recupero dei valori e degli interessi sociali costretti, dall’Unità in poi, ai margini della guida politica e civile della nazione, con la conseguenza di indebolirne i ritmi dello
sviluppo generale. Attingendo da ciò, fin dalla visione sociale e
istituzionale elaborata dalle correnti popolari della sinistra prima
e dopo il colpo di mano del 1922 per giungere ai valori attestati
dalla Carta di Camaldoli, si può ora colmare un vuoto esiziale per
la espansione della società italiana, poiché è in questo senso, del
recupero degli emarginati e degli assenti, che è intesa e praticata
la concezione popolare della Costituente.
XII
Introduzione
In quale modo, con quale scelta di metodo?
Non è esatta l’idea, che qualche volta affiora in alcune analisi,
di una Costituente le cui decisioni sono regolate da un corale unanimismo di fondo o, meno ancora, determinate dalla mera regola
dei rapporti di forza misurati dal numero: almeno, non lo è nel
modo in cui viene intesa.
La Costituente vota e si divide, anche su questioni che non sono di dettaglio ma primarie: e la influenza dei gruppi di minore
peso quantitativo (come, soprattutto, di quelli in qualche modo
eredi della tradizione liberale) viene esercitata con risultati effettivi e concreti, malgrado la esiguità delle forze in campo. Il fatto è
che le decisioni maturano in un quadro ispirato e sorretto da
un’organica visione d’insieme: e inoltre, le linee lungo le quali si
dividono i costituenti sono tali che variano volta per volta le composizioni degli schieramenti contrapposti.
Il metodo di decisione produce i suoi risultati, scongiurando
la duplice deriva insidiosa, la cui negatività si può misurare in ogni
processo costituente, o di revisione significativa dell’assetto costituzionale. Da un lato si previene il predominio della logica delle
maggioranze politiche che decidono in esclusiva, e quindi si allontana il maggior rischio di debolezza e precarietà delle scelte.
Da un altro lato, si esorcizza lo spettro della incapacità di formulare scelte chiare e nette, sacrificando il vitale beneficio che solo
esse possono dare al trucco dell’artificio filologico, delle compromissioni verbali, cui, nell’applicazione delle norme, farà solo seguito la regola della pura forza politica, che sarà la vera padrona
del campo dell’interpretazione.
4. Oltre il metodo, ma anche grazie al metodo, è rimarchevole un
risultato che emerge tra gli altri conseguiti, applicandosi con coerenza quel metodo per giungere alle decisioni che si è ricordato
esser stato il metodo della Costituente.
Quanto si è richiamato, sia con riguardo alla estrema drammaticità delle condizioni storiche del tempo, sia con riferimento
alla qualità e alla dimensione dei mutamenti che le decisioni da essa assunte recano, potrebbe portare a un esito di discontinuità generalizzata dei principi e dei valori fissati nella Carta fondamentale, rispetto a quelli propri della tradizione unitaria, e non solo
dei principi e dei valori imposti nella fase della dittatura.
Introduzione
XIII
Così non è stato.
La visione d’insieme del sistema cui si dà vita, anche al di là
delle singole controversie pur significative che caratterizzano l’attività della Costituente in tutti i suoi organi, prova oltre ogni dubbio che, al contrario, non vi fu alcuna rinunzia, né appannamento, né tanto meno rovesciamento dell’eredità ideale delle origini
del principio costituzionale rappresentativo, che filtra l’essenza
della grande rivoluzione liberale, dapprima nel modesto Stato di
Sardegna, e poi ut sic nello Stato unitario.
L’eredità non è naturalmente accettata acriticamente, senza il
beneficio d’inventario, a cominciare dalle forme della versione
storica che se ne è avuta nel primo sessantennio dell’Unità. Sono
ben noti i discostamenti, talvolta assai gravi, imposti da tale versione attuativa: a testimoniarlo, interi capitoli della vita dello Stato unitario, dalle prerogative e riserve in favore del governo a detrimento della camera elettiva, alla robusta amministrativizzazione del regime pratico delle libertà, alla subordinazione del magistrato all’esecutivo, e a molti altri ancora.
La Costituente respinge tali discostamenti, e quanto ne consegue, oltre, naturalmente, a sanzionare il ripudio delle istituzioni
della dittatura: ma, e questo è suo merito grande e controprova
dell’importanza del posto e del ruolo che occupa nella nostra storia, non rinunzia ai valori e ai principi che vengono dalla rivoluzione liberale; li fa propri, reputandoli necessari per l’edificazione della democrazia compiuta, alla quale devono appartenere non
meno dei nuovi valori e principi che i tempi, e la nuova composizione della costituzione materiale dello Stato (quella unità del popolo nel senso che si è precisato) richiamano con pari forza.
5. È stata realmente questa la più alta testimonianza civile che
quella stagione trasmette: la coscienza piena che il destino di un
popolo procede sicuro e fruttuoso proprio quando chi lo guida,
nel dettarne principi di convivenza e valori fondanti, è consapevole di dover agire nel solco della propria storia, perché qualora
vi rinunziasse, abbandonandone la parte migliore, perderebbe la
ragione di sé, smarrirebbe la propria identità, non avrebbe più alcuna missione da svolgere.
Generalmente la causa primaria della difesa di tale continuità
si ascrive a ragioni superiori, più forti di quelle che provengono
XIV
Introduzione
dall’interno di una comunità sconfitta, ragioni che risalgono alla
logica degli assetti internazionali definiti dopo la seconda guerra
mondiale, e certo questa è spiegazione fondata. L’inclusione nel
sistema occidentale favorisce molto l’appartenenza del regime repubblicano italiano alle tipologie degli ordinamenti rappresentativi liberal-democratici.
Altre cause, tuttavia, vi concorrono, il cui peso è forse ancor
più decisivo di quanto non si pensi; e soprattutto vi concorre il diffuso consenso, più o meno apertamente attestato, dei vari gruppi
politici attivi nella Costituente, compresi quelli che recano impronte ideologiche a quel tempo distanti dalle culture istituzionali liberal-democratiche, i quali accettano sostanzialmente quella
continuità, e agiscono conseguentemente cooperando all’elaborazione di un testo costituzionale, che nelle sue linee essenziali compiutamente vi si ispira.
La riaffermazione degli ideali trasmessi dai fondamentali dello Stato rappresentativo si proietta nell’assunzione nella Carta dei
principi e dei valori del costituzionalismo moderno: in questo senso, la continuità con la migliore tradizione dell’originaria esperienza unitaria è elemento decisivo per intendere fino in fondo
quale sia l’humus sul quale si radicano i nuovi principi e i nuovi
valori delle istituzioni della Repubblica.
Gli uni non sono separabili dagli altri, o stanno insieme o insieme cadono. Il costituente ne fa un sistema che, nelle sue condivise intenzioni, non può scomporsi: e questo sistema, nel quale
sono posti i principi e i valori ereditati e fatti rivivere, e i nuovi che
la Costituente seleziona, traendoli dalle correnti ideali che ora in
essa fanno ingresso per la prima volta, è quello che forma il codice genetico racchiuso nella Carta.
6. Quanto successo abbia avuto l’indirizzo della Costituente che
si è descritto, nel quale sono assunti in premessa principi e valori
sia della tradizione dello Stato liberal-democratico sia dell’evoluzione del nuovo costituzionalismo affermatosi nella prima metà
del XX secolo, è tema vasto ed affascinante, assai dibattuto tanto
dalla scienza del diritto costituzionale, quanto dalla storiografia
politica.
Se ne è discusso, e a lungo ancora se ne discuterà, con riferimento alla saldezza del quadro sistemico che se ne è tracciato, vol-
Introduzione
XV
to a schivare il rischio di mere giustapposizioni ambigue e sterili
degli uni agli altri, dei nuovi e degli antichi principi e valori, a rintracciare la capacità loro di animare e orientare discussioni e deliberazioni nella stessa Assemblea costituente e nei suoi organi, ad
analizzare, alla luce di essi, l’intera questione dell’attuazione costituzionale (che è, questo, altro tema non meno complesso e controverso).
Qui conta soltanto mettere in evidenza un dato, che appare pacificamente accolto, ed è il peso irretrattabile costantemente attribuito ai principi, e ai valori, del regime costituzionale repubblicano. Di questa affermazione una netta e convinta consapevolezza emerge, in particolare, a partire dalla più recente fase della
vita delle istituzioni, nella quale si fa strada l’idea della necessità
di una revisione della Carta, e se ne inizia l’opera di riforma.
Il convincimento si traduce fin nelle disposizioni delle leggi
speciali di revisione, approvate nel 1993 e nel 1997, le quali escludono l’intera prima parte della Costituzione dall’ambito di applicazione di quelle leggi. Misura discutibile dal punto di vista strettamente formale, ma eloquente messa a punto, e per di più in leggi costituzionali, della tesi della irretrattabilità dei principi fondamentali.
In seguito, abbandonata la via dei procedimenti speciali, si torna al regime dell’art. 138, al procedimento di revisione canonizzato in Costituzione, e ancora la teoria della irretrattabilità viene
confermata, sia in sede parlamentare e politica sia in sede scientifica: tra gli studiosi si afferma con forza crescente l’opinione per
cui i principi fondamentali devono ritenersi sottratti a ogni revisione, poiché provvisti di forza superiore anche a quella delle leggi di riforma costituzionale, componendo essi il codice genetico
del regime costituzionale repubblicano.
7. La teoria dell’immodificabilità dei principi fondamentali dà luogo a importanti discussioni di dottrina della Costituzione e reca a
proprio sostegno argomenti di grande spessore, dando vita a un
dibattito di respiro intellettuale che oltrepassa i confini della scienza giuridica. Dobbiamo qui lasciare da parte tale questione, per limitarci a esporre due riflessioni, dalle quali abbiamo tratto ragione decisiva per scegliere il tema generale di questa raccolta, che nel
nostro intento si rivolge all’attenzione di quanti sono convinti che
XVI
Introduzione
non soltanto l’importanza e l’urgenza di una riforma delle istituzioni costituzionali non sono più forti della necessità di preservare effettivamente, ben oltre un mero ossequio di stile, i principi
della Repubblica e i valori che vi sono uniti, ma che soprattutto il
tener fermi principi e valori è premessa e condizione perché la
riforma si faccia e abbia solide basi e il miglior successo.
La riproposizione della teoria dell’immodificabilità dei principi
avviene con larga partecipazione di pratici e di studiosi, che sembra mossa soprattutto da una preoccupazione. Vi è un diffuso timore che, nell’ansia di praticare riforme a tutto campo, per supposte o solo esorcizzate tendenze di politica costituzionale miranti
a piegare il regime repubblicano a scuole di pensiero di corso corrente sui compiti e sui fini che lo Stato può o non può assegnarsi,
deve o non deve perseguire, si finisca con l’intaccare il patrimonio
dei fondamentali della Carta. Da qui le preoccupazioni, e infine gli
stimoli a porre in campo l’immodificabilità dei principi.
Ma ammesso che l’analisi sia esatta, proporzionato il mezzo cui
si fa appello e senza entrare nel merito delle premesse, e delle vicissitudini, delle varie politiche di riforma che si manifestano negli ultimi anni, un punto di domanda sorge spontaneo: vale riproporre la teoria dell’immodificabilità nei suoi termini più generali e astratti in un contesto che, invece, è fortemente storicizzato? E un altro dubbio si affaccia subito dopo il primo: i termini
oggettivi in cui si definisce l’area dell’immodificabilità sono convenientemente fissati?
La duplice riflessione che ci siamo posti e poniamo presentando la raccolta nasce dal tentativo di dare risposta ai due quesiti.
8. Una prima riflessione si appunta sulla fragilità intrinseca di ogni
principio giuridico, che è suscettibile di accentuarsi in ragione del
grado di generalità e di astrattezza di esso. Non si trovano argomenti convincenti per escludere che i principi fondamentali siano
esenti da tale fragilità.
Ciò non vuol dire che sia questa una fragilità senza riparo: può
esser vero invece l’esatto opposto. Il principio è fragile se è lasciato solo, se si allontana da esso il consenso dei consociati, che
non può essere sostituito dalla forza del potere, la quale deriva
dalla legittimazione che il principio di diritto le conferisce e non
viceversa.
Introduzione
XVII
I principi fondamentali non possono considerarsi in sé, alla
stregua di una figura di diritto costituzionale cui spetterebbe forza tale da resistere a ogni sollecitazione di mutamento; ma questa
forza possono, e devono avere quando storicamente non sia venuto meno il generale consenso che ne ha contrassegnato la nascita e l’affermazione: se, e finché siano capaci di suscitare l’idem
sentire atque velle.
Perciò non vale riproporre l’immutabilità dei principi separatamente dalla questione del consenso, né, tanto meno, al fine di
erigere una barriera insuperabile alla loro revisione: così ragionando, si finisce per ricadere nell’illusione di individuare il principio di diritto nella sola enunciazione edittale, confondendo l’effettiva immutabilità con l’autodichiarazione dell’editto. Resta, tra
l’altro, senza spiegazione, alla luce di quest’ordine di opinioni, il
fatto che possa aversi, senza neppure una formale revisione dei
principi, una loro diffusa e costante disapplicazione, che li pone
nel nulla, come la storia insegna.
Ne deriva, alla luce di questi rilievi in sé incontrovertibili, uno
svuotamento del valore dei principi, un relegarli al limbo delle
buone intenzioni? È vero il contrario.
Si è ricordato come tra principi e potere corra un rapporto che
va dal primo al secondo termine: non è il potere che sostiene i
principi, poiché non può sostituire la forza del consenso dei consociati, ma sono i principi che rendono legittimo il potere, e fissano il fondamento del dovere pubblico di obbedienza alle leggi, il
legame tra cittadino e ordinamento dello Stato.
Alla luce di ciò la posizione dei principi è di primaria importanza in ogni regime, sia quando il sistema sia formato a costituzione scritta, sia quando si formi su altre tipologie; sia quando i
principi siano espressi in modo esplicito, sia quando siano impliciti. In ogni caso i principi fondamentali sussistono, poiché sono
condizione dell’unità e della coerenza interna dell’ordinamento,
caratteri che non possono mancare, pena la crisi di funzionalità
del sistema.
9. L’altra riflessione riguarda la delimitazione materiale dei principi fondamentali o, il che si equivale, la loro identificazione. A tal
riguardo l’idea, che sembra in qualche modo prevalere, secondo
cui, per il caso della Costituzione repubblicana, tale delimitazio-
XVIII
Introduzione
ne possa farsi correttamente «ritagliando» i principi fondamentali, compresa anche la parte prima della Carta, per escludere gli uni
e l’altra dalla revisione costituzionale e così rassicurarsi, è inesatta e foriera di possibili gravi delusioni.
I principi sono le nervature dell’edificio costituzionale. La loro esistenza non è separabile dalle singole parti di questo edificio,
e se le parti mutano, e non assecondano le nervature nel loro trasformarsi, l’effetto distorsivo si produce: al mutamento dei principi si può giungere surrettiziamente per questa via. Tra i tanti
possibili, può valere l’esempio del principio della sovranità popolare, certamente principio di regime, che non resterà intatto qualora si modifichino istituti e figure della seconda parte, sull’ordinamento della Repubblica, comprimendo le attribuzioni degli organi rappresentativi a profitto di quelli che rappresentativi non
sono, o non lo sono in senso stretto.
Ogni ordinamento in effetti, che è complesso di organi, funzioni, istituti e regole, ha in sé quale carattere naturale e necessario il duplice requisito dell’unitarietà e della coerenza interna, che
ne sono i presupposti indefettibili di funzionalità.
L’ipotesi per cui possano concepirsi, nel complesso delle leggi
che reggono la vita di una comunità politicamente e stabilmente
organizzata, alcuni compartimenti stagni resi separati e distinti dal
resto dell’ordinamento tanto da rendersi strutturalmente impermeabili a qualsiasi riflesso venga per mutamenti significativi che
in altre parti si producano, non può avere alcun fondamento, è
una ipotesi fuori del diritto, come d’altronde lo sarebbe per qualsiasi altro aspetto della vita sociale.
A maggior ragione vale l’affermazione per il caso del diritto costituzionale positivo, dell’ordinamento costituzionale, entro cui si
radunano, per definizione, principi e regole generali cui si ispira
l’intero sistema, in un rapporto che è reciproco, corre in un senso e nell’altro. Costituzione e leggi costituzionali fissano i lineamenti dell’intero sistema, ma è vero anche l’inverso, poiché la vita di ogni parte del sistema nel suo divenire è ben suscettibile di
incidere, agendo sui lineamenti, sull’ordine costituzionale.
10. Partendo dalla duplice riflessione che si è esposta, si è giunti
alla definizione del tema attorno al quale si sono raccolti gli scritti degli illustri studiosi, destinati a celebrare la ricorrenza della Co-
Introduzione
XIX
stituente repubblicana: in quale senso va intesa questa scelta, quali le ragioni che l’hanno determinata?
Non si è trattato di preferire l’approfondimento dei principi
del regime repubblicano per ciò che tale categoria rappresenta in
astratto, e si è detto, sia pure brevemente, il perché, con l’indicare l’inconveniente che ne sarebbe derivato isolando la nozione e
pur dedicandovi la esegesi più accurata possibile: una scelta, questa, certamente accettabile, ma che è parsa non del tutto soddisfacente.
Si è preferita una via diversa, ponendo a sistema principi fondamentali e processo storico, da intendersi sul piano della storia
delle istituzioni costituzionali, entro cui si elaborano e si definiscono quei principi. Si è dunque posto a fuoco il senso più profondo che l’impegno della Costituente ha assunto, nel suo significato essenziale.
Di questo impegno si è ritenuto di cogliere un tratto centrale,
consistente nella volontà, e aggiungiamo nella capacità, di fare
propria la miglior parte della tradizione unitaria, lo spirito dello
Stato rappresentativo, che racchiude la concezione della rappresentanza e la teoria delle libertà dell’individuo, basi del costituzionalismo moderno, prodromiche della affermazione del principio della sovranità popolare e della centralità della persona umana nel nuovo sistema repubblicano.
È qui che risiede la specifica forza dei principi del regime disegnato dalla Carta, di costituire l’attestazione di un patrimonio
che fa la storia delle istituzioni dello Stato unitario. In questo spirito va intesa, e così l’abbiamo intesa, l’affermazione per cui rappresentanza e libertà costituzionali, democrazia politica e diritti
fondamentali della persona, dalla nascita dell’Italia unita gli uni e
dalla Costituente del 1946 l’altra, o stanno insieme, o cadono insieme.
L’interrogativo, vogliamo credere e fermamente crediamo retorico, che si è posto, se un popolo segnato da un alto grado di civiltà
possa mettere in discussione il proprio patrimonio ideale quale si
manifesta nelle sue istituzioni, filtrate dal severo esame del tempo,
non può che avere una risposta negativa. Il convincimento di questa impossibilità sostiene, al di là delle pur importanti acquisizioni
della letteratura specializzata, la fiducia nella continuità di quel comune sentire, dell’idem sentire atque velle, che è quanto effettiva-
XX
Introduzione
mente assicura la maggior forza, l’immutabilità dei principi del regime repubblicano.
11. Questa presentazione non può concludersi lasciando nella penombra l’altro termine, i valori, che intesta la raccolta: ad esso
vanno dedicate alcune precisazioni e qualche riflessione.
Sappiamo che la nozione suscita riserve tra gli studiosi, che sono in astratto giustificate, ma che qui non hanno ragione di essere.
Non vi è nell’uso del termine alcuna concessione a derive o suggestioni di tipo idealistico, né tanto meno l’appannamento della concezione originaria del costituzionalismo moderno, che pone in archivio ogni legittimazione del potere che non si fondi sulla volontà
dei rappresentati, manifestata nella forma diretta o in quella rappresentativa (da cui discende la qualificazione popolare della sovranità nella fase matura delle democrazie rappresentative).
Con il ricorso al termine «valori» non si vuole neppure costruire un’endiadi, poiché i principi fondamentali hanno pur sempre natura positiva. L’accezione accolta risale al fine di cogliere,
distinguendo i valori dai principi, il collegamento che sempre storicamente si determina tra i principi che informano il sistema costituzionale e quanto la comunità esprime, nei vari campi in cui si
organizza e si struttura, selezionando i fini e le mete generali del
suo progredire, che sono tra le ragioni primarie del suo esistere in
quanto tale: i valori, appunto.
La comunità politicamente istituita non si dà per ragione durevole di esistere la mera sopravvivenza: il proprio sviluppo e l’espansione degli indici di progresso vi hanno crescente peso, in
proporzione del grado di evoluzione raggiunto. Sotto questo profilo, la Costituente italiana del 1946 mostra un’elevata sensibilità,
come provano molti dei dibattiti che segnano la elaborazione e la
definizione dei principi fondamentali e, in particolar modo, per
ciò che si riferisce alla nuova concezione dei fini dello Stato via via
affermata nella Carta.
La Costituente assume i valori nuovi che emergono nella società nel momento in cui si avvia il processo di recupero culturale e civile rispetto al cammino percorso in Europa e nell’Occidente, precluso in Italia dall’esperienza autoritaria del ventennio.
Sono questi valori, dei quali si rendono portatori i partiti protagonisti del nuovo regime politico costituzionale, che ispirano e
Introduzione
XXI
prestano fondamento alla fissazione dei principi fondamentali,
così come del rinnovamento dei fini dello Stato.
12. Chiamare in causa i valori accanto ai principi, e segnalare l’importanza del loro rapporto, non implica in alcun modo, come si è
avvertito, un’attenuazione della natura positiva, prescrittiva in
senso proprio, dei principi: al contrario, apre la via per sottolineare e precisare quale sia la fonte che giustifica il porsi dei principi nella formazione del regime costituzionale, che ne assicuri effettivamente la maggior forza, la legittima pretesa all’immodificabilità.
I lineamenti generali di ogni sistema di principi e regole, e specialmente per ciò che concerne l’ordinamento costituzionale della comunità, non sono conoscibili, quali regolatori dei rapporti
giuridici, se considerati come avulsi da ciò che distingue ogni altro aspetto e tendenza della comunità stessa. Ciascuna società politicamente organizzata ha un comune moto di sviluppo ed evoluzione, che dà vita a un’economia, a un ordine sociale, a una cultura, così come a un diritto, in cui si riassumono aspirazioni, scopi, tendenze, e, in sintesi, valori.
Ogni società custodisce la sua storia, che è testimoniata dal patrimonio dei valori via via definiti, e accumulati. La Costituente
avverte fino in fondo quale sia il suo compito, che è di assumere
tale patrimonio di valori, e così scrive i principi fondamentali, ad
essi conforma in larga misura l’incipit nella prima parte della Carta sui diritti e sui doveri dell’individuo, e infine modella la seconda parte, delineando l’ordinamento della Repubblica secondo un
disegno che assecondi quanto vi è premesso.
L’opera che ci viene trasmessa offre nella sua struttura la risposta al quesito implicitamente posto prima, sulla natura e sulla
effettiva consistenza della forza dei principi fondamentali, ben oltre le analisi di stampo strettamente formalistico, che non tardano a rivelarsi illusorie e incapaci di approdi affidabili. I principi
hanno la maggior resistenza proprio in ciò che storicamente ne
determina l’affermarsi, il legame immediato che ne rapporta il
contenuto ai valori di un patrimonio accumulato sulle concezioni
delle libertà della persona e della legittimazione popolare del potere; patrimonio tuttora intatto, e che fa parte del comune sentire
della società.
XXII
Introduzione
La Costituente non restringe il suo orizzonte alla pura restaurazione dei valori, e quindi dei principi fondamentali travolti dalla dittatura, così come si pongono all’inizio dell’esperienza dello
Stato rappresentativo e liberale: si è osservato prima che tra i meriti che ad essa spettano è centrale quello di aver recuperato tutto
ciò, e di non essersi limitata a un approccio solo conservativo. La
Costituente avverte la necessità imperativa di riguadagnare il tempo perduto rispetto ai progressi delle democrazie costituzionali, e
quindi apre ai nuovi principi, proiezione dei nuovi valori che sono emersi.
Approfondendo questo punto, si può cogliere forse il senso
più riposto, ed essenziale, della continuità che la Carta attesta, e
della sua proiezione nel vivo dei problemi del suo tempo, che sono i problemi che ancora segnano i nostri tempi.
13. Se la formazione dello Stato rappresentativo, frutto della grande rivoluzione liberale e nucleo del costituzionalismo moderno,
riporta nella comunità dei consociati la fonte primaria che legittima il potere politico prescrivendone le forme legali di acquisto e
di esercizio, dissolvendone ogni radice trascendente o idealistica,
la fase matura di esso va oltre, e nell’approdare alla definizione
compiuta della democrazia rappresentativa, rilegge criticamente
il rapporto tra potere e individuo, tra istituzione e persona.
Il rapporto tra i due termini muta, e pone l’individuo al centro
del sistema, antepone i suoi diritti fondamentali al regime positivo, che tanto è legittimo e accettato in quanto quei diritti riconosce come ad esso preesistenti, che, appunto, accerta e non crea,
perché essi sono prima del regime. La Costituente, sulla spinta
delle dottrine sulla centralità della persona, ispiratrici dei nuovi
soggetti della Costituzione materiale della Repubblica, di matrice
cattolica e di sinistra, si colloca in questa rinnovata concezione.
Alla luce di ciò si può affermare che quella continuità del patrimonio storico dello Stato unitario cui si è fatto più volte riferimento è un traguardo perseguito e raggiunto dalla Costituente: e
si può anche comprendere il senso del rapporto che si è cercato
di ricostruire tra principi e valori, il quale rapporto guida effettivamente l’opera di definizione dei principi fondamentali della
Carta, dei nuovi principi del regime costituzionale repubblicano.
Ne discende una lettura autentica dei fondamentali del siste-
Introduzione
XXIII
ma: dalla sovranità popolare, quanto a titolo e quanto a esercizio,
al pluralismo politico e al diritto alla partecipazione di tutti, scolpito nella formula dell’art. 49, dal carattere inviolabile delle libertà, alla riaffermata eguaglianza formale, cui si aggiunge, in forza del principio di eguaglianza materiale che il costituente sanziona, il riconoscimento della pretesa dell’individuo alle prestazioni
dei pubblici poteri necessarie per ridurre il divario di opportunità
materiali che si opponga al pari godimento dei diritti e allo sviluppo della personalità.
Lo Stato, e gli altri pubblici poteri, non sono pertanto inerti di
fronte al porsi e allo svolgersi dei rapporti intersoggettivi nella comunità, ma allo Stato in particolare incombe il dovere di intervento, determinato da quelli che sono i nuovi fini ad esso assegnati
in primo luogo dal principio dell’eguaglianza materiale.
Questa considerazione ci conduce al vivo di questioni che, come quella del cosiddetto Stato sociale, sono della più stretta attualità: l’esame critico dei principi e dei valori del regime repubblicano non è solo un impegno di ricostruzione storica di un tempo concluso della vita dello Stato unitario, ma fa parte della vita
del tempo di oggi, la quale, per converso, non ha prospettiva di risolvere i nodi che incontra se non chiama in causa quei principi e
quei valori, gli uni intatti nella loro forza prescrittiva, gli altri tuttora presenti nel comune sentire della società nazionale.
INDICE DELL’OPERA
Prefazione di Giorgio Napolitano
VII
Introduzione di Silvano Labriola
IX
TOMO PRIMO
Le fonti culturali: le Commissioni Forti
di Giovanni Focardi e Guido Melis
3
Il contributo dei cattolici alla Costituente
di Paolo Pombeni
37
Il partito e la forma di governo nella riflessione dei liberali
e degli azionisti nella stagione costituente
di Gaetano Quagliariello
81
Profilo storico della scienza italiana
del diritto costituzionale
di Maurizio Fioravanti
125
Sovranità popolare e Stato di diritto
di Lorenza Carlassare
163
Responsabilità e potere politico
di Giovanni Pitruzzella
215
La sovranità popolare e le sue forme
di Gianni Ferrara
251
848
Indice dell’opera
La sovranità popolare e le sue forme:
la forma rappresentativa
di Mario Dogliani e Chiara Tripodina
277
Il principio internazionalista nella Costituente
di Umberto Leanza
309
Cessioni di sovranità e unificazione europea
di Mario Patrono
373
Difesa nazionale e guerre ripudiate
di Giuseppe de Vergottini
401
TOMO SECONDO
La Repubblica democratica e i suoi simboli: il tricolore
di Tania Groppi
467
Il regionalismo nella vicenda costituzionale italiana
di Antonio D’Atena
491
Finanza pubblica e decentramento nella forma dello Stato
di Antonio Pedone
541
Le fonti normative
di Federico Sorrentino
571
Unitarietà della Repubblica e pluralismo delle istituzioni
politiche: l’organizzazione delle Regioni
di Gian Candido De Martin
603
Unitarietà della Repubblica e gruppi identitari:
il caso delle minoranze linguistiche
di Elisabetta Palici di Suni
635
I diritti della persona umana nello Stato rappresentativo
di Antonio Baldassarre
671
Indice dell’opera
849
L’eguaglianza formale nella Costituzione italiana
di Claudio Rossano
717
Alcune brevi considerazioni (critiche) sul significato che ha
storicamente assunto nella giurisprudenza l’art. 3, primo
comma, della Costituzione
di Andrea Giorgis
757
Il principio di eguaglianza materiale (art. 3, comma 2, Cost.)
di Silvano Labriola
777
Indice dei nomi
833
La serie “Studi della Fondazione”
intende creare, per temi prescelti o
occasioni particolari, uno strumento
aperto al contributo di studiosi e
protagonisti del mondo parlamentare e
istituzionale, per un libero confronto sui
principali aspetti del nostro ordinamento,
anche alla luce delle analoghe esperienze
di paesi a noi vicini per scelte istituzionali
e ordinamentali.
Valori e principi del regime repubblicano - 2. Diritti e libertà
La Costituente sa essere e agire in ogni momento come
la eletta dal popolo. Tale suo convincimento ci guida,
ancora oggi, oltre la storia mirabile della sua stagione,
nella lettura dei principi e dei valori della Repubblica e
nella vita del tempo nostro, i cui nodi non si sciolgono
se non alla luce di quei principi e di quei valori.
Principi intatti nella loro forza, imperativi, valori attivi
nel sentire civico della comunità nazionale.
Valori e principi del regime repubblicano si inquadra
nell’ambito del programma di celebrazioni per il 60°
anniversario della Costituente e raccoglie i saggi di
autorevoli studiosi italiani sui temi di maggior rilievo
affrontati dalla Costituente e sui principi fondamentali
della Carta costituzionale, di cui si ricostruiscono
le origini e gli sviluppi fino a oggi.
Silvano Labriola
COLLANA FONDAZIONE DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI
COLLANA FONDAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
STUDI
DELLA
FONDAZIONE
Valori e principi
del regime repubblicano
2. DIRITTI E LIBERTÀ
lu
vo
i.) li)
(i. ibi
0 vis
,0 ndi
00 mi i
Laterza
(3
7
CL 20-0000-0
Editori
a cura di
Silvano Labriola
Editori Laterza
La Fondazione della Camera dei Deputati,
costituita nel giugno del 2003, ha il
compito di realizzare e divulgare una più
ampia conoscenza delle attività della
Camera, di promuoverne l’immagine,
di favorire e sviluppare il rapporto
tra i cittadini e l’istituzione parlamentare.
A questo scopo la Fondazione si fa
promotrice di iniziative culturali ed
editoriali che prevedono la realizzazione,
la pubblicazione e la diffusione di volumi,
riviste e prodotti informatici riguardanti
le attività della Camera e gli aspetti
storici e artistici delle sue sedi.
INDICE DEL VOLUME
La persona. Autodeterminazione e sviluppo
di Pietro Rescigno
I lineamenti dei diritti di libertà. La libertà personale
di Alessandro Pace e Daniele Piccione
3
41
Le libertà culturali
di Michele Ainis
107
La libertà religiosa
di Carlo Cardia
127
L’Assemblea costituente e le libertà economiche
di Giovanni Bognetti
177
Il regime dei beni pubblici: dall’appartenenza al fine
di Marco Dugato
219
Libertà e rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro
di Pietro Ichino
253
Dove va il diritto al lavoro?
di Umberto Romagnoli
325
I diritti politici e la legislazione in materia di partecipazione
politica in Italia a sessant’anni dall’Assemblea
costituente
di Fulco Lanchester
361
Indice dei nomi
403
La serie “Studi della Fondazione”
intende creare, per temi prescelti o
occasioni particolari, uno strumento
aperto al contributo di studiosi e
protagonisti del mondo parlamentare e
istituzionale, per un libero confronto sui
principali aspetti del nostro ordinamento,
anche alla luce delle analoghe esperienze
di paesi a noi vicini per scelte istituzionali
e ordinamentali.
Valori e principi del regime repubblicano - 3. Legalità e garanzie
La Costituente sa essere e agire in ogni momento come
la eletta dal popolo. Tale suo convincimento ci guida,
ancora oggi, oltre la storia mirabile della sua stagione,
nella lettura dei principi e dei valori della Repubblica e
nella vita del tempo nostro, i cui nodi non si sciolgono
se non alla luce di quei principi e di quei valori.
Principi intatti nella loro forza, imperativi, valori attivi
nel sentire civico della comunità nazionale.
Valori e principi del regime repubblicano si inquadra
nell’ambito del programma di celebrazioni per il 60°
anniversario della Costituente e raccoglie i saggi di
autorevoli studiosi italiani sui temi di maggior rilievo
affrontati dalla Costituente e sui principi fondamentali
della Carta costituzionale, di cui si ricostruiscono
le origini e gli sviluppi fino a oggi.
Silvano Labriola
COLLANA FONDAZIONE DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI
Editori
Laterza
lu
vo
i.) ili)
(i. ib
0 vis
,0 indi
00 mi
(3
7
CL 20-0000-0
COLLANA FONDAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
STUDI
DELLA
FONDAZIONE
Valori e principi
del regime repubblicano
3. LEGALITÀ E GARANZIE
a cura di
Silvano Labriola
Editori Laterza
La Fondazione della Camera dei Deputati,
costituita nel giugno del 2003, ha il
compito di realizzare e divulgare una più
ampia conoscenza delle attività della
Camera, di promuoverne l’immagine,
di favorire e sviluppare il rapporto
tra i cittadini e l’istituzione parlamentare.
A questo scopo la Fondazione si fa
promotrice di iniziative culturali ed
editoriali che prevedono la realizzazione,
la pubblicazione e la diffusione di volumi,
riviste e prodotti informatici riguardanti
le attività della Camera e gli aspetti
storici e artistici delle sue sedi.
INDICE DEL VOLUME
Principi (da conservare) e regole (da rivedere)
della Costituzione repubblicana
di Augusto Barbera
3
Principi di regime e rigidità costituzionale
di Franco Modugno
27
Pluralismo politico, indirizzo politico, politica nazionale
di Giuseppe Ugo Rescigno
49
Pluralità degli ordinamenti giuridici e sistema delle fonti
del diritto
di Alessandro Pizzorusso
91
Principi costituzionali dell’ordinamento
della rappresentanza
di Fausto Cuocolo
119
Il procedimento di formazione delle leggi
di Silvio Traversa
171
La regola della maggioranza e lo statuto dell’opposizione
di Vincenzo Lippolis
221
Il Consiglio di Stato
di Alberto de Roberto e Mario Egidio Schinaia
271
576
Indice del volume
La Corte dei conti
di Francesco Staderini
323
Controllo sociale e regime della stampa
di Paolo Caretti
367
Il magistrato e l’ordine giudiziario: è ancora la magistratura
«the least dangerous branch»?
di Sergio Bartole
399
Il presidente della Repubblica
di Gaetano Silvestri
425
La Corte costituzionale: «esigenza intrinseca»
della Costituzione repubblicana
di Nicola Occhiocupo
461
Indice dei nomi
567