Scarica l`allegato - Macchi di Cellere Gangemi

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MILANO - ROMA - BOLOGNA - VERONA - PARIGI
http://www.macchi-gangemi.com
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APER
IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI:
strumenti contrattuali e specificità relative alle singole fonti
Avv. Emilio Sani – Avv. Silvia Dell’Atti
3
Il project finance nei progetti energetici
•
Cosa è il project financing? è una modalità di finanziamento per la
realizzazione di impianti, infrastrutture e opere di interesse pubblico e
privato, fra cui impianti per la produzione di energie rinnovabili (dal
fotovoltaico all’eolico alle biomasse e all’idrolelettrico) di grandi/medie
dimensioni da parte di imprese private (i “promotori” o sponsor).
•
Il project finance è uno strumento privilegiato nei finanziamenti di progetti
energetici.
•
Non parliamo di: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (D.L. 163/2006, c.d. codice degli appalti) / Public Private
Partnership.
4
Caratteristiche del Project Finance (segue)
•
Separazione. L’iniziativa imprenditoriale oggetto del finanziamento è isolata,
mediante opportuni accorgimenti contrattuali e societari, dalle altre iniziative
imprenditoriali degli sponsor (o promotori dell’iniziativa);
•
Segregazione. Gli assets del progetto sono, in particolare, resi disponibili in via
prioritaria ai soggetti finanziatori quale garanzia del soddisfacimento del loro credito
verso il soggetto finanziato in caso di suo inadempimento; gli assets sono segregati
mediante la costituzione di garanzie reali o vincoli contrattuali di diversa natura, a
beneficio dei soggetti finanziatori (il c.d. ring-fencing degli assets del progetto);
•
Destinazione prioritaria. I flussi di cassa generati dal progetto sono destinati al
servizio del debito (e, solo subordinatamente, alla remunerazione dell’equity apportata
dagli sponsor).
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Lo schema del project finance nei progetti energetici
Banche
Finanziamento
Fornitore/
Costruttore
SPV
Energia/
Incentivi
Equity
Sponsor
Gestore
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Caratteristiche del project finance (segue)
•
Rilevanza della concessione di incentivi pubblici: la concessione di
incentivi pubblici costituiscono un elemento essenziale per la valutazione
della redditività del progetto sia da parte dei soggetti finanziatori, sia da parte
dei promotori.
Ad esempio i “certificati verdi”, previsti quale incentivo per la produzione di
energia da fonte eolica, o il “Conto Energia”, di cui al D.M. 19 febbraio 2007
(ora anche D.M.6 agosto 2010), relativo all’incentivazione della produzione
di energia elettrica da fonte fotovoltaica.
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Incentivi pubblici per la produzione di energia
elettrica
• Incentivi pubblici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:
– Certificati verdi
– Scambio sul posto
– Tariffa fissa
– Conto energia
• Fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica:
– Eolico; Solare; Geotermico; Moto ondoso; Idroelettrico; Biomassa; Rifiuti;
(…)
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I Certificati Verdi
• Definizione:
– Certificati Verdi: diritti su una quota di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile che possono essere utilizzati dai produttori o importatori
da fonte convenzionale per adempiere all’obbligo di immettere nel sistema
elettrico nazionale una quota di energia prodotta da impianti di fonte
rinnovabile [Art. 2 D.Lgs. 387/2003 e art. 11 D.Lgs 79/1999].
– Aumento annuale di 0,35 punti (2004-2006) e 0,75 (2007-2012) dell’energia
prodotta e importata nell’anno precedente
– Obbligo di immissione
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I Certificati Verdi
Come si ottengono i certificati verdi:
1) Domanda al GSE per il rilascio della qualifica IAFR (impianto alimentato
a fonti rinnovabili);
2) Domanda al GSE per il rilascio di certificati verdi a
preventivo/
a
consuntivo;
3) Il GSE rilascio un numero di certificati verdi pari al prodotto tra i
MWh prodotti moltiplicati per un coefficiente variabile per ciascuna fonte tra
0,8 e 1,8 [il coefficiente è soggetto ad aggiornamento];
4) I MWh prodotti sono pari all’energia ai morsetti di uscita dei generatori
diminuita dell’energia assorbita dai servizi
ausiliari e delle perdite di
linea fino al punto di consegna.
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I Certificati Verdi
•
Validità dei certificati verdi:
– Gli impianti IAFR possono ottenere i certificati verdi per un periodo di
quindici anni (impianti entrati in esercizio dopo il 31/12/2007) esclusi i
periodi di fermo imposto dall’autorità per sicurezza della rete o per calamità;
– I Certificati Verdi hanno validità per un periodo di tre anni dopo la loro
emissione.
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I Certificati Verdi
•
Valorizzazione e commercializzazione:
– I certificati Verdi possono essere venduti:
• A valore di mercato nella borsa gestita dal GME
• Fuori della borsa al valore stabilito tra le parti (con obbligo di registrazione
presso il GME)
• Al GSE (limitatamente ai Certificati Verdi in scadenza e su richiesta nel
triennio 2009-2011)
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Conto Energia
• Il Conto Energia:
– È una tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta
– Si applica ai soli impianti fotovoltaici
– E’ diversa a seconda della taglia e del livello di integrazione architettonica
– Le tariffe incentivanti sono erogate per un periodo di 20 anni e
rimangono costanti
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• Il Conto Energia:
– Il gestore è il GSE
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Altri incentivi
• Biomasse di filiera (diverso da rifiuti):
– Certificati
Verdi
(in
alternativa
omnicomprensiva);
– Priorità nel dispacciamento;
– Ritiro dedicato (impianti fino a 10MVA).
tariffa
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Soggetti coinvolti nel Project Finance
•
Vi è una complessa fase di negoziazione tra i soggetti coinvolti nella
realizzazione del progetto (finanziatori, sponsor, controparti dei contratti di
progetto, PA), avente durata variabile e volta al perseguimento di una
ripartizione ottimale del rischio tra gli stessi.
•
Il project finance come contratti collegati (segue)
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Soggetti coinvolti nel PF - Il ruolo della P.A.
• Rilascio dell’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio degli
impianti:
– Semplificazione amministrativa (conferenza tra tutte le PP.AA. coinvolte);
– Competenza concorrente Stato-Regioni (programmazione energetica
regionale, moratorie e procedimenti di verifica) [art. 117 Cost.].
• Rilascio delle autorizzazioni ambientali
• Concessione degli incentivi:
– Qualifica degli impianti (GSE, Terna);
– Rilascio degli incentivi (GSE);
– Commercializzazione (MSE, GME).
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Soggetti coinvolti nel PF - Il ruolo
dei consulenti (c.d. advisors)
•
•
Il ruolo del consulente legale La “legge” del progetto è infatti costituita dal
complesso sistema di documenti legali (contratti, statuti sociali) che regolano i
diritti ed i doveri reciproci delle parti in modo da garantire l’equilibrio tra gli
interessi dei protagonisti dell’operazione. Al consulente legale è inoltre
richiesto di verificare, mediante opportune attività di due diligence, lo stato
dell’iniziativa rispetto ai profili autorizzatori, alla titolarità dei diritti sugli assets
del progetto, alla congruità dei contratti commerciali rispetto agli standard di
bancabilità di simili iniziative, ecc.
Il ruolo del consulente tecnico: stime sulla producibilità (nell’arco degli anni,
dell’anno, dei mesi e delle giornate) e verifica tecnica della affidabilità del
progetto e delle macchine acquistate. E’ incaricato della due diligence tecnica,
analizza il fuel (ventosità, incidenza delle ore di irradiazione solare, della
biomassa) e si occupa della revisione per gli aspetti tecnici dei contratti (in
particolare: garanzie e limitazioni di responsabilità) e dei permessi.
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Soggetti coinvolti nel PF - Il ruolo
dei consulenti (c.d. advisors)
•
•
•
Il ruolo del consulente finanziario:
(i) analisi delle fonti (equity, finanziamenti, ecc.) e degli impieghi (costi per la
costruzione e gestione);
(ii) proiezione circa i ricavi presunti e costruzione del modello finanziario e del
rapporto di leva.
•
Il ruolo del consulenti di mercato: proiezione dei prezzi di mercato
dell’energia [e dei certificati verdi.]
•
Il ruolo del consulente assicurativo: verifica dei rischi assicurabili.
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Soggetti coinvolti nel PF –
La Special Purpose Vehicle (SPV)
•
•
•
Scelta del tipo sociale: la realizzazione del progetto è di norma demandata
ad una società-progetto (“SPV” o Special Purpose Vehicle, secondo la
prevalente terminologia anglosassone);
Limitazione delle attività: Le attività della SPV saranno limitate, mediante
opportune clausole statutarie e stringenti vincoli contrattuali, alla
realizzazione del progetto;
La SPV riceverà da parte dei soggetti finanziatori il finanziamento
necessario alla realizzazione del progetto.
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I documenti finanziari
Il contratto di finanziamento
•
•
•
Il Finanziamento sarà concesso su base non recourse o limited
recourse: in altri termini, i finanziatori non avranno rivalsa diretta sul
patrimonio degli azionisti (se non nei ristretti limiti delle garanzie comprese
nel security package da essi prestate e dell’apporto di equity);
Forme tecniche di erogazione: i fondi vengono erogati, generalmente,
come finanziamenti bancari a medio-lungo termine (mutuo, apertura di
credito e/o lettera di credito);
Vincolo di scopo del finanziamento.
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Il Contratto di finanziamento e i documenti finanziari
(segue)
Il Finanziamento – conditions precedent
L’erogazione del finanziamento definitivo (salvi, in taluni casi, i prefinanziamenti relativi alla fase di costruzione) sarà sospensivamente
condizionata, tra le altre cose:
(a) all’ottenimento, da parte delle pubbliche amministrazioni competenti, delle
autorizzazioni, concessioni e permessi necessari per la costruzione
dell’impianto oggetto del progetto e per il suo esercizio;
(b) all’ottenimento dell’eventuale incentivo pubblico;
(c) alla stipula di soddisfacenti contratti commerciali per la realizzazione e
gestione del progetto;
(d) alla stipula di appropriate polizze assicurative con primarie compagnie (per
l’indennizzo, fra l’altro, dai danni da danneggiamento, furto, incendio e della
responsabilità verso i terzi);
(e) alla concessione di garanzie reali e personali a favore dei soggetti
finanziatori da parte della SPV e degli sponsor.
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I documenti finanziari (segue) e
il Security Package
•
•
•
Le
•
•
•
•
Le Lettere delle commissioni;
Gli accordi interbancari;
I contratti di hedging.
garanzie che assistono i soggetti finanziatori consistono, in
particolare, in:
atto di pegno sulle quote/azioni della SPV; questa è, in genere, l’unica
garanzia reale concessa dagli Sponsor;
atto di pegno sui conti aperti dalla SPV in relazione al progetto;
atto di privilegio speciale sui macchinari e sugli impianti ai sensi dell’articolo
46 del Testo Unico Bancario;
atto di ipoteca di primo grado sul terreno su cui verrà realizzato il progetto
o sul diritto di superficie costituito sullo stesso;
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Il Security Package (segue)
•
•
•
•
•
•
appendice di vincolo sulle polizze assicurative dei crediti della SPV derivanti
dalle polizze assicurative;
contratti di cessione in garanzia del credito della SPV al pagamento
dell’incentivo pubblico (come nel caso del già citato Conto Energia; per i
certificati verdi possono essere previsti strumenti alternativi come il
deposito in un conto e la concessione di un pegno o di altro vincolo su tale
conto);
cessione in garanzia dei crediti (generalmente relativi al risarcimento del
danno) derivanti dai Contratti Commerciali (elencati di seguito);
cessione in garanzia dei crediti derivanti dai contratti bilaterali di vendita di
energia;
eventuale cessione in garanzia dei crediti dello Sponsor derivanti da
eventuali prestiti infragruppo concessi alla SPV;
lettere di patronage dello Sponsor.
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Gli altri contratti
• Contratti con la PA (convenzione con Comune, Regione, altri ad es. WSA)
• Contratti con Terna (interconnessione)
• Contratti commerciali (Terreni, fornitura e installazione di motori,
manutenzione e gestione, costruzione e manutenzione)
Aspetti comuni:
- Efficacia collegata alla validità delle autorizzazioni e stretti termini di
decadenza (decorrenza dall’inizio lavori);
- Definizione dei termini di pagamento (revisioni, acconto, consegna,
collaudo, garanzie);
- Garanzie e penali per ritardi e inadempimenti;
- Risoluzione e trasferibilità;
- Limiti e allocazione delle responsabilità e rischi per la realizzazione del
progetto.
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ALLOCAZIONE DEI RISCHI
Rischi
Descrizione
PA
SPV
Banca
Autorizzazione e
permessi
Rischio che il rilascio delle autorizzazioni e permessi
non avvenga nei tempi o nei modi previsti
X
X
Costruzione
Rischio che la realizzazione dell’opera non avvenga nei
tempi, ai costi e con le specifiche concordate
X
Gestione
Rischio che i costi operativi siano maggiori rispetto alle
previsioni economiche finanziarie iniziali
X
Manutenzione
ordinaria o
straordinaria
Rischio che i costi necessari a mantenere gli edifici, gli
impianti e le attrezzature in perfetto stato di
funzionamento o a sostituire parte di essi al termine del
loro ciclo di vita siano superiori rispetto alle previsioni
economiche finanziarie iniziali
X
X
Disponibilità
Rischio connesso alla mancata disponibilità
dell’impianto a causa dell’inadeguata gestione e
manutenzione dello stesso
X
X
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ALLOCAZIONE DEI RISCHI
Rischi
Descrizione
Domanda
PA
SPV
Banca
Rischio che il livello di disponibilità sia inferiore a quello
previsto nel Modello
X
X
Finanziamento
Rischio di mancato reperimento delle risorse finanziarie
necessarie alla realizzazione e gestione dell’iniziativa, in
linea con le previsioni economiche finanziarie iniziali
X
Forza maggiore
Rischio che un evento imprevedibile e incontrollabile da
parte di tutte le parti coinvolte nel progetto comporti un
aumento dei costi o, nei casi peggiori, l’impossibilità di
gestire il servizio
X
X
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Contratti commerciali e la bancabilità –
Contratti per la costruzione (segue)
•
•
•
•
•
•
•
Il track record e verifica dell’affidabilità tecnica e finanziaria dell’appaltatore;
le garanzie contrattuali e i bond (performance e availability bond);
la gestione e manutenzione
le parti di ricambio
Altri contratti: ad esempio la fornitura di biomassa
Il collegamento con la documentazione finanziaria:
la cessione di credito e gli accordi diretti (direct agreement)
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Conclusioni
• Per l’efficace gestione di una operazione di project finance è fondamentale la
adeguata ripartizione del rischio di impresa relativo al progetto tra gli sponsor
ed i soggetti finanziatori, nonché il perseguimento del principio del ring fencing
degli assets del progetto da quelli relativi ad altre iniziative imprenditoriali degli
sponsor.
• L’identificazione dei profili di rischiosità e rendimento dell’operazione e dei
criteri per la loro efficiente allocazione e distribuzione seguirà, fra l’altro, una
adeguata due diligence, che investirà anche i profili legali del progetto.
• Quali aspetti critici? Cosa occorrerebbe chiedere al legislatore per
facilitare il project finance in ambito energetico ?
(1)certezza dei flussi di cassa (prezzo dell’energia e degli incentivi)
(2)certezza della tassazione.
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Aspetti problematici – Impianti Eolici
•
•
articolo 45 della manovra anticrisi nel testo inizialmente proposto
“l'articolo 2, comma 149, della legge n.244 del 24 dicembre 2007 e l'articolo 15 comma
1 del decreto del ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 sono soppressi”)
Cosa aveva introdotto la legge n.244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) ?
“149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell’obiettivo minimo della copertura
del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei
successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell’Unione europea, il GSE, su
richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell’anno, ulteriori rispetto a
quelli necessari per assolvere all’obbligo della quota minima dell’anno precedente di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo
medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell’anno precedente dal Gestore del
mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.”
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Continua
•
•
Cosa aveva introdotto l'articolo 15 comma 1 del decreto del ministro dello sviluppo
economico 18 dicembre 2008 ?
“ Art. 15. Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di
incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge
finanziaria 2008
Al fine di garantire graduale transizione dal vecchio ai nuovi meccanismi di
incentivazione e non penalizzare gli investimenti gia' avviati, nel triennio 2009-2011,
entro il mese di giugno, il GSE ritira, su richiesta dei detentori, i certificati verdi
rilasciati per le produzioni, riferite agli anni fino a tutto il 2010, con esclusione degli
impianti di cui all'art. 9, comma 2, lettera b). La richiesta di ritiro e' inoltrata dal
detentore al GSE entro il 31 marzo di ogni anno del triennio 2009-2011. Il prezzo di
ritiro dei predetti certificati e' pari al prezzo medio di mercato del triennio precedente
all'anno nel quale viene presentata la richiesta di ritiro. I certificati verdi ritirati dal
GSE possono essere utilizzati dallo stesso GSE per le finalita' di cui all'art. 14, commi
da 1 a 3.
31
Continua
• L'attuale articolo 45 del l.g.78/2010, come risultante dalla legge 122/2010 che
lo ha convertito in legge stabilisce, insieme a delle norme sulla risoluzione delle
convenzioni CIP6 e all'utilizzo dei fondi l'inserimento all'articolo 2 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 149 del comma 149-bis. “Al fine di
contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese e
di promuovere le fonti rinnovabili che maggiormente contribuiscono al raggiungimento degli
obiettivi europei, coerentemente con l'attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, da emanare entro il 31 dicembre 2010, si assicura che l'importo complessivo
derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi di cui al comma 149, a decorrere
dalle competenze dell'anno 2011, sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello relativo alle
competenze dell'anno 2010, prevedendo che almeno 1'80 per cento di tale riduzione derivi dal
contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso".
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Fotovoltaico
Convenzione per il fotovoltaico- Articolo 4 Cessione dei crediti
Il GSE provvederà ad adempiere la propria obbligazione di pagamento dei crediti verso il
cessionario dei medesimi subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
(a) che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente
nei confronti del GSE;
(b) che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario;
(c) che l’atto di cessione dei crediti:
(i) sia stipulato in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione;
(ii) sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato
sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto, per il resto, non potrà essere
modificato in alcuna sua parte;
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Fotovoltaico (continua)
(iii) abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell’art.
69 del R.D. n. 2440 del 1923, e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento;
(iv) riporti in allegato la presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale dell’accordo
di cessione;
(v) in occasione della notifica al GSE, sia accompagnato dall’esplicito consenso al trattamento
dei dati personali da parte del cedente – come previsto dall’art.23 del d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196 – affinché il GSE possa procedere ad una verifica in capo al cedente, per
assolvere alle finalità indicate dall’art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
anche al momento della notifica della cessione;
(d) che la verifica di cui al precedente punto c (v) dia esito positivo (ovvero che non vi siano
inadempienze all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle
esattoriali);
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Fotovoltaico
(e) che la cessione dei crediti sia espressamente accettata dal GSE mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento inviata al cedente ed al cessionario. L’accettazione
della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà di GSE di opporre al cessionario la
compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
L’eventuale retrocessione dell’intero credito residuo all’originario cedente dovrà:
(a.1) avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l’atto di cessione dei crediti, vale
a dire
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Fotovoltaico (continua)
(i) con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio; e
(ii) utilizzando esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito internet del GSE
(www.gse.it), il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
(b.1) essere sottoscritta da entrambe le parti;
(c.1) essere notificata al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
contenente anche l’indicazione delle coordinate del nuovo conto corrente bancario sul quale
effettuare i pagamenti dei crediti;
d.1) essere espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento inviata ad entrambe le parti.
Anche in caso di retrocessione dei crediti residui, il GSE si riserva la facoltà di opporre
all’originario cedente la compensazione che avrebbe potuto opporre al cessionario.
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Fotovoltaico (continua)
Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal
secondo mese successivo alla accettazione della retrocessione dei crediti. Alcuna responsabilità
potrà essere ascritta al GSE nei confronti dell’originario cedente e del cessionario nel caso di
mancata, errata e/o ritardata notifica dell’atto di retrocessione dei crediti.
Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi del presente articolo trovano applicazione anche
in ipotesi di successiva cessione operata dal cessionario dei crediti a beneficio di terzi con
l’esclusione del punto c (ii) e a.1 (ii).
Le condizioni di cui al primo capoverso, ad eccezione di quanto previsto al punto c (ii), e al
terzo capoverso,
ad eccezione di quanto previsto al punto a.1 (ii), del presente articolo trovano applicazione
anche in ipotesi di:
(a.2) conferimento a terzi del mandato all’incasso (revocabile/irrevocabile) dei crediti;
(b.2) dazione in pegno dei crediti.
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Fotovoltaico (continua)
LA POSSIBILITA’ DI CEDERE I CREDITI DERIVANTI DALLA
CONVENZIONE DEL CONTO ENERGIA A PIÙ SOGGETTI
-
E’ stato introdotto di recente un nuovo modello di cessione dei crediti da parte
del GSE che prevede che per impianti superiori a 1 MW è possibile cedere il
credito derivante dal conto energia ad un pool di Banche.
vi sono varie limitazioni ((1) la dimensione dell’impianto, (2) i cessionari
debbono essere banche, la premessa b dell’atto);
si chiarisce che la cessione è pro solvendo;
i cessionari costituiscono quale mandatario con rappresentanza l’agente e
rinunciano ad agire direttamente (dubbi profili)
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Aspetti problematici in generale
Articolo 106 (Albo degli investitori finanziari) del decreto legislativo n. 385/1993
•
“1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito
albo tenuto dalla Banca d'Italia.
•
2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono prestare servizi
di pagamento, a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies,
comma 4, e iscritti nel relativo albo, nonché prestare servizi di investimento se autorizzati
ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli
intermediari finanziari possono altresì esercitare le altre attività a loro eventualmente
consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali
circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico . “
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Aspetti problematici in generale (segue)
• D.m. n.29 del 17 febbraio 2009 (DM 29)
• Cosa è un finanziamento?
• Articolo 3 - Attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
1. Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la
concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di
impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento
connesso con operazioni di:
a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti;
c) credito al consumo, così come definito dall'articolo 121 del Testo unico, fatta
eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento del prezzo svolta dai
soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica;
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Aspetti problematici in generale (segue)
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni, l'avallo, l'apertura di credito documentaria, l'accettazione, la
girata, l'impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e
di impegni di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di firma previsti
nell'ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e
intermediari finanziari.
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Aspetti problematici in generale (segue)
Quando l’attività è svolta nei confronti del pubblico?
Articolo 9 Esercizio di attività nei confronti del pubblico
1.
Le attività indicate negli articoli 3, 4 e 5 sono esercitate nei confronti del pubblico
qualora siano svolte nei confronti di terzi con carattere di professionalità.
2.
Non configurano operatività nei confronti del pubblico le attività esercitate
esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza. La deroga non trova
applicazione per gli acquisti di crediti da intermediari finanziari del gruppo
medesimo.
3.
Non costituisce attività di finanziamento nei confronti del pubblico l'acquisto di
crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo medesimo.
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Aspetti problematici in generale (segue)
4. L'attività di credito al consumo si considera comunque esercitata nei confronti del
pubblico
anche
quando
è
limitata
all'ambito
dei
soci.
5. L'attività di rilascio di garanzie, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) del presente
decreto è esercitata nei confronti del pubblico quando anche uno solo tra il garantito e il
beneficiario della garanzia non faccia parte del gruppo dell'intermediario finanziario.
Tuttavia l'attività di rilascio di garanzie non è esercitata nei confronti del pubblico se
il garantito fa parte del gruppo del soggetto garante ed il beneficiario sia una banca o
un
intermediario
finanziario
iscritto
nell'elenco
speciale.
6. L'attività di assunzione di partecipazioni è esercitata nei confronti del pubblico
qualora sia svolta nei confronti dei terzi con carattere di professionalità e le assunzioni
di partecipazioni avvengano nell'ambito di un progetto che conduca alla alienazione
delle partecipazioni dopo interventi volti alla riorganizzazione aziendale, allo sviluppo
produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate
anche
tramite
il
reperimento
del
capitale
di
rischio.
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Aspetti problematici in generale (segue)
Il Rifinanziamento e l’ Imposta Sostitutiva
• imposta sostitutiva ex articolo 15 e seguenti del DPR n. 601/1973
• Cassazione n.4501/2009
• Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 119/2009 (la
controversia e’ decisa dai giudici d’appello sulla base dell’assunto per il
quale, data la finalità del ripianamento di debiti pregressi, l’operazione
sarebbe in re ipsa carente rispetto alla finalità dell’ “investimento
produttivo”)
• DRE della Lombardia – nota 2008/25064/DA3
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Grazie per l’attenzione!
Avv. Silvia Dell’Atti
partner, Banking & Finance
Macchi di Cellere Gangemi studio legale
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