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1 MILANO - ROMA - BOLOGNA - VERONA - PARIGI http://www.macchi-gangemi.com 2 APER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI: strumenti contrattuali e specificità relative alle singole fonti Avv. Emilio Sani – Avv. Silvia Dell’Atti 3 Il project finance nei progetti energetici • Cosa è il project financing? è una modalità di finanziamento per la realizzazione di impianti, infrastrutture e opere di interesse pubblico e privato, fra cui impianti per la produzione di energie rinnovabili (dal fotovoltaico all’eolico alle biomasse e all’idrolelettrico) di grandi/medie dimensioni da parte di imprese private (i “promotori” o sponsor). • Il project finance è uno strumento privilegiato nei finanziamenti di progetti energetici. • Non parliamo di: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.L. 163/2006, c.d. codice degli appalti) / Public Private Partnership. 4 Caratteristiche del Project Finance (segue) • Separazione. L’iniziativa imprenditoriale oggetto del finanziamento è isolata, mediante opportuni accorgimenti contrattuali e societari, dalle altre iniziative imprenditoriali degli sponsor (o promotori dell’iniziativa); • Segregazione. Gli assets del progetto sono, in particolare, resi disponibili in via prioritaria ai soggetti finanziatori quale garanzia del soddisfacimento del loro credito verso il soggetto finanziato in caso di suo inadempimento; gli assets sono segregati mediante la costituzione di garanzie reali o vincoli contrattuali di diversa natura, a beneficio dei soggetti finanziatori (il c.d. ring-fencing degli assets del progetto); • Destinazione prioritaria. I flussi di cassa generati dal progetto sono destinati al servizio del debito (e, solo subordinatamente, alla remunerazione dell’equity apportata dagli sponsor). 5 Lo schema del project finance nei progetti energetici Banche Finanziamento Fornitore/ Costruttore SPV Energia/ Incentivi Equity Sponsor Gestore 6 Caratteristiche del project finance (segue) • Rilevanza della concessione di incentivi pubblici: la concessione di incentivi pubblici costituiscono un elemento essenziale per la valutazione della redditività del progetto sia da parte dei soggetti finanziatori, sia da parte dei promotori. Ad esempio i “certificati verdi”, previsti quale incentivo per la produzione di energia da fonte eolica, o il “Conto Energia”, di cui al D.M. 19 febbraio 2007 (ora anche D.M.6 agosto 2010), relativo all’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica. 7 Incentivi pubblici per la produzione di energia elettrica • Incentivi pubblici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: – Certificati verdi – Scambio sul posto – Tariffa fissa – Conto energia • Fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica: – Eolico; Solare; Geotermico; Moto ondoso; Idroelettrico; Biomassa; Rifiuti; (…) 8 I Certificati Verdi • Definizione: – Certificati Verdi: diritti su una quota di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che possono essere utilizzati dai produttori o importatori da fonte convenzionale per adempiere all’obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota di energia prodotta da impianti di fonte rinnovabile [Art. 2 D.Lgs. 387/2003 e art. 11 D.Lgs 79/1999]. – Aumento annuale di 0,35 punti (2004-2006) e 0,75 (2007-2012) dell’energia prodotta e importata nell’anno precedente – Obbligo di immissione 9 I Certificati Verdi Come si ottengono i certificati verdi: 1) Domanda al GSE per il rilascio della qualifica IAFR (impianto alimentato a fonti rinnovabili); 2) Domanda al GSE per il rilascio di certificati verdi a preventivo/ a consuntivo; 3) Il GSE rilascio un numero di certificati verdi pari al prodotto tra i MWh prodotti moltiplicati per un coefficiente variabile per ciascuna fonte tra 0,8 e 1,8 [il coefficiente è soggetto ad aggiornamento]; 4) I MWh prodotti sono pari all’energia ai morsetti di uscita dei generatori diminuita dell’energia assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite di linea fino al punto di consegna. 10 I Certificati Verdi • Validità dei certificati verdi: – Gli impianti IAFR possono ottenere i certificati verdi per un periodo di quindici anni (impianti entrati in esercizio dopo il 31/12/2007) esclusi i periodi di fermo imposto dall’autorità per sicurezza della rete o per calamità; – I Certificati Verdi hanno validità per un periodo di tre anni dopo la loro emissione. 11 I Certificati Verdi • Valorizzazione e commercializzazione: – I certificati Verdi possono essere venduti: • A valore di mercato nella borsa gestita dal GME • Fuori della borsa al valore stabilito tra le parti (con obbligo di registrazione presso il GME) • Al GSE (limitatamente ai Certificati Verdi in scadenza e su richiesta nel triennio 2009-2011) 12 Conto Energia • Il Conto Energia: – È una tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta – Si applica ai soli impianti fotovoltaici – E’ diversa a seconda della taglia e del livello di integrazione architettonica – Le tariffe incentivanti sono erogate per un periodo di 20 anni e rimangono costanti 13 • Il Conto Energia: – Il gestore è il GSE 14 Altri incentivi • Biomasse di filiera (diverso da rifiuti): – Certificati Verdi (in alternativa omnicomprensiva); – Priorità nel dispacciamento; – Ritiro dedicato (impianti fino a 10MVA). tariffa 15 Soggetti coinvolti nel Project Finance • Vi è una complessa fase di negoziazione tra i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto (finanziatori, sponsor, controparti dei contratti di progetto, PA), avente durata variabile e volta al perseguimento di una ripartizione ottimale del rischio tra gli stessi. • Il project finance come contratti collegati (segue) 16 Soggetti coinvolti nel PF - Il ruolo della P.A. • Rilascio dell’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio degli impianti: – Semplificazione amministrativa (conferenza tra tutte le PP.AA. coinvolte); – Competenza concorrente Stato-Regioni (programmazione energetica regionale, moratorie e procedimenti di verifica) [art. 117 Cost.]. • Rilascio delle autorizzazioni ambientali • Concessione degli incentivi: – Qualifica degli impianti (GSE, Terna); – Rilascio degli incentivi (GSE); – Commercializzazione (MSE, GME). 17 Soggetti coinvolti nel PF - Il ruolo dei consulenti (c.d. advisors) • • Il ruolo del consulente legale La “legge” del progetto è infatti costituita dal complesso sistema di documenti legali (contratti, statuti sociali) che regolano i diritti ed i doveri reciproci delle parti in modo da garantire l’equilibrio tra gli interessi dei protagonisti dell’operazione. Al consulente legale è inoltre richiesto di verificare, mediante opportune attività di due diligence, lo stato dell’iniziativa rispetto ai profili autorizzatori, alla titolarità dei diritti sugli assets del progetto, alla congruità dei contratti commerciali rispetto agli standard di bancabilità di simili iniziative, ecc. Il ruolo del consulente tecnico: stime sulla producibilità (nell’arco degli anni, dell’anno, dei mesi e delle giornate) e verifica tecnica della affidabilità del progetto e delle macchine acquistate. E’ incaricato della due diligence tecnica, analizza il fuel (ventosità, incidenza delle ore di irradiazione solare, della biomassa) e si occupa della revisione per gli aspetti tecnici dei contratti (in particolare: garanzie e limitazioni di responsabilità) e dei permessi. 18 Soggetti coinvolti nel PF - Il ruolo dei consulenti (c.d. advisors) • • • Il ruolo del consulente finanziario: (i) analisi delle fonti (equity, finanziamenti, ecc.) e degli impieghi (costi per la costruzione e gestione); (ii) proiezione circa i ricavi presunti e costruzione del modello finanziario e del rapporto di leva. • Il ruolo del consulenti di mercato: proiezione dei prezzi di mercato dell’energia [e dei certificati verdi.] • Il ruolo del consulente assicurativo: verifica dei rischi assicurabili. 19 Soggetti coinvolti nel PF – La Special Purpose Vehicle (SPV) • • • Scelta del tipo sociale: la realizzazione del progetto è di norma demandata ad una società-progetto (“SPV” o Special Purpose Vehicle, secondo la prevalente terminologia anglosassone); Limitazione delle attività: Le attività della SPV saranno limitate, mediante opportune clausole statutarie e stringenti vincoli contrattuali, alla realizzazione del progetto; La SPV riceverà da parte dei soggetti finanziatori il finanziamento necessario alla realizzazione del progetto. 20 I documenti finanziari Il contratto di finanziamento • • • Il Finanziamento sarà concesso su base non recourse o limited recourse: in altri termini, i finanziatori non avranno rivalsa diretta sul patrimonio degli azionisti (se non nei ristretti limiti delle garanzie comprese nel security package da essi prestate e dell’apporto di equity); Forme tecniche di erogazione: i fondi vengono erogati, generalmente, come finanziamenti bancari a medio-lungo termine (mutuo, apertura di credito e/o lettera di credito); Vincolo di scopo del finanziamento. 21 Il Contratto di finanziamento e i documenti finanziari (segue) Il Finanziamento – conditions precedent L’erogazione del finanziamento definitivo (salvi, in taluni casi, i prefinanziamenti relativi alla fase di costruzione) sarà sospensivamente condizionata, tra le altre cose: (a) all’ottenimento, da parte delle pubbliche amministrazioni competenti, delle autorizzazioni, concessioni e permessi necessari per la costruzione dell’impianto oggetto del progetto e per il suo esercizio; (b) all’ottenimento dell’eventuale incentivo pubblico; (c) alla stipula di soddisfacenti contratti commerciali per la realizzazione e gestione del progetto; (d) alla stipula di appropriate polizze assicurative con primarie compagnie (per l’indennizzo, fra l’altro, dai danni da danneggiamento, furto, incendio e della responsabilità verso i terzi); (e) alla concessione di garanzie reali e personali a favore dei soggetti finanziatori da parte della SPV e degli sponsor. 22 I documenti finanziari (segue) e il Security Package • • • Le • • • • Le Lettere delle commissioni; Gli accordi interbancari; I contratti di hedging. garanzie che assistono i soggetti finanziatori consistono, in particolare, in: atto di pegno sulle quote/azioni della SPV; questa è, in genere, l’unica garanzia reale concessa dagli Sponsor; atto di pegno sui conti aperti dalla SPV in relazione al progetto; atto di privilegio speciale sui macchinari e sugli impianti ai sensi dell’articolo 46 del Testo Unico Bancario; atto di ipoteca di primo grado sul terreno su cui verrà realizzato il progetto o sul diritto di superficie costituito sullo stesso; 23 Il Security Package (segue) • • • • • • appendice di vincolo sulle polizze assicurative dei crediti della SPV derivanti dalle polizze assicurative; contratti di cessione in garanzia del credito della SPV al pagamento dell’incentivo pubblico (come nel caso del già citato Conto Energia; per i certificati verdi possono essere previsti strumenti alternativi come il deposito in un conto e la concessione di un pegno o di altro vincolo su tale conto); cessione in garanzia dei crediti (generalmente relativi al risarcimento del danno) derivanti dai Contratti Commerciali (elencati di seguito); cessione in garanzia dei crediti derivanti dai contratti bilaterali di vendita di energia; eventuale cessione in garanzia dei crediti dello Sponsor derivanti da eventuali prestiti infragruppo concessi alla SPV; lettere di patronage dello Sponsor. 24 Gli altri contratti • Contratti con la PA (convenzione con Comune, Regione, altri ad es. WSA) • Contratti con Terna (interconnessione) • Contratti commerciali (Terreni, fornitura e installazione di motori, manutenzione e gestione, costruzione e manutenzione) Aspetti comuni: - Efficacia collegata alla validità delle autorizzazioni e stretti termini di decadenza (decorrenza dall’inizio lavori); - Definizione dei termini di pagamento (revisioni, acconto, consegna, collaudo, garanzie); - Garanzie e penali per ritardi e inadempimenti; - Risoluzione e trasferibilità; - Limiti e allocazione delle responsabilità e rischi per la realizzazione del progetto. 25 ALLOCAZIONE DEI RISCHI Rischi Descrizione PA SPV Banca Autorizzazione e permessi Rischio che il rilascio delle autorizzazioni e permessi non avvenga nei tempi o nei modi previsti X X Costruzione Rischio che la realizzazione dell’opera non avvenga nei tempi, ai costi e con le specifiche concordate X Gestione Rischio che i costi operativi siano maggiori rispetto alle previsioni economiche finanziarie iniziali X Manutenzione ordinaria o straordinaria Rischio che i costi necessari a mantenere gli edifici, gli impianti e le attrezzature in perfetto stato di funzionamento o a sostituire parte di essi al termine del loro ciclo di vita siano superiori rispetto alle previsioni economiche finanziarie iniziali X X Disponibilità Rischio connesso alla mancata disponibilità dell’impianto a causa dell’inadeguata gestione e manutenzione dello stesso X X 26 ALLOCAZIONE DEI RISCHI Rischi Descrizione Domanda PA SPV Banca Rischio che il livello di disponibilità sia inferiore a quello previsto nel Modello X X Finanziamento Rischio di mancato reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione e gestione dell’iniziativa, in linea con le previsioni economiche finanziarie iniziali X Forza maggiore Rischio che un evento imprevedibile e incontrollabile da parte di tutte le parti coinvolte nel progetto comporti un aumento dei costi o, nei casi peggiori, l’impossibilità di gestire il servizio X X 27 Contratti commerciali e la bancabilità – Contratti per la costruzione (segue) • • • • • • • Il track record e verifica dell’affidabilità tecnica e finanziaria dell’appaltatore; le garanzie contrattuali e i bond (performance e availability bond); la gestione e manutenzione le parti di ricambio Altri contratti: ad esempio la fornitura di biomassa Il collegamento con la documentazione finanziaria: la cessione di credito e gli accordi diretti (direct agreement) 28 Conclusioni • Per l’efficace gestione di una operazione di project finance è fondamentale la adeguata ripartizione del rischio di impresa relativo al progetto tra gli sponsor ed i soggetti finanziatori, nonché il perseguimento del principio del ring fencing degli assets del progetto da quelli relativi ad altre iniziative imprenditoriali degli sponsor. • L’identificazione dei profili di rischiosità e rendimento dell’operazione e dei criteri per la loro efficiente allocazione e distribuzione seguirà, fra l’altro, una adeguata due diligence, che investirà anche i profili legali del progetto. • Quali aspetti critici? Cosa occorrerebbe chiedere al legislatore per facilitare il project finance in ambito energetico ? (1)certezza dei flussi di cassa (prezzo dell’energia e degli incentivi) (2)certezza della tassazione. 29 Aspetti problematici – Impianti Eolici • • articolo 45 della manovra anticrisi nel testo inizialmente proposto “l'articolo 2, comma 149, della legge n.244 del 24 dicembre 2007 e l'articolo 15 comma 1 del decreto del ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 sono soppressi”) Cosa aveva introdotto la legge n.244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) ? “149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell’obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell’Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell’anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all’obbligo della quota minima dell’anno precedente di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell’anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.” 30 Continua • • Cosa aveva introdotto l'articolo 15 comma 1 del decreto del ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 ? “ Art. 15. Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008 Al fine di garantire graduale transizione dal vecchio ai nuovi meccanismi di incentivazione e non penalizzare gli investimenti gia' avviati, nel triennio 2009-2011, entro il mese di giugno, il GSE ritira, su richiesta dei detentori, i certificati verdi rilasciati per le produzioni, riferite agli anni fino a tutto il 2010, con esclusione degli impianti di cui all'art. 9, comma 2, lettera b). La richiesta di ritiro e' inoltrata dal detentore al GSE entro il 31 marzo di ogni anno del triennio 2009-2011. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati e' pari al prezzo medio di mercato del triennio precedente all'anno nel quale viene presentata la richiesta di ritiro. I certificati verdi ritirati dal GSE possono essere utilizzati dallo stesso GSE per le finalita' di cui all'art. 14, commi da 1 a 3. 31 Continua • L'attuale articolo 45 del l.g.78/2010, come risultante dalla legge 122/2010 che lo ha convertito in legge stabilisce, insieme a delle norme sulla risoluzione delle convenzioni CIP6 e all'utilizzo dei fondi l'inserimento all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 149 del comma 149-bis. “Al fine di contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese e di promuovere le fonti rinnovabili che maggiormente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei, coerentemente con l'attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 dicembre 2010, si assicura che l'importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi di cui al comma 149, a decorrere dalle competenze dell'anno 2011, sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello relativo alle competenze dell'anno 2010, prevedendo che almeno 1'80 per cento di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso". 32 Fotovoltaico Convenzione per il fotovoltaico- Articolo 4 Cessione dei crediti Il GSE provvederà ad adempiere la propria obbligazione di pagamento dei crediti verso il cessionario dei medesimi subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni: (a) che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE; (b) che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario; (c) che l’atto di cessione dei crediti: (i) sia stipulato in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione; (ii) sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte; 33 Fotovoltaico (continua) (iii) abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; (iv) riporti in allegato la presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale dell’accordo di cessione; (v) in occasione della notifica al GSE, sia accompagnato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del cedente – come previsto dall’art.23 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – affinché il GSE possa procedere ad una verifica in capo al cedente, per assolvere alle finalità indicate dall’art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche al momento della notifica della cessione; (d) che la verifica di cui al precedente punto c (v) dia esito positivo (ovvero che non vi siano inadempienze all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali); 34 Fotovoltaico (e) che la cessione dei crediti sia espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al cedente ed al cessionario. L’accettazione della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà di GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. L’eventuale retrocessione dell’intero credito residuo all’originario cedente dovrà: (a.1) avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l’atto di cessione dei crediti, vale a dire 35 Fotovoltaico (continua) (i) con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio; e (ii) utilizzando esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte; (b.1) essere sottoscritta da entrambe le parti; (c.1) essere notificata al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente anche l’indicazione delle coordinate del nuovo conto corrente bancario sul quale effettuare i pagamenti dei crediti; d.1) essere espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ad entrambe le parti. Anche in caso di retrocessione dei crediti residui, il GSE si riserva la facoltà di opporre all’originario cedente la compensazione che avrebbe potuto opporre al cessionario. 36 Fotovoltaico (continua) Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo alla accettazione della retrocessione dei crediti. Alcuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE nei confronti dell’originario cedente e del cessionario nel caso di mancata, errata e/o ritardata notifica dell’atto di retrocessione dei crediti. Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi del presente articolo trovano applicazione anche in ipotesi di successiva cessione operata dal cessionario dei crediti a beneficio di terzi con l’esclusione del punto c (ii) e a.1 (ii). Le condizioni di cui al primo capoverso, ad eccezione di quanto previsto al punto c (ii), e al terzo capoverso, ad eccezione di quanto previsto al punto a.1 (ii), del presente articolo trovano applicazione anche in ipotesi di: (a.2) conferimento a terzi del mandato all’incasso (revocabile/irrevocabile) dei crediti; (b.2) dazione in pegno dei crediti. 37 Fotovoltaico (continua) LA POSSIBILITA’ DI CEDERE I CREDITI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE DEL CONTO ENERGIA A PIÙ SOGGETTI - E’ stato introdotto di recente un nuovo modello di cessione dei crediti da parte del GSE che prevede che per impianti superiori a 1 MW è possibile cedere il credito derivante dal conto energia ad un pool di Banche. vi sono varie limitazioni ((1) la dimensione dell’impianto, (2) i cessionari debbono essere banche, la premessa b dell’atto); si chiarisce che la cessione è pro solvendo; i cessionari costituiscono quale mandatario con rappresentanza l’agente e rinunciano ad agire direttamente (dubbi profili) 38 Aspetti problematici in generale Articolo 106 (Albo degli investitori finanziari) del decreto legislativo n. 385/1993 • “1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. • 2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono prestare servizi di pagamento, a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, nonché prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari finanziari possono altresì esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico . “ 39 Aspetti problematici in generale (segue) • D.m. n.29 del 17 febbraio 2009 (DM 29) • Cosa è un finanziamento? • Articolo 3 - Attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma 1. Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di: a) locazione finanziaria; b) acquisto di crediti; c) credito al consumo, così come definito dall'articolo 121 del Testo unico, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento del prezzo svolta dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica; 40 Aspetti problematici in generale (segue) d) credito ipotecario; e) prestito su pegno; f) rilascio di fideiussioni, l'avallo, l'apertura di credito documentaria, l'accettazione, la girata, l'impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di firma previsti nell'ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari. 41 Aspetti problematici in generale (segue) Quando l’attività è svolta nei confronti del pubblico? Articolo 9 Esercizio di attività nei confronti del pubblico 1. Le attività indicate negli articoli 3, 4 e 5 sono esercitate nei confronti del pubblico qualora siano svolte nei confronti di terzi con carattere di professionalità. 2. Non configurano operatività nei confronti del pubblico le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza. La deroga non trova applicazione per gli acquisti di crediti da intermediari finanziari del gruppo medesimo. 3. Non costituisce attività di finanziamento nei confronti del pubblico l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo medesimo. 42 Aspetti problematici in generale (segue) 4. L'attività di credito al consumo si considera comunque esercitata nei confronti del pubblico anche quando è limitata all'ambito dei soci. 5. L'attività di rilascio di garanzie, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) del presente decreto è esercitata nei confronti del pubblico quando anche uno solo tra il garantito e il beneficiario della garanzia non faccia parte del gruppo dell'intermediario finanziario. Tuttavia l'attività di rilascio di garanzie non è esercitata nei confronti del pubblico se il garantito fa parte del gruppo del soggetto garante ed il beneficiario sia una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale. 6. L'attività di assunzione di partecipazioni è esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti dei terzi con carattere di professionalità e le assunzioni di partecipazioni avvengano nell'ambito di un progetto che conduca alla alienazione delle partecipazioni dopo interventi volti alla riorganizzazione aziendale, allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio. 43 Aspetti problematici in generale (segue) Il Rifinanziamento e l’ Imposta Sostitutiva • imposta sostitutiva ex articolo 15 e seguenti del DPR n. 601/1973 • Cassazione n.4501/2009 • Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 119/2009 (la controversia e’ decisa dai giudici d’appello sulla base dell’assunto per il quale, data la finalità del ripianamento di debiti pregressi, l’operazione sarebbe in re ipsa carente rispetto alla finalità dell’ “investimento produttivo”) • DRE della Lombardia – nota 2008/25064/DA3 44 Grazie per l’attenzione! Avv. Silvia Dell’Atti partner, Banking & Finance Macchi di Cellere Gangemi studio legale via G. Cuboni 12 – 00197 Roma Tel. 06 362141 [email protected]