022 - Bosetti e Gatti

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022 - Bosetti e Gatti
Comune di Brescia
Sportello Unico dell’Edilizia
“EDILIZIA PRIVATA E
SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTALE
DOPO IL DECRETO SVILUPPO”
arch. Franco Claretti
Venerdì
Venerdì, 23 settembre 2011
T.U. D.P.R. n. 380/2001…
Nel suo testo originario, modificato dal d.Lgs n. 301/2002, prevedeva due
soli titoli edilizi abilitativi (per gli interventi diversi da quelli dell’attività
edilizia libera):
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- il permesso di costruire, prescritto per gli interventi edilizi puntualmente
indicati all’art. 10;
- la denuncia di inizio attività (“D.I.A.”), fattispecie residuale prevista,
invece, per tutti gli interventi non rientranti tra le attività di edilizia libera
né nell’elencazione di cui all’art. 10;
- D.I.A. alternativa
al permesso di costruire, a scelta quindi
dell’interessato, anche alcuni degli specifici interventi indicati dall’art. 10,
come, ad esempio, la ristrutturazione edilizia;
- è stata invece soppressa la figura della autorizzazione edilizia, prevista
dalla legislazione speciale in materia edilizia anteriore al 2001 e che si era
posta come titolo abilitativo intermedio tra la concessione edilizia (figura
sostituita dal permesso di costruire) e la D.I.A.
Il Permesso di Costruire in Regione
Lombardia
Sono assentiti unicamente mediante PC:
►
►
- gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi
fabbricati nelle aree destinate all'agricoltura (art. 60, LR
12/2005);
- i mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non
comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla
creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali
(art. 52, c. 3-bis, LR 12/2005).
…e le sue modifiche recenti
Il T.U. D.P.R. 380/2001 dopo la sua entrata in vigore ha subito ricorrenti
modifiche:
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- L. 22 maggio 2010, n. 73, di conversione del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, che
ha ampliato le fattispecie di “attività edilizia libera” già previste dall’art. 6 del
T.U. D.P.R. 380/2001 distinguendo peraltro tra attività “totalmente libere” ed
attività soggette a preventiva “comunicazione di inizio lavori”;
- L. 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che
ha modificato la disposizione dell’art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241,
portante la disciplina in via generale della D.I.A., prevedendo in luogo della
D.I.A. suddetta un nuovo istituto: la “Segnalazione certificata di inizio attività”
(di seguito anche indicata con l’acronimo “S.C.I.A.”);
- D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con legge 12 luglio 2011 n.106 (cd.
Decreto per lo sviluppo per il 2011), D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in
legge 14 settembre 2011, n. 148
Il decreto sviluppo
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- Disposizione di carattere “interpretativo” (art. 5, c.2, lett.c) con la quale si è
confermato che la S.C.I.A. sostituisce la D.I.A. per tutti gli interventi edilizi di
cui all’art. 22, c.1 e c.2, T.U. D.P.R. 380/2001,
- conferma l’applicazione la D.I.A. (o meglio quella figura di D.I.A. conosciuta
nella prassi come “super-D.I.A.”) alternativa o sostitutiva al permesso di
costruire (ad esempio per gli interventi di cui all’art. 22, c.3, T.U. D.P.R.
380/2001);
- art. 5, c.2, lett.b: riduzione del termine riconosciuto all’Amministrazione
Comunale per vietare la prosecuzione dell’attività edilizia oggetto di S.C.I.A.,
da 60 a 30 giorni
- art. 5, c.2, lett. a, punto 3: con la quale è stato introdotto il “silenzio
assenso” per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
- art. 5, c.2, lett. a, punto 5: con la quale è stata introdotta una sorta di
“sanatoria edilizia” ex lege per le difformità contenute entro il limite del 2%
delle misure progettuali
Cosa è cambiato?
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La disciplina dell’attività edilizia può essere così ricostruita:
- attività edilizia totalmente libera: si tratta degli interventi edilizi per i quali
non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica
comunicazione;
- attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori: si tratta degli
interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo ma previa
comunicazione al Comune dell’inizio lavori;
- attività edilizia soggetta a permesso di costruire: si tratta degli interventi
edilizi puntualmente indicati all’art. 10 T.U. D.P.R. 380/2001;
- attività edilizia soggetta a super-D.I.A.: si tratta degli interventi edilizi per i
quali, in base alla normativa statale o regionale, si può ricorrere alla D.I.A. in
via alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire;
- attività edilizia soggetta a S.C.I.A.: si tratta di tutti i restanti interventi edilizi
non rientranti tra quelli di attività edilizia totalmente libera, di attività edilizia
libera previa comunicazione inizio lavori, di attività edilizia soggetta a permesso
di costruire, di attività edilizia soggetta a super-D.I.A.;
Il privato deve assumersi la responsabilità della regolarità dell'intervento
edilizio e lo deve attestare tramite il professionista.
Il privato deve dichiarare che tutto è a posto con la normative urbanistica ed
edilizia e con i parametri (costruttivi, igienico–sanitari).
►
Più responsabilità: è punita con la reclusione fino a tre anni la falsa
dichiarazione o attestazione dell'esistenza dei requisiti o dei presupposti della
scia. In questo caso vi sono pure strascichi penali e disciplinari, in quanto il
responsabile dell'ufficio comunale deve denunciare il professionista all'autorità
giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza.
L'ufficio comunale, dal canto suo, deve dedicarsi a una pronta e rapida verifica
dei presupposti, organizzando la vigilanza sulle pratiche edilizie, secondo criteri
di maggiore impatto degli interventi segnalati.
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Efficacia: La Scia edilizia ha efficacia limitata a tre anni dalla data della sua
presentazione, anche se i lavori non ultimati possano essere completati
presentando una nuova scia. A ultimazione lavori il privato deve presentare al
comune un certificato di collaudo finale, attestante la conformità al progetto.
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Atti: Vi sono ricadute anche in ambito notarile. Se la scia ha per oggetto lavori
che incidono sul classamento dell'immobile (stato, consistenza, classe,
categoria), deve essere effettuata una variazione catastale. In caso di
trasferimento di un'unità immobiliare urbana la parte deve attestare
(eventualmente tramite un tecnico) la conformità del bene ai dati catastali e
alle planimetrie depositate.
Il Permesso di Costruire
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Il Decreto Sviluppo ha inciso profondamente sulla disciplina del procedimento
di rilascio del permesso di costruire, introducendo il meccanismo del silenzio
assenso.
Procedimento:
a) la domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei
soggetti legittimati, va presentata allo sportello unico corredata da
un'attestazione concernente il titolo di legittimazione;
b) La domanda (in funzione proprio del meccanismo del silenzio assenso
introdotto dal D.L. 70/2011) dovrà essere accompagnata da una dichiarazione
del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti
urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in
particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie
nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni
tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica (in precedenza
era prevista solo la possibilità di presentare in sostituzione del parere
dell’A.S.L. un’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme
igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardasse interventi di edilizia
residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comportasse
valutazioni tecnico-discrezionali);
Il Permesso di Costruire
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c) Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del
responsabile del procedimento;
d) Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del
procedimento cura l'istruttoria e valutata la conformità del progetto alla
normativa vigente, formula una proposta di provvedimento. Il termine può
essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta
giorni dalla presentazione della domanda, solo per la motivata richiesta di
documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non
siano già nella disponibilità dell'amministrazione. Il termine ricomincia a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
e) Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile
dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui sopra.
f) I termini di cui sopra sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000
abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata
risoluzione del responsabile del procedimento.
g) Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo,
ove il dirigente non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di
permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in
cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Il Permesso di Costruire
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h) Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale,
il termine di cui sub d) decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il
silenzio-rifiuto.
i) Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente
ufficio comunale acquisisce il relativo assenso mediante conferenza di servizi ai
sensi della L. 241/1990. Il termine di cui sub d) decorre dall'esito della
conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione
del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si
intende formato il silenzio-rifiuto.
l) Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi soggetti a
S.C.I.A. per i quali, peraltro l’interessato, preferisce ricorrere al permesso di
costruire, così come consentito dall’art. 22, c.7, T.U. D.P.R. 380/2001, è di
settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.
L’ambito applicativo della S.C.I.A….
Il ricorso alla S.C.I.A. è, innanzitutto, previsto per TUTTI gli interventi
►
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che:
- non siano riconducibili all'elenco di cui all'art. 10 T.U. D.P.R.
380/2001 ossia a quegli interventi soggetti al permesso di costruire
(interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di
ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari,
modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o,
limitatamente alle zone A, mutamento di destinazione d'uso)
- che non siano riconducibili all'elenco di cui all'art. 6 T.U. D.P.R. 380,
ossia agli interventi ad attività "libera" per i quali non è prescritto
nessun titolo abilitativo nonché agli interventi ad attività“libera” per i
quali è peraltro richiesta la previa comunicazione inizio lavori - che
siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
…L’ambito applicativo della S.C.I.A….
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Pertanto saranno soggetti a S.C.I.A, i seguenti interventi:
- gli interventi di restauro e risanamento conservativo;
- i mutamenti di destinazione d’uso “funzionale”;
- gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardino parti
strutturali dell’edificio;
- i singoli interventi “strutturali” non costituenti un “insieme sistematico
di opere” e quindi non qualificabili come “ristrutturazione edilizia”, quali
ad esempio:
- il frazionamento di quella che in progetto approvato era un’unica
unità in due o più distinte unità (con l’esecuzione di opere minime,
esclusivamente “interne”, per ottenere la fisica separazione delle
unità);
- l’accorpamento di quelle che in progetto approvato erano due o più
unità in un’unica unità (con l’esecuzione di opere minime,
esclusivamente “interne”, per ottenere la fusione fra le unità);
…L’ambito applicativo della S.C.I.A.
►
- varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e
sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria
edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali
prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
►
- realizzazione di parcheggi al piano terra o nel sottosuolo di fabbricati anche in
deroga ai vigenti strumenti urbanistici;
►
- realizzazione di parcheggi ad uso esclusivo dei residenti nel sottosuolo di aree
pertinenziali esterne al fabbricato purché non in contrasto con i piani urbani del
traffico;
►
- l’ampliamento di fabbricati all’interno della sagoma esistente che non
determini volumi funzionalmente autonomi;
►
- semplici modifiche prospettiche (ad esempio apertura o chiusura di una o più
finestre, di una o più porte).
Sanzioni…
Nel caso di interventi edilizi eseguiti in assenza ovvero in difformità
dalla S.C.I.A. presentata. La disciplina applicabile al riguardo è quella
dettata per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla D.I.A.
dall’art. 37 T.U. D.P.R. 380/2001:
►
►
- la realizzazione di interventi edilizi rientranti nell’ambito di
applicazione della S.C.I.A. in assenza della o in difformità dalla S.C.I.A.
comporterà la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del
valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli
interventi stessi e comunque in misura non inferiore a €. 516,00;
- quando le opere realizzate in assenza di S.C.I.A. consistono in
interventi di restauro e di risanamento conservativo, eseguiti su
immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché
dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare
sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e
sanzioni previste da norme vigenti, potrà ordinare la restituzione in
pristino a cura e spese del responsabile ed irrogherà una sanzione
pecuniaria da €. 516,00 ad €. 10.329,00;
Il decreto sviluppo modifica l’art. 34 del
T.U. sugli interventi eseguiti in parziale
difformità dal permesso di costruire
►
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di
costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso
entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del
responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura
del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
►
2-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità
del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o
superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per
cento delle misure progettuali.
(comma introdotto dall'articolo 5, comma 2, lettera a), legge n. 106 del 2011)
Rimane l’ambito applicativo della
Super-D.I.A.
►
Rimangono soggetti alla disciplina della D.I.A. (e non invece alla
disciplina innovativa della S.C.I.A.) tutti quegli interventi per i quali è ammesso
il ricorso alla D.I.A. medesima in alternativa ovvero in sostituzione al permesso
di costruire. Si tratta, ad esempio, degli interventi di cui all’art. 22, c.3, T.U.
D.P.R. 380/2001, ossia:
- degli interventi di ristrutturazione “maggiore” ex art. 10, c.1, lett. c, , T.U.
D.P.R. 380/2001 (ossia gli interventi che portino ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità
immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici,
ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A,
comportino mutamenti della destinazione d’uso).
►
►
- degli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora
siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati,che contengano
precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli
vigenti;
- degli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di
strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Principali modifiche introdotte dalla
Legge 12 luglio 2011, N. 106 al D. Lgs.vo
42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio):
Art. 12 – verifica beni culturali
►
le cose indicate all’Art. 10, comma 1 (, che siano opera di autore vivente o la
cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre
settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente
Parte fino a quando non sia effettuata la verifica di cui al comma 2
Estensione a 70 anni (dagli originari 50) del periodo per sottoporre il
patrimonio immobiliare pubblico alla verifica di interesse culturale
…modifiche
Art. 146 - Autorizzazione
►
comma 5
"Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso
dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2,
141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della
positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata,
dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta
giorni
dalla
ricezione
degli
atti,
si
considera
favorevole";
Una volta concluso il processo di copianificazione tra Regioni e
Ministero e adeguati gli strumenti urbanistici, per le autorizzazioni
paesaggistiche
nelle
Regioni
“adeguate”
il
parere
della
Soprintendenza assumerà natura obbligatoria e non più vincolante e
sarà considerato favorevole se non espresso nei termini previsti
…modifiche
►
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comma 8
"Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla
compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso e alla
conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico
ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2, entro il termine
di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti.
Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il
preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere,
l'amministrazione provvede in conformità";
il previgente comma prevedeva che fosse l’amministrazione, entro
venti giorni dalla ricezione del parere, a rilasciare l’autorizzazione ad
esso conforme oppure comunicare agli interessati il preavviso di
provvedimento negativo
comma 11
al comma 11, le parole: "diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo
rilascio ed" sono soppresse
è soppresso il periodo sterile di 30 giorni tra il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica e la sua efficacia, pertanto
l’autorizzazione è immediatamente efficace
Modificata inoltre la legge quadro
sull’inquinamento acustico
Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire
relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla legge 26 ottobre 1995,
n. 447, all'articolo 8 , dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
''3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti
urbanistici di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici
adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del
rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una
autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di
protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento"
Piano casa…
Legge Regionale n. 13 “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione
del patrimonio edilizio urbanistico della Lombardia”
Il Comune di Brescia con delibera n. 196 del 12 ottobre 2009 ha dato piena
attuazione alla legge regionale.
Si tratta di una legge di carattere straordinario la cui applicazione è durata 18
mesi (24 per gli interventi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica)
finalizzata al:
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-rilancio edilizio
- risparmio energetico
-sostegno del comparto economico
-rispondere ai bisogni abitativi delle famiglie
- adeguamento sismico degli edifici
- miglioramento della qualità architettonica
…Piano casa…
I criteri generali di impostazione della legge applicati a Brescia sono stati:
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l’applicazione della legge per 18 mesi (16 ottobre 2009 /16 aprile 2011);
la possibilità di deroga alle previsioni dei piani urbanistici comunali
l’esclusione delle aree di rilievo naturalistico-ambientale
riqualificazione energetica edifici;
la possibilità di intervento anche sugli edifici rurali;
esclusione parti del proprio territorio in cui non applicare le disposizioni del
“Piano Casa”
Piano casa…
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I contenuti essenziali della nuova legge, che si è applica a Brescia dal 16
ottobre 2009, sono stati :
recupero e del riutilizzo degli spazi edilizi attualmente inutilizzati, sottoutilizzati
e degradati a fini residenziali e di servizi e attività compatibili con la residenza;
possibilità di ampliamento del 20% degli edifici residenziali esistenti, monobifamiliari o di volumetria inferiore a 1200 mc, ubicati al di fuori delle aree
storiche o di antico insediamento;
possibilità di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali esistenti con un
incremento sino al 35% del volume, ubicati al di fuori delle aree storiche o di
antico insediamento e con elevate prestazioni energetiche e ambientali;
possibilità di demolizione e ricostruzione di edifici industriali e artigianali
esistenti con un incremento sino al 35% del volume, se ubicati in zone
specificamente individuate dai Comuni;
sostituzione di edifici residenziali incompatibili con le caratteristiche dei centri
storici;
riqualificazione di quartieri di edilizia pubblica, con la possibilità di realizzare
nuovi edifici avviando azioni di recupero energetico ed ambientale.
…Piano casa…
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Gli ambiti di intervento del Piano Casa sono stati:
Utilizzo del patrimonio edilizio esistente
Ampliamento di edifici esistenti
Sostituzione di edifici esistenti
Il Comune di Brescia ha deliberato inoltre di:
Inserire le zone artigianali e produttive consolidate dove applicare il Piano Casa
Incentivare gli interventi tramite la riduzione dei contributi di costruzione.
Escludere dall’applicazione della norma:
il centro storico ed i nuclei urbani di antica formazione.
le Aree di Trasformazione nelle quali devono essere reperite le aree a
standard.
Prescrivere il reperimento di parcheggi pertinenziali nella misura minima di un
box per alloggio.
Estendere la possibilità di intervento sulle case a schiera
…Piano casa…
►
Gli interventi previsti dall’art. 2 L.R. 13/2009 (Utilizzo del patrimonio edilizio
esistente) potevano essere realizzati sulla base della DIA ai sensi dell’art. 42
L.R.12/2005.
►
Gli interventi previsti dall’art. 3 L.R. 13/2009 (Recupero del patrimonio edilizio
esistente) potevano essere realizzati sulla base del Permesso di Costruire.
►
Tutti gli interventi sono stati sottoposti al parere della Commissione per il
Paesaggio del Comune di Brescia per la valutazione dell’impatto paesistico
dell’intervento per un corretto inserimento ambientale.
►
Le pratiche edilizie presentate relativamente sono state complessivamente 112
► anno 2009: n°9
► anno 2010: n°52
► anno 2011: n°51
…Piano casa…
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-Recupero di parti inutilizzate di volumetrie e superfici edilizie - Art. 2, comma
1.a: totale n° 14
-Recupero volumetrie in seminterrato - Art. 2, comma 1.b: totale n° 6
-Ampliamento edifici uni-bifamiliari, totalmente residenziali, CON aumento di
unità immobiliari - Art. 3, comma 1. a: totale n° 6
-Ampliamento edifici uni-bifamiliari, totalmente residenziali, SENZA aumento di
unità immobiliari - Art. 3, comma 1. a: totale n° 43
-Ampliamento edifici plurifamiliari, totalmente residenziali, di volume inferiore a
1200 mc, CON aumento di unità immobiliari - Art. 3, comma 1. b: totale n°1
-Ampliamento edifici plurifamiliari, totalmente residenziali, di volume inferiore a
1200 mc, SENZA aumento di unità immobiliari - Art. 3, comma 1. b: totale
n°4
-Demolizione e ricostruzione di edifici totalmente residenziali - Art. 3, comma 3
primo periodo: totale n°13
- Demolizione e ricostruzione con destinazione esclusivamente residenziale Art. 3, comma 3 secondo periodo: totale n°25
…Piano casa…
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Nella
Nella
Nella
Nella
Nella
circoscrizione
circoscrizione
circoscrizione
circoscrizione
circoscrizione
NORD sono state quindi presentate in tutto n°43 richieste;
SUD n°22richieste;
OVEST n°23 richieste;
EST n°11 richieste e
CENTRO n°13 richieste.
I principi ispiratori di tale buono risultato sono stati:
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semplificazione
sussidiarietà
risparmio di suolo
efficienza energetica
qualità paesaggistica
sicurezza degli edifici
Nuovo Piano casa previsto dal Decreto
Sviluppo dal 12 novembre ?
►
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella
preesistente come misura premiale;
►
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
►
c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si
tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
►
d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione
architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
Gli interventi di cui sopra non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti
nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione
degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in
sanatoria.
Decorso il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono immediatamente
applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto
all'approvazione delle specifiche leggi regionali.
D.P.R. 7 settembre 2010 , n. 160
Semplificazione disciplina del SUAP
Art. 2. Finalità e ambito di applicazione
►
►
►
1. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, è
individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento
territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di
attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni
di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o
riconversione, ampliamento o trasferimento ……
2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni
concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e
allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica…..
3. In conformità alle modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, il
SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre
amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano
modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione
D.P.R. 7 settembre 2010 , n. 160
Semplificazione disciplina del SUAP
Art. 4. Funzioni e organizzazione del SUAP
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6. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità
del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono
attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.
http://www.muta.servizirl.it/
http://prisma.cestec.eu/prismahome
Art. 10. Chiusura dei lavori e collaudo
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1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori,
trasmettendo:
a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità
dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non
proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380;
b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato
da un professionista abilitato;
2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b)
consente l'immediato esercizio dell'attività.
Modificata la Legge Regionale 11 marzo
2005, n. 12
Legge per il governo del territorio
Art. 41. (Interventi realizzabili mediante
denuncia di inizio attività)
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2. Nel caso di interventi assentiti in forza di permesso di costruire o di
denuncia di inizio attività, è data facoltà all’interessato di presentare
comunicazione di eseguita attività sottoscritta da tecnico abilitato, per
varianti che non incidano sugli indici urbanistici e sulle volumetrie, che
non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non
alterino la sagoma dell’edificio e non violino le eventuali prescrizioni
contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza
urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di
agibilità, tali comunicazioni costituiscono parte integrante del
procedimento relativo al titolo abilitativo dell’intervento principale e
possono essere presentate al comune sino alla dichiarazione di
ultimazione dei lavori.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 3 del 2011)
Mod. E057
Conclusioni
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1. Permesso di costruire per tutti gli interventi edilizi, nonché per i mutamenti di
destinazione d’uso di cui all’art. 52,comma 3 bis, della L.R. n. 12/2005;
2. Denuncia di inizio attività (DIA) alternativa al permesso di costruire di cui al
punto 1), fatta eccezione per gli interventi di cui al p.to 3, assoggettati in via
principale a SCIA, nonché per i nuovi fabbricati in zona agricola e per i mutamenti
di destinazione d’uso di cui all’art. 52, comma 3 bis, della L.R. n. 12/2005,
assoggettati unicamente al permesso di costruire;
3. SCIA per tutti gli interventi non previsti dagli artt. 6 e 10 (per quanto,
quest’ultimo, disapplicato in Regione Lombardia) del D.P.R. n. 380/2001, più
precisamente:
- interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati, ovvero eccedenti
rispetto alla previsione di cui all’art. 6, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001,
- interventi di restauro e di risanamento conservativo,
- interventi di ristrutturazione edilizia “leggera”, ovvero non rientranti nella
fattispecie di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001;
4. Comunicazione asseverata per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all’art. 6, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001;
5. Comunicazione per le opere di cui all’art. 6, comma 2, lett. b) - c) - d) - e) del
D.P.R. n. 380/2001.